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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 20125/2026

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entantepro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s.,nonchéAgenzia delle Entrate,– intimate –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, Sezione 3, n. 665/2024, pronunciata il 3/12/2024, depositata il10/12/2024.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereLa controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuenteAppendino [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

S.a.s., dell’intimazionedi pagamento n. 01020219000038305, emessa dall’Agenzia delle entrate-riscossione e relativa a oltre venti cartelle di pagamento sottese.Con il ricorso introduttivo la società deduceva, tra l’altro, la tardività dellacostituzione dell’Agenzia delle entrate-riscossione e, per riflesso, dell’interventodell’Agenzia delle entrate, l’omessa notificazione dell’intimazione impugnata,della quale assumeva di avere avuto conoscenza soltanto a seguito dellanotificazione di un pignoramento presso terzi, nonché l’inammissibilità delladocumentazione depositata dall’Ufficio in formato non conforme al processotributario telematico.La contribuente deduceva altresì la nullità della sentenza di primo grado peromesso esame delle eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, mentre leamministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con sentenza n. 66/2022, depositata il 19.9.2022 la Corte di giustizia tributariadi primo grado di Asti rigettava il ricorso proposto dal contribuente escludendola prescrizione delle pretese opposte.Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente eccependo la tardivacostituzione in giudizio degli Enti convenuti e, comunque, la nullità dellapronuncia poiché priva di adeguata motivazione alla luce delle analitiche censurededotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la pronunciaqui impugnata, dopo avere rilevato che le doglianze relative alla decadenzaavrebbero dovuto essere proposte nel termine di sessanta giorni dallanotificazione di ciascuna cartella e che, una volta accertata la notificazione degliNumero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026propri, dichiarava la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle esattoriali n.Data pubblicazione 16/06/202601020110001667108000 e n. 01020110013326977000.La medesima sentenza dichiarava inoltre prescritti gli interessi e le sanzionirelativi alle cartelle notificate anteriormente al 22 ottobre 2016, sul rilievo che,trattandosi di accessori soggetti a prescrizione quinquennale, il relativo terminedovesse essere computato a ritroso dalla data di notificazione dell’intimazione dipagamento, avvenuta il 22 ottobre 2021.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate-riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Le altre parti sono rimaste intimate.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111,comma 6, Cost., degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la decisione impugnatasarebbe affetta da motivazione meramente apparente, in quanto limitataall’enunciazione in astratto dei termini di prescrizione e priva di confronto con gliamministrazioni nel corso del giudizio.1.1.

La censura non è meritevole di accoglimento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazioneapparente, quale ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c., ricorre allorché la motivazione sia del tutto mancante ovvero si risolva inuna affermazione apodittica, priva di qualsiasi effettivo collegamento con lafattispecie concreta, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice (Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez.

U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.,Sez.

U., 3 novembre 2016, n. 22232).Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel caso di specie, la decisione impugnata, pur connotata da sinteticitàespositiva, non si arresta a una mera enunciazione astratta delle regoleprescrizionali, ma si ancora a specifici dati fattuali, espressamente individuatinelle date di notificazione delle cartelle e dell’intimazione di pagamento, esoprattutto opera una delimitazione puntuale dell’effetto estintivo, riferendolo adue sole cartelle, differenziate rispetto alle ulteriori posizioni creditorie oggettodel giudizio.Tale struttura argomentativa, lungi dal configurare una motivazione apparente,evidenzia l’esistenza di un percorso valutativo che, sebbene non sviluppato informa analitica in relazione a ciascun segmento del materiale probatorio, risultacomunque intellegibile nella sua ratio decidendi, in quanto fondato sullacorrelazione tra il regime prescrizionale applicabile e i dati temporali emergentidagli atti.In particolare, la delimitazione della declaratoria di prescrizione a due cartelle,in presenza di una pluralità di posizioni sostanzialmente omogenee, è rivelatricedell’avvenuto svolgimento di una valutazione comparativa tra le diverse posizionicreditorie, incompatibile con l’ipotesi di una motivazione meramente simulata oinesistente.Ne consegue che la censura in esame, pur formalmente articolata nei terminidella nullità per motivazione apparente, si risolve sostanzialmente nellacontestazione della sufficienza e completezza del percorso argomentativo dellasentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione del merito della controversiache esula dai limiti del sindacato di legittimità, specie a fronte di una motivazioneche, pur sintetica, consente di individuare con chiarezza le ragioni delladecisione.2.

Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso,individuato nella sussistenza di atti interruttivi della prescrizione che sarebberostati dedotti dall’agente della riscossione in sede di appello e la cuiconsiderazione avrebbe escluso la maturazione del termine prescrizionale conriferimento alle due cartelle e agli accessori dichiarati prescritti.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/20262.1.

Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Data pubblicazione 16/06/2026In primo luogo, va rilevato che il motivo difetta dei requisiti di specificità eautosufficienza richiesti per il giudizio di cassazione.Dal contenuto del ricorso, per come ricostruito nel documento in atti, emergeche il ricorrente si è limitato a riprodurre una tabella riepilogativa recante le datedi notificazione delle cartelle e l’indicazione di atti asseritamente interruttivi dellaprescrizione, senza tuttavia riportare il contenuto di tali atti né indicarne conprecisione gli elementi essenziali idonei a consentire a questa Corte di verificarnela natura e la portata interruttiva.Sotto tale profilo, viene in rilievo il principio, costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione deve essereautosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllosulla fondatezza delle censure senza necessità di integrazioni mediante il rinvioad atti o documenti del fascicolo di merito.In particolare, Cass., Sez. lav., sent. n. 15910 del 28 luglio 2005 (Rv. 582892-01) ha chiarito che il principio di autosufficienza deve essere inteso in sensorigoroso anche con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, richiedendoche il ricorrente ne indichi compiutamente il contenuto e gli estremi, al fine diconsentire al giudice di legittimità di verificarne l’efficacia, e ha ritenutoinammissibile il motivo fondato su atti dei quali non erano specificati talielementi.Analoga esigenza è ribadita da Cass., Sez. lav., sent. n. 21083 del 7 ottobre 2014(Rv. 632888-01), la quale ha affermato che la parte che deduca l’omesso esamedell’eccezione di prescrizione è tenuta a specificare le condizioni e i presuppostinecessari per accertare se la prescrizione sia maturata o meno, non potendolimitarsi a una generica allegazione.Nel caso in esame, la mancata trascrizione o puntuale indicazione del contenutodegli atti interruttivi invocati impedisce a questa Corte di verificare la decisivitàdel fatto asseritamente non esaminato, risolvendosi la censura in unaNumero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026sollecitazione a una attività integrativa e ricostruttiva preclusa al giudice diData pubblicazione 16/06/2026legittimità.2.2.

Il motivo è, comunque, infondato.Anche a prescindere dalla verificabilità, in questa sede, del contenuto degli attiinterruttivi invocati, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsanell’omesso esame di un fatto storico decisivo.La Corte territoriale, infatti, ha delimitato l’effetto prescrizionale a due solecartelle, pur operando su un complesso di oltre venti posizioni, il che depone nelsenso che essa abbia svolto, quantomeno implicitamente, una valutazionedifferenziata in ordine alla rilevanza degli atti interruttivi rispetto alle singolecartelle, escludendone l’efficacia con riferimento a quelle ritenute prescritte ericonoscendola, invece, per le restanti.In tale prospettiva, la delimitazione del giudice di merito si pone comeespressione di un apprezzamento valutativo che, pur non esplicitato in modoanalitico, non è qualificabile come omesso esame di un fatto decisivo, maintegra, al più, una valutazione implicita del materiale probatorio, insindacabilein sede di legittimità nei limiti ora delineati dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Ne consegue che il motivo, prima ancora che infondato, si appalesainammissibile per difetto di autosufficienza.Nulla per le spese non avendo le intimate svolto attività difensiva.Stante il disposto del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento dellaAgenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento del doppio contributo unificatoex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entantepro tempore rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s.,nonchéAgenzia delle Entrate,– intimate –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado delPiemonte, Sezione 3, n. 665/2024, pronunciata il 3/12/2024, depositata il10/12/2024.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal ConsigliereLa controversia trae origine dall’impugnazione, da parte della contribuenteAppendino [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. S.a.s., dell’intimazionedi pagamento n. 01020219000038305, emessa dall’Agenzia delle entrate-riscossione e relativa a oltre venti cartelle di pagamento sottese.Con il ricorso introduttivo la società deduceva, tra l’altro, la tardività dellacostituzione dell’Agenzia delle entrate-riscossione e, per riflesso, dell’interventodell’Agenzia delle entrate, l’omessa notificazione dell’intimazione impugnata,della quale assumeva di avere avuto conoscenza soltanto a seguito dellanotificazione di un pignoramento presso terzi, nonché l’inammissibilità delladocumentazione depositata dall’Ufficio in formato non conforme al processotributario telematico.La contribuente deduceva altresì la nullità della sentenza di primo grado peromesso esame delle eccezioni formulate con il ricorso introduttivo, mentre leamministrazioni intimate si costituivano chiedendo il rigetto dell’impugnazione.Con sentenza n. 66/2022, depositata il 19.9.2022 la Corte di giustizia tributariadi primo grado di Asti rigettava il ricorso proposto dal contribuente escludendola prescrizione delle pretese opposte.Avverso tale pronuncia proponeva appello la contribuente eccependo la tardivacostituzione in giudizio degli Enti convenuti e, comunque, la nullità dellapronuncia poiché priva di adeguata motivazione alla luce delle analitiche censurededotte dal ricorrente nel primo grado di giudizio.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, con la pronunciaqui impugnata, dopo avere rilevato che le doglianze relative alla decadenzaavrebbero dovuto essere proposte nel termine di sessanta giorni dallanotificazione di ciascuna cartella e che, una volta accertata la notificazione degliNumero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026propri, dichiarava la prescrizione dei crediti recati dalle cartelle esattoriali n.Data pubblicazione 16/06/202601020110001667108000 e n. 01020110013326977000.La medesima sentenza dichiarava inoltre prescritti gli interessi e le sanzionirelativi alle cartelle notificate anteriormente al 22 ottobre 2016, sul rilievo che,trattandosi di accessori soggetti a prescrizione quinquennale, il relativo terminedovesse essere computato a ritroso dalla data di notificazione dell’intimazione dipagamento, avvenuta il 22 ottobre 2021.Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate-riscossione ha proposto ricorso percassazione, affidato a due motivi.Le altre parti sono rimaste intimate.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c., il ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111,comma 6, Cost., degli artt. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. edell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la decisione impugnatasarebbe affetta da motivazione meramente apparente, in quanto limitataall’enunciazione in astratto dei termini di prescrizione e priva di confronto con gliamministrazioni nel corso del giudizio.1.1. La censura non è meritevole di accoglimento.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazioneapparente, quale ipotesi di nullità della sentenza per violazione dell’art. 132c.p.c., ricorre allorché la motivazione sia del tutto mancante ovvero si risolva inuna affermazione apodittica, priva di qualsiasi effettivo collegamento con lafattispecie concreta, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass.,Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232).Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026Nel caso di specie, la decisione impugnata, pur connotata da sinteticitàespositiva, non si arresta a una mera enunciazione astratta delle regoleprescrizionali, ma si ancora a specifici dati fattuali, espressamente individuatinelle date di notificazione delle cartelle e dell’intimazione di pagamento, esoprattutto opera una delimitazione puntuale dell’effetto estintivo, riferendolo adue sole cartelle, differenziate rispetto alle ulteriori posizioni creditorie oggettodel giudizio.Tale struttura argomentativa, lungi dal configurare una motivazione apparente,evidenzia l’esistenza di un percorso valutativo che, sebbene non sviluppato informa analitica in relazione a ciascun segmento del materiale probatorio, risultacomunque intellegibile nella sua ratio decidendi, in quanto fondato sullacorrelazione tra il regime prescrizionale applicabile e i dati temporali emergentidagli atti.In particolare, la delimitazione della declaratoria di prescrizione a due cartelle,in presenza di una pluralità di posizioni sostanzialmente omogenee, è rivelatricedell’avvenuto svolgimento di una valutazione comparativa tra le diverse posizionicreditorie, incompatibile con l’ipotesi di una motivazione meramente simulata oinesistente.Ne consegue che la censura in esame, pur formalmente articolata nei terminidella nullità per motivazione apparente, si risolve sostanzialmente nellacontestazione della sufficienza e completezza del percorso argomentativo dellasentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione del merito della controversiache esula dai limiti del sindacato di legittimità, specie a fronte di una motivazioneche, pur sintetica, consente di individuare con chiarezza le ragioni delladecisione.2. Con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso,individuato nella sussistenza di atti interruttivi della prescrizione che sarebberostati dedotti dall’agente della riscossione in sede di appello e la cuiconsiderazione avrebbe escluso la maturazione del termine prescrizionale conriferimento alle due cartelle e agli accessori dichiarati prescritti.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/20262.1. Il motivo è inammissibile e comunque infondato.Data pubblicazione 16/06/2026In primo luogo, va rilevato che il motivo difetta dei requisiti di specificità eautosufficienza richiesti per il giudizio di cassazione.Dal contenuto del ricorso, per come ricostruito nel documento in atti, emergeche il ricorrente si è limitato a riprodurre una tabella riepilogativa recante le datedi notificazione delle cartelle e l’indicazione di atti asseritamente interruttivi dellaprescrizione, senza tuttavia riportare il contenuto di tali atti né indicarne conprecisione gli elementi essenziali idonei a consentire a questa Corte di verificarnela natura e la portata interruttiva.Sotto tale profilo, viene in rilievo il principio, costantemente affermato dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il ricorso per cassazione deve essereautosufficiente e contenere tutti gli elementi necessari a consentire il controllosulla fondatezza delle censure senza necessità di integrazioni mediante il rinvioad atti o documenti del fascicolo di merito.In particolare, Cass., Sez. lav., sent. n. 15910 del 28 luglio 2005 (Rv. 582892-01) ha chiarito che il principio di autosufficienza deve essere inteso in sensorigoroso anche con riferimento agli atti interruttivi della prescrizione, richiedendoche il ricorrente ne indichi compiutamente il contenuto e gli estremi, al fine diconsentire al giudice di legittimità di verificarne l’efficacia, e ha ritenutoinammissibile il motivo fondato su atti dei quali non erano specificati talielementi.Analoga esigenza è ribadita da Cass., Sez. lav., sent. n. 21083 del 7 ottobre 2014(Rv. 632888-01), la quale ha affermato che la parte che deduca l’omesso esamedell’eccezione di prescrizione è tenuta a specificare le condizioni e i presuppostinecessari per accertare se la prescrizione sia maturata o meno, non potendolimitarsi a una generica allegazione.Nel caso in esame, la mancata trascrizione o puntuale indicazione del contenutodegli atti interruttivi invocati impedisce a questa Corte di verificare la decisivitàdel fatto asseritamente non esaminato, risolvendosi la censura in unaNumero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026sollecitazione a una attività integrativa e ricostruttiva preclusa al giudice diData pubblicazione 16/06/2026legittimità.2.2. Il motivo è, comunque, infondato.Anche a prescindere dalla verificabilità, in questa sede, del contenuto degli attiinterruttivi invocati, deve escludersi che la sentenza impugnata sia incorsanell’omesso esame di un fatto storico decisivo.La Corte territoriale, infatti, ha delimitato l’effetto prescrizionale a due solecartelle, pur operando su un complesso di oltre venti posizioni, il che depone nelsenso che essa abbia svolto, quantomeno implicitamente, una valutazionedifferenziata in ordine alla rilevanza degli atti interruttivi rispetto alle singolecartelle, escludendone l’efficacia con riferimento a quelle ritenute prescritte ericonoscendola, invece, per le restanti.In tale prospettiva, la delimitazione del giudice di merito si pone comeespressione di un apprezzamento valutativo che, pur non esplicitato in modoanalitico, non è qualificabile come omesso esame di un fatto decisivo, maintegra, al più, una valutazione implicita del materiale probatorio, insindacabilein sede di legittimità nei limiti ora delineati dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.Ne consegue che il motivo, prima ancora che infondato, si appalesainammissibile per difetto di autosufficienza.Nulla per le spese non avendo le intimate svolto attività difensiva.Stante il disposto del D.L. 30 marzo 2023, n. 34, art. 22, convertito dalla L. 26maggio 2023, n. 56, non sussistono i presupposti per l'assoggettamento dellaAgenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento del doppio contributo unificatoex art. 13, comma 1 quater, T.U. n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 5giugno 2026.Numero registro generale 12464/2025Numero sezionale 4808/2026Numero di raccolta generale 20125/2026Data pubblicazione 16/06/2026Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris