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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2021

Cassazione n. 02313/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOctatcraVViso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BELLONE Graziella ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che la aveva giudicata colpevole di plurimi epi- sodi furtivi, ritenuti in continuazione con i fatti giudicati in una precedente pro- nuncia di condanna. 2.La ricorrente deduce violazione ci legge in ordine alla sussistenza di alcuni episodi e al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è tardivo.

Invero l'impugnazione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art.585 lett. b) cod.proc.pen., avviso notificato in data 27 Maggio 2021 men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 30 Giugno 2021 e pertanto tardi- vamente (termine di scadenza maturato in data 26 Giugno 2021) di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen., senza formalità di rito.

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mpi o iN C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOctatcraVViso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BELLONE Graziella ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che la aveva giudicata colpevole di plurimi epi- sodi furtivi, ritenuti in continuazione con i fatti giudicati in una precedente pro- nuncia di condanna. 2.La ricorrente deduce violazione ci legge in ordine alla sussistenza di alcuni episodi e al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso è tardivo. Invero l'impugnazione doveva essere proposta nel termine di trenta giorni a decorrere dall'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art.585 lett. b) cod.proc.pen., avviso notificato in data 27 Maggio 2021 men- tre l'impugnazione è stata depositata in data 30 Giugno 2021 e pertanto tardi- vamente (termine di scadenza maturato in data 26 Giugno 2021) di talchè deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.591 lett.c) e 610 comma V bis cod.proc.pen., senza formalità di rito. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pa- gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi del'art.616 cod. proc.pen., non ricorrendo ipotesi di esonero per assenza di colpa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 15 Dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] mpi o iN C
Sentenza Cassazione n. 02313/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris