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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14499/2024

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ORDINANZA s ricorso proposto da: 2MATICO MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] iferso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLId .'AD avviso alle parti; oi ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che, il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di censura risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica ed assertiva affermazione circa la mancata valutazione, da parte del giudice, circa la sussistenza, nel caso in esame, di cause di estinzione del reato, prima di addivenire alla conferma della sentenza di condanna, affermazione questa del tutto priva di censure al provvedimento impugnato, non potendosi considerare tali delle generiche affermazioni di non condivisibilità circa il modus operandi adottato ai fini della decisione; considerato che, invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; che, da ciò discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per aspecificità; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA s ricorso proposto da: 2MATICO MARIO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] iferso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLId .'AD avviso alle parti; oi ta la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; ritenuto che, il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di censura risulta del tutto generico, risolvendosi in un'apodittica ed assertiva affermazione circa la mancata valutazione, da parte del giudice, circa la sussistenza, nel caso in esame, di cause di estinzione del reato, prima di addivenire alla conferma della sentenza di condanna, affermazione questa del tutto priva di censure al provvedimento impugnato, non potendosi considerare tali delle generiche affermazioni di non condivisibilità circa il modus operandi adottato ai fini della decisione; considerato che, invero, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi, in forza del quale il ricorrente ha l'onere di dedurre non soltanto le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; che, da ciò discende che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. per aspecificità; che deve essere, pertanto, dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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