CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30193/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 settembre 2022, la Corte di appello di Cagliari ha riformato, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza emessa il 28 settembre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.L.p. del Tribunale di Oristano. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile: - capo 1), del reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod. pen., 73 commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per avere, nell'estate del 2016, coltivato piante di marijuana in vari luoghi del territorio del complesso forestale di [OSCURATO:PERSONA] detenendone quantità superiori ai tre quintali; - capo 2), del reato di cui agli artt. 110, 112 cod. pen., 73, commi 1 e 4, 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 per aver coltivato e detenuto ingenti quantitativi di marijuana in concorso con almeno sei persone (in Birori nell'agosto e settembre 2018). Per questi reati, unificati dal vincolo della continuazione, egli è stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed C 8.000,00 di multa oltre alle pene accessorie (a fronte della pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed C 12.000,00 di multa inflitta dal giudice di primo grado). Né in primo né in secondo grado sono state ritenute applicabili le attenuanti generiche. 2. Contro la sentenza ha proposto tempestivo ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso si articola in tre motivi che di seguito si riportano nei limiti strettamente necessari alla decisione come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta vizi di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 1). La difesa sostiene che la sentenza impugnata sarebbe giunta a tale affermazione di responsabilità sulla base del contenuto di un'unica conversazione telefonica avvenuta a distanza di due anni dai fatti. Sottolinea che la conversazione è intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il primo dei quali, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe parlato di coltivazioni di marijuana gestite insieme a [OSCURATO:PERSONA], ma questi non è menzionato per nome e cognome, bensì con un soprannome ("Biscotto") che non è «decisivamente individualizzante». La difesa osserva inoltre che, in questa conversazione, Cuscusa racconta di aver «tirato fuori» da una coltivazione «quasi tre quintali», ma parla sempre in prima persona. Rileva, infine, che nessun riscontro è stato acquisito per confermare il contenuto 2 iúJ della conversazione, la quale, attesa l'enfasi del racconto, ben poteva costituire una mera millanteria. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con particolare riferimento agli artt. 360, 364 cod. proc. pen. e all'art. 87 d.P.R. n. 309/90. Sostiene che le analisi eseguite sui campioni estrapolati dalla sostanza sequestrata nel corso delle indagini sarebbero inutilizzabili atteso che, quando il sequestro fu eseguito e fu disposto il campionamento, [OSCURATO:PERSONA] era già indagato, sicché del campionamento avrebbe dovuto ricevere avviso ai sensi degli artt. 87 d.P.R. n. 309/90 e 364 cod. proc. pen. Secondo la difesa, il risultato dell'accertamento tecnico eseguito sulla sostanza campionata avrebbe potuto essere utilizzato solo con riferimento al campione analizzato e non anche alla quantità complessiva, non analizzata e successivamente avviata alla distruzione. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce vizi di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. Si duole: che la pena base sia stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza fornire di ciò adeguata motivazione; che non sia stata motivata l'entità dell'aumento disposto per l'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen e neppure l'entità dell'aumento per continuazione. Lamenta, infine, che non sia stato congruamente motivato il diniego della concessione delle attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Come noto, il ricorso per Cassazione deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica, non potendosi limitare a generiche critiche di dissenso sulla risposta fornita dal giudice di appello alle questioni sollevate con il gravame. Ne consegue che, là dove sia censurata la valutazione da parte del giudice dell'appello dei motivi articolati con l'atto di gravame, è onere del ricorrente specificare il contenuto dell'impugnazione e la decisività del motivo al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità (tra tante, Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853). Né è consentita - pena l'inammissibilità per aspecificità del ricorso - la reiterazione degli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (fra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). A ciò deve aggiungersi che è principio oramai consolidato quello secondo cui, ai fini del controllo ex art. 606, comma 1„ lett. e) cod. proc. pen., la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (per tutte, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Nel caso in esame il primo motivo di ricorso, reiterativo dei motivi di appello, non si confronta con le argomentazioni addotte per respingerli, ma si limita a riproporli. Ed invero, come emerge chiaramente dalla lettura delle sentenze di primo e secondo grado, l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo 1) non è fondata soltanto - come si sostiene nel ricorso - sul contenuto di un'unica conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], bensì sul complessivo esito dell'attività investigativa svolta. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella coltivazione di cui al capo 2) è emerso dalle intercettazioni telefoniche e ambientali oltre che dai servizi di appostamento eseguiti dalla polizia giudiziaria (pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata). Nel corso di queste indagini gli operanti accertarono che il soprannome col quale [OSCURATO:PERSONA] è normalmente chiamato (e col quale era chiamato da Cuscusa) è «Biscotto»; dal tenore delle conversazioni intercettate, inoltre, emerse che [OSCURATO:PERSONA] svolgeva un ruolo importante nella coltivazione e lavorazione della marijuana. Secondo la sentenza impugnata, tali emergenze investigative costituiscono significativo riscontro al contenuto della conversazione intercorsa il 5 settembre 2018 tra Cuscusa e Saba nella quale il primo riferì al secondo che, due anni prima, lui e «Biscotto» avevano estratto da una piantagione sul monte Grighine tre quintali di sostanza stupefacente. A questo proposito la Corte territoriale sottolinea (pag. 7 e pag. 13 della motivazione) che Cuscusa è stato processato per aver gestito grandi piantagioni di marijuana e che, nella conversazione del 5 settembre 2018, egli fornì al proprio interlocutore «una dettagliata e circostanziata descrizione della piantagione, sia in riferimento ai quantitativi e ai guadagni tratti che agli spostamenti effettuati per smerciare la sostanza», ciò che induce ad escludere che si sia trattato di una mera millanteria. Sulla base di questi elementi i giudici di merito hanno ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere dichiarato responsabile del reato di cui al capo 1) e la motivazione non è carente né contraddittoria o illogica; si sottrae dunque alle censure del ricorrente. 3. Col secondo motivo, la difesa sostiene Vinutilizzabilità nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] delle analisi eseguite su due partite di marijuana: la prima (23 kg.), rinvenuta e sequestrata il 24 settembre 2018, in un'autovettura che Cuscusa aveva abbandonato dopo aver forzato un posto di blocco; la seconda (44 kg), sequestrata in occasione dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza costante, la nullità dell'atto di campionatura conseguente alla violazione delle garanzie difensive previste dall'art. 87 d.P.R. n. 309/90, poiché si riferisce ad un'attività successiva al sequestro, non ne comporta Vinvalidità né pregiudica l'utilizzazione probatoria del reperto e degli accertamenti tecnici eseguiti sullo stesso (Sez. 6, n. 5529 del 24/01/2018, Papale, Rv. 272213; Sez. 4, n. 43184 del 20/09/2013, Carioti, Rv. 258094). A ciò deve aggiungersi che il procedimento si è svolto nelle forme del giudizio abbreviato e, in questo giudizio, sono utilizzabili ai fini della decisione «tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero, compreso l'accertamento tecnico non ripetibile non preceduto dagli avvisi alle parti, poiché con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato accetta che siano utilizzate tutte le risultanze probatorie legittimamente acquisite anteriormente alla sua istanza» (Sez. 4, n. 37762 del 20/03/2019, B., Rv. 277477). La sentenza impugnata sottolinea che la quantità di marijuana sequestrata aveva peso complessivo superiore ai 66 kg. Come emerso dalle analisi compiute (sia pure facendo riferimento a un metodo proporzionale e per deduzione rispetto al campione analizzato), la stessa conteneva una rilevante quantità di principio attivo (oltre 7 kg). Ne consegue che la motivazione sulla base della quale è stata ritenuta sussistente la circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e non è censurabile in questa sede. 4. Col terzo motivo, il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio. A questo proposito si deve ricordare che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie, la pena base è stata determinata con riferimento al delitto di cui al capo 2), valutato più grave, in tre anni di reclusione ed C 6.000 di multa e, quindi, in misura inferiore alla media edittale, che non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). Il discostamento dal minimo è motivato con riferimento alla gravità dei fatti, che sono stati considerati indicativi dell'inserimento dell'imputato in un circuito criminale in grado di immettere sul mercato rilevanti quantità di sostanza stupefacente, sicché non v'è dubbio che l'obbligo di motivazione sia stato assolto. Ad analoghe conclusioni si deve giungere con riferimento alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, che è stata motivata dalla assenza di positivi elementi valutabili a tal fine non essendo sufficiente la sola incensuratezza. A questo proposito si deve ricordare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). Quanto all'aumento di pena operato per l'aggravante prevista dall'art. 112 cod. pen., il ricorrente si limita a contestarne l'entità e non si confronta con le argomentazioni della sentenza impugnata che ha valutato congruo tale aumento in ragione del ruolo, non secondario, svolto da [OSCURATO:PERSONA] anche grazie alla «pregressa esperienza avente ad oggetto l'imponente coltivazione impiantata nel 2016, oggetto della contestazione di cui al capo 1)». L'aumento per continuazione, infine, è stato determinato nella misura di anni uno, mesi sei di reclusione ed C 2.000,00 di multa e il ricorrente non spiega per quali ragioni tale aumento dovrebbe essere considerato eccessivo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 6 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d