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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 ottobre 2023

Cassazione n. 34698/2023

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ra D’Amore” s.r.l.) – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana, n. 295, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 352 dei 11/26.10.20 1 7 della Corte d’Appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 13.7.2005 la “ Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l.adiva il Tribunale di Taranto.

Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L. di Taranto” il pagamento della somma di euro 467.342,12, oltre accessori, quale corrispettivo dovut ole per prestazioni sanitarie eseguite nel periodo compreso tra maggio e settembre2004. 2.Con decreto n. 824/2005 i l tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L. di Taranto” proponeva opposizione.

Esponeva che le prestazioni addotte a fondamento dell’azionata pretesa erano estranee al contratto intercorso con la “Casa di Cura”, “in quanto afferenti a specialità che non erano state mai autorizzate né provvisoriamente accreditate dalla Regione Puglia” (così ricorso, pag. 4).

Instava per la revoca dell’ingiunzione.

Resistevala “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l. 4.Con sentenza n. 1459/2014 il tribunale accoglieva l’opposizione , revocava l’ingiunzione e condannava l’opposta a risarcire a controparte il danno da lite temeraria,liquidato nell’importo di euro 20.000,00.

5. Proponeva appello la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” [OSCURATO:SOCIETA] l’“A.S.L. di Taranto ”. 6.Con sentenza n. 352/2017 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,rigettava il gravame e condannava l ’appellant e a lle spese del grado.7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Città di [OSCURATO:PERSONA] GVM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l.); ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] L ocale di Taranto ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria .

Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 6, 6° co., legge n. 724/1994, dell’art. 30 legge Regione Puglian. 4/2003 e dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 28/2000.

Premette che nel previgente sistema di convenzionamento il riferimento alla “chirurgia generale”contenuto nell’autorizzazione sanitaria e nella delibera di convenzionamento non esplicava rilievo “dirimente per delimitare le singole prestazioni di ricovero di cui la struttura era legittimata a chiedere il rimborso al S.S.N.” (così ricorso, pag. 1 1 ) , ciò viepiù che non esisteva né esiste una definizione normativa o regolamentare dell’ambito della “chirurgia generale”.

Indi deduce che all’esito del passaggio al nuovo sistema dal precedente sistema di convenzionamento lo “storico” delle prestazioni erogate negli anni precedenti e remunerate dal S.S.N. ha costituito, per tipologia e per ammontare economico, l’unico punto di riferimento per le parti (cfr. ricorso, pagg. 13 e 14), tant’è che i contratti di servizio predisposti dalla P.A. riportano in allegato, quale parte integrante, il “piano delle prestazioni” , ossia l’elencazione in forma aggregata delle prestazioni acquistabili dall’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce dunque che tra siffatte prestazioni sono ricompresi molteplici interventi che ingiustificatamente l’ “A.S.L.” assume dovrebbero essere classificati come “ortopedici”, “odontoiatrici”, di “chirurgia plastica” e, come tali, estranei all’ambito della “chirurgia generale” e dell’ “ ostetricia - ginecologia” , ambito per il quale essa ricorrente è autorizzata e provvisoriamente accreditata (cfr. ricorso, pag. 14).

Deduce quindi che il “piano delle prestazioni”, predisposto dall’ “A.S.L.” con riferimento alla singola struttura accreditata, in quanto parte integrante dell’accordo, concorre necessariamente a determinare “cosa” e “quanto” l’ “A.S.L.” è impegnata ad acquistare e “cosa” e “quanto” l’operatore è impegnato ad erogare confidando nella remunerazione tariffaria(cfr. ricorso, pag. 15). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.

Deduce chesi è limitata ad aderire ad uno schema di contratto interamente predisposto dall’A.S.L., sicché le clausole dubbie devono essere interpretate ai sensi dell’art. 1370 cod. civ. in favore di essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 19).

Deduce inoltre che “in tale contesto, specifico rilievo assume il comportamento tenuto dalle parti, prima e dopo la conclusione dell’accordo di cui si controverte” (così ricorso, pag. 19). 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’insufficienza, la contraddittorietà e l’irragionevolezza della motivazione.

Deduce che la c orte d ’appello non ha affrontato il punto cruciale della controversia, ovvero “l’individuazione del criterio normativo, regolamentare o pattizio che consenta di individuare in maniera certa, univoca ed esclusiva le prestazioni (…) afferenti alle specialità nosologiche autorizzate ed accreditate” (così ricorso, pag. 21). 12.Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi.

Invero, gli anzidetti mezzi di impugnazione veicolano tutti , in fondo , una questioneermeneutica, ovvero la “quaestio” concernente il “se” “le prestazioni non remunerate dalla ASL siano ricomprese a pieno titolo nell’oggetto del contratto” (così ha testualmente prospettato la ricorrente con il terzo mezzo, a pag. 23del ricorso, ove ha premesso che “la controversia è tutta qui”).

Del resto, la ricorrente, con il secondo mezzo , ha assunto che la c orte distrettualeè incorsa in “errores in iudicando” con riferimento al disposto degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.(scritti in tema di interpretazione del contratto) e , con il primo mezzo, ha addotto che il contratto intercorso con l’ “A.S.L.” permette di accoppiare la branca specialistica con il “DRGs” ovvero che il contratto “opera tale specificazione attraverso l’allegato elenco di prestazioni che la ASL si impegna ad acquistare” (così ricorso, pag. 16) e d, ancora, che “l’individuazione delle singole prestazioni (drg) che il SSN ammette a rimborso è (…)rimessa agli accordi contrattuali” (così ricorso, pag. 17).

Ulteriormente in memoria -a pag. 6 - la ricorrente ha prospettato che la sua pretesa “ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni ricomprese nella disciplina contrattuale vigente al momento della loro erogazione”.

Si giustifica perciò la disamina contestuale dei motivi de quibus.

13. La surriferita caratterizzazione della materia del contendere rende inevitabile il riferimento agli insegnamenti, in tema,di questa Corte.

Innanzitutto, all’insegnamento secondo cuil’interpretazione del contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355).

Altresì, all’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

14. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali testé enunciate l’interpretazione patrocinata dalla corte territorialeva esente dalle ipotesi tutte di anomalia motivazionale - ipotesi tra le quali non è ricompresa la mera insufficienza della motivazione - suscettibili, alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod.proc. civ.

In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre quando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Invero, la cortedimerito non solo ha dato atto che il tribunale , allorché aveva ritenuto che l’opposta non avesse dimostrato il fatto costitutivo del preteso credito, aveva in maniera corretta valutato le risultanze istruttorie ed aveva in maniera condivisibile rilevato che l’oppostaaveva riconosciuto “di aver eseguito prestazioni diverse da quelle autorizzate” (così sentenza d’appello, pag. 4).Altresì, la corte dimerito ha puntualizzato che la delimitazione – nel senso preteso dall’ “A.S.L.” -delle prestazioni di cui alla convenzione intercorsa tra le parti rinveniva riscontro nella delibera n. 3928 del 25 maggio 1981, con cui la Giunta regionale della Puglia “disponeva l’assistenza ospedaliera presso la struttura convenzionata per la fascia funzionale B1 e dava atto che la classificazione era accettata dalla casa di cura” (così sentenza d’appello, pag. 5), nonché nella nota della Regione Puglia, [OSCURATO:PERSONA] , del 14 aprile 2005, ove veniva rimarcata la limitazione delle prestazioni ammesse e ove era riferimento “ad una pre-intesa tra la clinica D’Amore e l’Area finalizzata alla riconferma delle discipline di Chirurgia generale per posti letto 16, Ostetricia e Ginecologia per posti letto 16” (così sentenza d’appello, pag. 5).

15. Su tale scorta evidentemente è del tutto ingiustificata la denuncia di contraddittorietà, di irragionevolezza della motivazione, viepiù che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928).

E del tuttoingiustificato è del pari l ’assunto secondo cui “non si comprende quale sia stato il metro di giudizio utilizzato nella sentenza impugnata per risolvere il punto essenziale della controversia” (cosìricorso, pag. 22).

16. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla sezione tarantina della Corte di Lecce, inoltre, èineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale.

Ovviamente, nei contratti soggetti alla formascritta “ ad substantiam ” , il criterioermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo allastipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l’interpretazione del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale(cfr. Cass. (ord.) 15.5.2018, n. 11828).

E, ben vero, rigorosamente in questi termini, alla stregua deiriferimenti alla delibera n. 3928/1981 della Giunta regionale ed alla nota del 14.4.2005 dell’Assessorato alla sanità dapprima menzionat i , il criterio ermeneutico anzidetto è stato utilizzato dalla corte d’appello. 17.Ulteriormente si tenga conto del seguent e duplice riliev o .

In primo luogo, in ordine agli argomenti ermeneutici desumibili dai verbali della commissione paritetica e dall’ordinanza n. 349/2998 del T.A.R.

Lecce(cfr. ricorso, pagg. 19 – 21) , l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718).

In secondo luogo, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole contrattuali,può farsi ricorso al criterio dettato dall’art. 1370 cod. civ. -secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa- ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche –il che non risulta nella specie - che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 27.5.2003, n. 8411) .18.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circail fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla condanna exart. 96 cod. proc. civ.

Deduce che l’impugnata statuizioneha confermato tout court la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. pronunciata dal tribunale ed ha fatto riferimento a i presupposti di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 24).

Deduce quindi che non è chiaro se la sua responsabilità è stata affermata ai sensi del 1° co. o del 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 25).

Deduce poi che la questione nella specie controversa, concernente quali prestazioni rientrino nella nozione di chirurgia generale, è senz’altro opinabile (cfr. ricorso, pag. 25).

Deduce infine che l ’ A.S.L. non ha né allegato né provato di aver sofferto qualsivoglia pregiudizio(cfr. ricorso, pag. 27). 19.Il quarto motivo di ricor so è fondato e meritevole di accoglimento. 20.Ha errato la c orte d ’appello a confermare la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. della ricorrente pronunciata dal tribunale.

Invero, nel solco del duplice indirizzo ricostruttivo espresso dall’elaborazione di questa Corte,non può che opinarsi nel senso che nella specie non ricorrono né il presupposto della mala fede o della colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912) né il presupposto dell’ “abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018).

D’altra parte, non può non porsi in risaltoche al riguardo la controricorrente si è sic et simpliciterrimessa alla valutazione di questa Corte (cfr. controricorso, pag. 10).21.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 352/2017,va cassata.

Non si prospetta tuttavia la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito,con accoglimento del motivo d’appello con il quale la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore”aveva censurato il primo dictum nella parte in cui ne aveva disposto condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.

Conseguentemente va espunta la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. dell’appellante qui ricorrente.

Conseguentemente- in dipendenza del parziale buon esito dell’appello - va espunta la condanna dell’appellante qui ricorrente al pagamento del “doppio contributo” disposta per il giudizio di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto(ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002 “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato (…)”).

22. Il parziale buon esito del ricorso per cassazione giustifica l a compensazione per metà delle spese del presente giudizio di legittimità.

Al contempo, ferma nel quantum la liquidazione delle spese del giudizio d’appello operata dalla corte distrettuale, si giustifica la compensazione delle spese di seconde cure nella misura di ¼; l’appellante, qui ricorrente, va condannataa rimborsare all’ “A.S.L. di Taranto” i residui ¾.

23. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, del d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa nei limiti dell’accolto motivo la sentenza della Corte d’Appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, n. 352/2017 e, decidendo nel merito, in accoglimento del motivo d’appello con cui l’appellante qui ricorrente aveva censurato il primo dictumnella parte in cui ne aveva disposto condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,elimina la condanna exart. 96 cod. proc. civ.della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l., elimina la condanna della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l. al pagamento del “doppio contributo” disposta per il giudizio di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità ponendo la quota residua liquidata in complessivi 4.600 euro, di cui 200 per spese, a carico della ricorrente; ferma nel quantum la liquidazione delle spese del giudizio d’appello operata dalla corte distrettuale, compensa le medesime spese nella misura di ¼, condanna l’appellante – qui ricorrente – a rimborsare i residui ¾ all’ “[OSCURATO:PERSONA] di Taranto”.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ra D’Amore” s.r.l.) – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO – in persona del commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore , rappresenta ta e dife sa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorsodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Nomentana, n. 295, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 352 dei 11/26.10.20 1 7 della Corte d’Appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, udita la relazione nella camera di consiglio del 19 ottobre 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. in data 13.7.2005 la “ Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l.adiva il Tribunale di Taranto. Chiedeva ingiungersi alla “A.S.L. di Taranto” il pagamento della somma di euro 467.342,12, oltre accessori, quale corrispettivo dovut ole per prestazioni sanitarie eseguite nel periodo compreso tra maggio e settembre2004. 2.Con decreto n. 824/2005 i l tribunale pronunciava l’ingiunzione. 3.L’ “A.S.L. di Taranto” proponeva opposizione. Esponeva che le prestazioni addotte a fondamento dell’azionata pretesa erano estranee al contratto intercorso con la “Casa di Cura”, “in quanto afferenti a specialità che non erano state mai autorizzate né provvisoriamente accreditate dalla Regione Puglia” (così ricorso, pag. 4). Instava per la revoca dell’ingiunzione. Resistevala “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l. 4.Con sentenza n. 1459/2014 il tribunale accoglieva l’opposizione , revocava l’ingiunzione e condannava l’opposta a risarcire a controparte il danno da lite temeraria,liquidato nell’importo di euro 20.000,00. 5. Proponeva appello la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” [OSCURATO:SOCIETA] l’“A.S.L. di Taranto ”. 6.Con sentenza n. 352/2017 la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto,rigettava il gravame e condannava l ’appellant e a lle spese del grado.7.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la “ Città di [OSCURATO:PERSONA] GVM [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l.); ne ha chiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] L ocale di Taranto ” ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 8.La r icorrente ha depositato memoria . Del pari ha depositato memoria la controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo l a ricorrente denuncia ai se nsi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 quinquies e ss. d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 6, 6° co., legge n. 724/1994, dell’art. 30 legge Regione Puglian. 4/2003 e dell’art. 25 legge Regione Puglia n. 28/2000. Premette che nel previgente sistema di convenzionamento il riferimento alla “chirurgia generale”contenuto nell’autorizzazione sanitaria e nella delibera di convenzionamento non esplicava rilievo “dirimente per delimitare le singole prestazioni di ricovero di cui la struttura era legittimata a chiedere il rimborso al S.S.N.” (così ricorso, pag. 1 1 ) , ciò viepiù che non esisteva né esiste una definizione normativa o regolamentare dell’ambito della “chirurgia generale”. Indi deduce che all’esito del passaggio al nuovo sistema dal precedente sistema di convenzionamento lo “storico” delle prestazioni erogate negli anni precedenti e remunerate dal S.S.N. ha costituito, per tipologia e per ammontare economico, l’unico punto di riferimento per le parti (cfr. ricorso, pagg. 13 e 14), tant’è che i contratti di servizio predisposti dalla P.A. riportano in allegato, quale parte integrante, il “piano delle prestazioni” , ossia l’elencazione in forma aggregata delle prestazioni acquistabili dall’ “A.S.L.” (cfr. ricorso, pag. 14).Deduce dunque che tra siffatte prestazioni sono ricompresi molteplici interventi che ingiustificatamente l’ “A.S.L.” assume dovrebbero essere classificati come “ortopedici”, “odontoiatrici”, di “chirurgia plastica” e, come tali, estranei all’ambito della “chirurgia generale” e dell’ “ ostetricia - ginecologia” , ambito per il quale essa ricorrente è autorizzata e provvisoriamente accreditata (cfr. ricorso, pag. 14). Deduce quindi che il “piano delle prestazioni”, predisposto dall’ “A.S.L.” con riferimento alla singola struttura accreditata, in quanto parte integrante dell’accordo, concorre necessariamente a determinare “cosa” e “quanto” l’ “A.S.L.” è impegnata ad acquistare e “cosa” e “quanto” l’operatore è impegnato ad erogare confidando nella remunerazione tariffaria(cfr. ricorso, pag. 15). 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1370 cod. civ. Deduce chesi è limitata ad aderire ad uno schema di contratto interamente predisposto dall’A.S.L., sicché le clausole dubbie devono essere interpretate ai sensi dell’art. 1370 cod. civ. in favore di essa ricorrente (cfr. ricorso, pag. 19). Deduce inoltre che “in tale contesto, specifico rilievo assume il comportamento tenuto dalle parti, prima e dopo la conclusione dell’accordo di cui si controverte” (così ricorso, pag. 19). 11.Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; l’insufficienza, la contraddittorietà e l’irragionevolezza della motivazione. Deduce che la c orte d ’appello non ha affrontato il punto cruciale della controversia, ovvero “l’individuazione del criterio normativo, regolamentare o pattizio che consenta di individuare in maniera certa, univoca ed esclusiva le prestazioni (…) afferenti alle specialità nosologiche autorizzate ed accreditate” (così ricorso, pag. 21). 12.Il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso sono all’evidenza connessi. Invero, gli anzidetti mezzi di impugnazione veicolano tutti , in fondo , una questioneermeneutica, ovvero la “quaestio” concernente il “se” “le prestazioni non remunerate dalla ASL siano ricomprese a pieno titolo nell’oggetto del contratto” (così ha testualmente prospettato la ricorrente con il terzo mezzo, a pag. 23del ricorso, ove ha premesso che “la controversia è tutta qui”). Del resto, la ricorrente, con il secondo mezzo , ha assunto che la c orte distrettualeè incorsa in “errores in iudicando” con riferimento al disposto degli artt. 1362 e 1370 cod. civ.(scritti in tema di interpretazione del contratto) e , con il primo mezzo, ha addotto che il contratto intercorso con l’ “A.S.L.” permette di accoppiare la branca specialistica con il “DRGs” ovvero che il contratto “opera tale specificazione attraverso l’allegato elenco di prestazioni che la ASL si impegna ad acquistare” (così ricorso, pag. 16) e d, ancora, che “l’individuazione delle singole prestazioni (drg) che il SSN ammette a rimborso è (…)rimessa agli accordi contrattuali” (così ricorso, pag. 17). Ulteriormente in memoria -a pag. 6 - la ricorrente ha prospettato che la sua pretesa “ha ad oggetto la remunerazione delle prestazioni ricomprese nella disciplina contrattuale vigente al momento della loro erogazione”. Si giustifica perciò la disamina contestuale dei motivi de quibus. 13. La surriferita caratterizzazione della materia del contendere rende inevitabile il riferimento agli insegnamenti, in tema,di questa Corte. Innanzitutto, all’insegnamento secondo cuil’interpretazione del contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame circa fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. 14.7.2016, n. 14355). Altresì, all’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131). 14. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali testé enunciate l’interpretazione patrocinata dalla corte territorialeva esente dalle ipotesi tutte di anomalia motivazionale - ipotesi tra le quali non è ricompresa la mera insufficienza della motivazione - suscettibili, alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod.proc. civ. In particolare, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre quando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico -giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte d’appello ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iterargomentativo. Invero, la cortedimerito non solo ha dato atto che il tribunale , allorché aveva ritenuto che l’opposta non avesse dimostrato il fatto costitutivo del preteso credito, aveva in maniera corretta valutato le risultanze istruttorie ed aveva in maniera condivisibile rilevato che l’oppostaaveva riconosciuto “di aver eseguito prestazioni diverse da quelle autorizzate” (così sentenza d’appello, pag. 4).Altresì, la corte dimerito ha puntualizzato che la delimitazione – nel senso preteso dall’ “A.S.L.” -delle prestazioni di cui alla convenzione intercorsa tra le parti rinveniva riscontro nella delibera n. 3928 del 25 maggio 1981, con cui la Giunta regionale della Puglia “disponeva l’assistenza ospedaliera presso la struttura convenzionata per la fascia funzionale B1 e dava atto che la classificazione era accettata dalla casa di cura” (così sentenza d’appello, pag. 5), nonché nella nota della Regione Puglia, [OSCURATO:PERSONA] , del 14 aprile 2005, ove veniva rimarcata la limitazione delle prestazioni ammesse e ove era riferimento “ad una pre-intesa tra la clinica D’Amore e l’Area finalizzata alla riconferma delle discipline di Chirurgia generale per posti letto 16, Ostetricia e Ginecologia per posti letto 16” (così sentenza d’appello, pag. 5). 15. Su tale scorta evidentemente è del tutto ingiustificata la denuncia di contraddittorietà, di irragionevolezza della motivazione, viepiù che, nel vigore del nuovo testo dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. – al di là dell’ipotesi del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, insussistente nel caso de quo - non è più configurabile il vizio di contraddittoria motivazione della sentenza (cfr. Cass. (ord.) 6.7.2015, n. 13928). E del tuttoingiustificato è del pari l ’assunto secondo cui “non si comprende quale sia stato il metro di giudizio utilizzato nella sentenza impugnata per risolvere il punto essenziale della controversia” (cosìricorso, pag. 22). 16. Nel solco delle indicazioni giurisprudenziali dapprima enunciate l’interpretazione patrocinata dalla sezione tarantina della Corte di Lecce, inoltre, èineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcun criterio legale di ermeneutica contrattuale. Ovviamente, nei contratti soggetti alla formascritta “ ad substantiam ” , il criterioermeneutico della valutazione del comportamento complessivo delle parti, anche successivo allastipula del rogito, può essere utilizzato solo per chiarire l’interpretazione del contratto, per come desumibile dal testo, non per integrare la portata e la rilevanza giuridica della dichiarazione negoziale(cfr. Cass. (ord.) 15.5.2018, n. 11828). E, ben vero, rigorosamente in questi termini, alla stregua deiriferimenti alla delibera n. 3928/1981 della Giunta regionale ed alla nota del 14.4.2005 dell’Assessorato alla sanità dapprima menzionat i , il criterio ermeneutico anzidetto è stato utilizzato dalla corte d’appello. 17.Ulteriormente si tenga conto del seguent e duplice riliev o . In primo luogo, in ordine agli argomenti ermeneutici desumibili dai verbali della commissione paritetica e dall’ordinanza n. 349/2998 del T.A.R. Lecce(cfr. ricorso, pagg. 19 – 21) , l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo” del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. (ord.) 13.8.2018, n. 20718). In secondo luogo, qualora, dopo aver fatto uso dei canoni ermeneutici principali della letteralità e sistematicità, rimanga dubbio il significato delle clausole contrattuali,può farsi ricorso al criterio dettato dall’art. 1370 cod. civ. -secondo il quale la clausola di dubbia interpretazione deve essere interpretata contro l’autore di essa- ma a tal fine occorre non solo che uno dei due contraenti abbia predisposto l’intero testo del contratto al quale l’altra parte abbia prestato adesione, ma anche –il che non risulta nella specie - che lo schema negoziale sia precostituito e le condizioni generali siano predisposte mediante moduli e formulari al fine di poter essere utilizzate in una serie indefinita di rapporti (cfr. Cass. 27.5.2003, n. 8411) .18.Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circail fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in ordine alla condanna exart. 96 cod. proc. civ. Deduce che l’impugnata statuizioneha confermato tout court la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. pronunciata dal tribunale ed ha fatto riferimento a i presupposti di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pag. 24). Deduce quindi che non è chiaro se la sua responsabilità è stata affermata ai sensi del 1° co. o del 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ.(cfr. ricorso, pag. 25). Deduce poi che la questione nella specie controversa, concernente quali prestazioni rientrino nella nozione di chirurgia generale, è senz’altro opinabile (cfr. ricorso, pag. 25). Deduce infine che l ’ A.S.L. non ha né allegato né provato di aver sofferto qualsivoglia pregiudizio(cfr. ricorso, pag. 27). 19.Il quarto motivo di ricor so è fondato e meritevole di accoglimento. 20.Ha errato la c orte d ’appello a confermare la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. della ricorrente pronunciata dal tribunale. Invero, nel solco del duplice indirizzo ricostruttivo espresso dall’elaborazione di questa Corte,non può che opinarsi nel senso che nella specie non ricorrono né il presupposto della mala fede o della colpa grave della parte soccombente (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912) né il presupposto dell’ “abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018). D’altra parte, non può non porsi in risaltoche al riguardo la controricorrente si è sic et simpliciterrimessa alla valutazione di questa Corte (cfr. controricorso, pag. 10).21.In accoglimento e nei limiti dell’accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, n. 352/2017,va cassata. Non si prospetta tuttavia la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, sicché nulla osta, ai sensi dell’art. 384, 2° co., ultima parte, cod. proc. civ., a che la causa sia decisa nel merito,con accoglimento del motivo d’appello con il quale la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore”aveva censurato il primo dictum nella parte in cui ne aveva disposto condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. Conseguentemente va espunta la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. dell’appellante qui ricorrente. Conseguentemente- in dipendenza del parziale buon esito dell’appello - va espunta la condanna dell’appellante qui ricorrente al pagamento del “doppio contributo” disposta per il giudizio di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto(ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. n. 115/2002 “quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato (…)”). 22. Il parziale buon esito del ricorso per cassazione giustifica l a compensazione per metà delle spese del presente giudizio di legittimità. Al contempo, ferma nel quantum la liquidazione delle spese del giudizio d’appello operata dalla corte distrettuale, si giustifica la compensazione delle spese di seconde cure nella misura di ¼; l’appellante, qui ricorrente, va condannataa rimborsare all’ “A.S.L. di Taranto” i residui ¾. 23. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co.quater, del d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co.bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa nei limiti dell’accolto motivo la sentenza della Corte d’Appello di Lecce , sezione distaccata di Taranto, n. 352/2017 e, decidendo nel merito, in accoglimento del motivo d’appello con cui l’appellante qui ricorrente aveva censurato il primo dictumnella parte in cui ne aveva disposto condanna ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.,elimina la condanna exart. 96 cod. proc. civ.della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l., elimina la condanna della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]Amore” s.r.l. al pagamento del “doppio contributo” disposta per il giudizio di appello dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto; rigetta il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso; compensa per metà le spese del presente giudizio di legittimità ponendo la quota residua liquidata in complessivi 4.600 euro, di cui 200 per spese, a carico della ricorrente; ferma nel quantum la liquidazione delle spese del giudizio d’appello operata dalla corte distrettuale, compensa le medesime spese nella misura di ¼, condanna l’appellante – qui ricorrente – a rimborsare i residui ¾ all’ “[OSCURATO:PERSONA] di Taranto”. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 34698/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris