CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 2022
Cassazione n. 00132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 8215-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8215/2017 avverso la sentenza n. 129/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 2654/2021Numero di raccolta generale 132/2022 BRESCIA, depositata il 16/02/2016; Data pubblicazione 04/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 129/2016 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata in data 16 febbraio 2016. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] citazione del 26 agosto 2008 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo promissario acquirente ed il secondo terzo beneficiario nominato, convennero in giudizio davanti al Tribunale di Brescia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., deducendo l’inadempimento di quest’ultima e chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare stipulato il 10 luglio 2008, con il quale la convenuta aveva promesso di vendere al Lancini, che aveva promesso di acquistare, per sé o per persona da nominare, gli immobili siti in Urago d’Oglio, iscritti al NCT fg. 10, mappali 139 frazionato, 140 frazionato, 198 frazionato, e mappale 199, per una superficie totale di mq. 3110. Gli attori Lancini e Foglia affermarono che la [OSCURATO:PERSONA], tempestivamente convocata, non si era presentata il giorno 31 luglio 2008 dinanzi al notaio per la stipula del contratto di compravendita. Nell’atto di citazione venne offerto il pagamento del prezzo residuo, essendo stata corrisposta una caparra di € 132.000,00 rispetto al prezzo complessivo di € 280.000,00, e fu richiesto il risarcimento di tutti i danni patiti per il ritardo nel trasferimento del bene, stimati in misura non inferiore ad € 75.000,00 per danno F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8215/2017 Numero sezionale 2654/2021 emergente e lucro cessante, da determinarsi anche in via Numero di raccolta generale 132/2022Data pubblicazione 04/01/2022 equitativa, previa liberazione altresì da ogni ipoteca e gravame. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] dichiarò di aderire alla domanda di sentenza costitutiva ma contestò la pretesa di risarcimento dei danni. Il Tribunale di Brescia accolse la domanda ex art. 2932 c.c., accertò che il ritardo nell’adempimento fosse da imputarsi a colpa della [OSCURATO:PERSONA] e pertanto riconobbe agli attori il risarcimento del danno, determinato in via equitativa in € 30.000,00, da decurtarsi dal prezzo residuo dovuto. Proposero appelli in via principale la Immobiliare ed in via incidentale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L’appello principale è stato accolto in punto di insussistenza del danno da lucro cessante, determinato dal Tribunale in € 30.000,00: ciò perché la sentenza di primo grado era viziata da ultrapetizione, avendo accordato il danno insito nella mancata disponibilità delle somme versate a titolo di prezzo alla promittente venditrice, danno non prospettato dagli attori. Per la Corte d’appello, sarebbe stato più appropriato collegare l’esistenza del danno da ritardo correlato alla mancata fruizione della disponibilità giuridica del bene, doglianza che neppure era stata fatta valere dai signori Lancini e Foglia. 2.La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 3. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.1223, 1226, 1453 e 2932 c.c. in riferimento agli artt. 99, 101, 112, 183 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La censura F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8215/2017 Numero sezionale 2654/2021 attiene alla parte della sentenza della Corte d’appello di Numero di raccolta generale 132/2022Data pubblicazione 04/01/2022 Brescia secondo cui gli attori avrebbero dovuto “collegare l’esistenza del danno da ritardo alla mancata fruizione della disponibilità giuridica del bene”. Secondo i ricorrenti, la Corte di Brescia non avrebbe tenuto conto delle conclusioni contenute nell’atto di citazione di primo grado in cui si era esplicitata la domanda di condanna della convenuta [OSCURATO:PERSONA] “al risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento del bene, nella misura che risulterà in corso di causa o da determinarsi in via equitativa...”; ed ancora nella memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. in cui veniva ribadito che “la parte attrice ha subito danni per il mancato tempestivo trasferimento del bene”. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 (da intendere: 1337), 1223, 1226, 1453 e 2932 c.c. in riferimento agli artt. 99, 101, 112, 183, 342, 345 c.p.c., nonché l’omessa, insufficiente e contradditoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. I ricorrenti affermano che la Corte d’appello di Brescia avrebbe errato nel rinvenire il vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado, per aver riconosciuto il danno risarcibile insito nella mancata disponibilità delle somme versate al promittente venditore, danno non prospettato dagli attori. La censura specifica che nell’atto di citazione di primo grado e nella memoria, ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. era stata domandata la condanna della convenuta “al risarcimento dei danni per il ritardo nel trasferimento del bene, nella misura che risulterà in corso di causa o da determinarsi in via equitativa...”; e precisato che “la parte attrice ha subito danni per il mancato tempestivo trasferimento del bene”. Nelle pagine poi da 21 a 27 il secondo motivo di ricorso si sofferma sulla “sussistenza del F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8215/2017 danno” in conseguenza del versamento delle somme Numero sezionale 2654/2021Numero di raccolta generale 132/2022 costituenti il prezzo della compravendita, per la mancata Data pubblicazione 04/01/2022 disponibilità del denaro erogato in attesa della controprestazione, ovvero della sentenza costitutiva. L’erogazione dell’importo di € 280.000,00 avrebbe comportato un depauperamento patrimoniale in capo agli acquirenti valutabile in termini di interessi legali, rivalutazione monetaria, pagamento di interessi passivi e mancata possibilità di stipulare altri contratti di compravendita per immobili similari. 7. In data 25 novembre 2021 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo che “nelle more del giudizio sono intercorse tra le parti trattative a seguito delle quali le stesse sono addivenute ad una transazione”. E’ stata altresì depositata la “accettazione della rinuncia al ricorso” della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazioni, datata 22 luglio 2021. L’atto reca la dichiarazione di adesione del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sottoscrizione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] “per accettazione della rinuncia e rinuncia al controricorso notificato”. L’atto di rinuncia risulta perciò vistato, agli effetti degli artt.390 e 391 c.p.c., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione. In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal medesimo art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 - 3, 30/09/2015, n. 19560). P. Q. M. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 8215/2017 Numero sezionale 2654/2021 La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Numero di raccolta generale 132/2022Data pubblicazione 04/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 dicembre 2021. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E