CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17756/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 05/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 18532 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18532del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 78L50 H501V) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoSimona [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70M60 G482V ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non indi- cato), in persona del legale rappresentante pro tempore AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: non in- dicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore MINISTERO DELL’INTERNO(C.F.: non indicato ), in per- sona del Ministro, legale rappresentante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 5326/2021, pubblicatain data 25 marzo 20 21 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti d ell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Interno, non ché della Prefettura di Roma - U.T.G. di Roma contestando un Ric. n. 18532/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 credito iscritto a ruolo da quest’ultima, a titolo di sanzioni am- ministrative per violazione del codice della strada, portato da una cartella di pagamentoa suo dire mai notificatale. La domanda è stata dichiarata inammissibiledal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Romaha confermatola decisione di primo grado. Ricorre la Massari, sulla base di un unicomotivo. Non hannosvolto attività difensiva in questa sede gli enti inti- mati. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 112, 615 e 617 c.p.c., 7 D.Lgs. 150/11, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.». La ricorrente contesta la sentenza impugnatanella parte in cui ha escluso la sussistenza del suo interesse ad agire al fine di ottenere la dichiarazione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo. Il ricorso è infondato. Risultano assorbenti, in proposito, le considerazioni che se- guono, de intendersi anche –per quanto occorra – quali corre- zioni ed integrazioni della motivazione della decisione impu- gnata, il cui dispositivo va senz’altro confermato. Con l’art. 3bis del decreto-legge 21 ottobre 2021 n. 146, inse- rito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021n. 215, che ha novellato l’art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973n. 602, intitolato alla “Formazione e contenuto dei ruoli”, in cui è stato inserito il comma4 bis, il legislatore ha stabilito che «l’estratto Ric. n. 18532/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 di ruolo non è impugnabile» e che «il ruolo e la cartella di pa- gamento che si assume invalidamente notificata sono suscetti- bili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa de- rivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell’art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008 n. 40, per effetto delle verifiche di cui all’art. 48 bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica am- ministrazione». Questa Corte, a Sezioni Unite, ha poi di recente stabilito, in proposito, che «in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l’art. 12, comma 4 bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3 bis del decreto-legge n. 146 del 2021, come convertito dalla legge n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela imme- diata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalida- mente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo all’art. 6 della CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizio- nale n. 1 della Convenzione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 26283 del 6/09/2022, Rv. 665660 –02). Nella motivazione di tale decisione è ulteriormente specificato che «l’interesse in questione può poi essere allegato anche nel giudizio di legittimità, il quale non è sull’operato del giudice, ma sulla conformità della decisione adottata all’ordinamento giuri- dico, definito dalle norme applicabili quando la sentenza è resa Ric. n. 18532/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 (Cass., sez. un., n. 21691/16, punto 16), mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. (sull’ammissibilità del depo- sito di documenti concernenti la persistenza dell’interesse ad agire, cfr., tra varie, Cass. n. 26175/17), o anche fino all’udienza di discussione, prima dell’inizio della relazione, o fino all’adunanza camerale, se insorto dopo; qualora occorrano accertamenti di fatto, vi provvederà il giudice del rinvio». Nella specie, come emerge chiaramente dallo stesso ricorso, la ricorrente ha contestato crediti iscritti a ruolo e portati da una cartella di pagamento, a distanza di anni dalla sua emissione, in mancanza di nuovi atti di esercizio o minaccia dell’azione esecutiva da parte del soggetto a tanto legittimato, sostenendo, tra l’altro, che la predetta cartella non gli sarebbe mai stata validamente notificata. Non risulta peraltro allegata in modo specifico (e, tanto meno, dimostrata) la sussistenza dell’interesse qualificato richiesto dalla disposizione appena richiamata, che, per quanto sin qui esposto, deve ritenersi applicabile nella presente fattispecie. È appena il caso di osservare che le deduzioni contenute nella memoria illustrativa depositata dal ricorrente, con riguardo ad un preteso “giudicato implicito” sulla sussistenza del suo inte- resse ad agire risultano del tutto inconferenti, in quanto con la decisione impugnata è stata dichiarata inammissibile la sua op- posizione proprio in virtù del rilievo del difetto di interesse ad agire; mentre le ulteriori argomentazioni attengono a questioni irrilevanti nella specie. 2.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli enti intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Ric. n. 18532/2021 –Sez. 3 – A d. 4 maggio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia