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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2026

Cassazione n. 13851/2026

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llo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026avverso la sentenza n. 1184/2021 della CORTE DI APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/09/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, innanzi il Tribunale diCosenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlioesclusiva di un’area adibita a parcheggio (invocando, a tal fine, anchel’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favoree nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà indivisa di una quotadi detta area pari ai 39/180 del totale), la condanna dei convenuti anon utilizzarla e a risarcire il danno connesso al suo uso senza titolo,nonché ad arretrare alcuni manufatti realizzati in violazione dellenorme in tema di distanze.Si costituivano i convenuti Littera e Guido, resistendo alla domandae chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attoriall’arretramento di un manufatto realizzato, a loro volta, inampliamento di precedente edificio, in violazione delle norme in temadi distanze tra le costruzioni e delle vedute.

Rimaneva invececontumace [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1589/2017, il Tribunale rigettava la domandaconvenuti.Con la sentenza impugnata, n. 1184/2021, la Corte di Appello diCatanzaro, in parziale riforma della decisione di prime cure, e presoCristina Siciliano, accertava la proprietà dell’area adibita a parcheggiooggetto di causa in capo ai [OSCURATO:PERSONA] e l’esistenza di un diritto di vedutaNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026a favore di [OSCURATO:PERSONA], condannando gli originari convenuti adarretrare parzialmente l’ampliamento da questi ultimi realizzato inviolazione delle norme sulle distanze.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione FedericoLittera e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di CarmeloLittera, affidandosi a tre motivi, cui resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria ed attualeproprietaria/comproprietaria dei beni immobili de quibus.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata daquesta Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicataalle parti, la parte ricorrente, con istanza in data 5.3.2025, ha chiestola decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.9611/2024 (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 9611 del 10/04/2024), nonsussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o delconsigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, delcollegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso chela proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintadel giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degliNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026artt. 156 e 161 c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe assunto una decisione sulla base di un irriducibile contrastologico tra motivazione e dispositivo, in merito all’individuazione delleparticelle oggetto di causa e del loro regime di proprietà.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 948 c.c., 61, 115, 116 e 191 c.p.c., nonché viziodella motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., per avere la Corte distrettuale assunto la propria decisionediscostandosi dalle risultanze della C.T.U., sempre in relazioneall’individuazione del regime di proprietà delle singole particelleoggetto di causa, senza fornire adeguata motivazione al riguardo.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La Corte di Appello ha innanzitutto rilevato che, per effetto dellarinuncia alla domanda originariamente proposta dai [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], e per essa dei suoi aventi causa, e dellamancata impugnazione di alcuni punti della decisione di prime cure, lequestioni da esaminare erano limitate:- alla domanda di accertamento della proprietà della particella 221,proposta dai [OSCURATO:PERSONA];- alla domanda ex art. 907 c.c. a tutela del diritto di veduta,proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA];- alla domanda riconvenzionale di arretramento sino al rispettodella distanza di 10 metri, proposta dai Littera;- al governo delle spese.Dopo avere così delineato l’ambito del devolutum, la Cortedistrettuale ha proceduto ad una articolata ricostruzione dei titoli diprovenienza allegati dalle parti (cfr. pagg. 16 e ss. della sentenzaimpugnata), concludendo che la particella 221, di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026non comprende l’intera corte oggetto di causa, ma soltanto parte diessa, con esclusione della particella 221/b, di circa 64 mq., inglobatanella particella 304 e di proprietà dei Littera, e di un’altra porzioneoccupata da una strada.

Di conseguenza, il giudice del gravame haparzialmente riformato la decisione del Tribunale, che aveva rigettatola domanda originariamente proposta dai [OSCURATO:PERSONA], confermando,invece, la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria propostasempre da questi ultimi, perché formulata in termini generici ecomunque non provata.

Tale articolata ricostruzione non risulta in alcunmodo assunta in contrasto con le risultanze della C.T.U., ma (anzi) incoerenza con essa, in quanto l’ausiliario aveva ricostruito le vicendedell’originaria particella 221, dando atto che questa, per via deisuccessivi frazionamenti, era confluita, in parte, nella proprietà Littera– Guido, ed in parte nella proprietà [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 16e s. della sentenza impugnata).In ogni caso, va ribadito il pieno diritto del giudice di merito didiscostarsi dalle conclusioni dell’ausiliario, ove esse siano ritenute nonsoddisfacenti, con il solo onere di dar conto delle ragioni di dettodissenso: onere che, nel caso di specie, risulta ampiamente soddisfattodalla già richiamata disamina dei titoli di provenienza condotta dallaCorte territoriale.Le doglianze proposte dalla parte ricorrente con i primi due motivi,dunque, si risolvono nella contrapposizione, alla ricostruzione del fattoe delle prove prescelta dal giudice di merito, di una lettura alternativadel compendio istruttorio, senza tenere conto che il motivo di ricorsonon può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleprove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006;conf.

Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Cass. Sez.

L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017).Né si configura alcun profilo di irriducibile contrasto logico tramotivazione e dispositivo, poiché la prima non è viziata da apparenza,né manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass., Sez.

Un.,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nonché, in motivazione, Cass.Sez.

Un., Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023).

Inoltre, la circostanzacensurata con il secondo costituisce la logica conseguenza dell’itermotivazionale seguito dal giudice di secondo grado, laddove riconoscead [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il diritto di comproprietà non già sullaNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026originaria consistenza della particella 221, bensì sulla “particella 221,nella sua attuale consistenza” e dunque al netto degli effetti derivantidalle vicende descritte in motivazione.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 905, 907, 1031, 1158 e 2697 c.c., 112 e 115c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 1 e 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamenteravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], del diritto di veduta asseritamente lesodall’ampliamento realizzato dai ricorrenti.La censura è inammissibile.La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente il diritto di veduta incapo a [OSCURATO:PERSONA], ordinando l’arretramento della sopraelevazionedel fabbricato degli odierni ricorrenti sino al rispetto della distanza ditre metri dall’apertura esistente nell’immobile della [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi due distinte considerazioni.

Da un lato, ha evidenziato che la dettaapertura risaliva almeno al 1988, e dunque ad oltre vent’anni primadell’inizio della controversia, ed ha quindi riconosciuto l’usucapione deldiritto di mantenerla in essere.

Dall’altro lato, ha rilevato che gli odierniricorrenti non avevano specificamente contestato l’esistenza di dettaapertura, ma avevano soltanto eccepito che la stessa, per le suecaratteristiche, non consentiva il comodo affaccio; circostanza,quest’ultima, che la Corte di Appello ha escluso, all’esito di unadisamina in punto di fatto, ravvisando invece l’idoneità dell’apertura aconsentire l’affaccio in condizioni di sicurezza e comodità (cfr. pag. 20e s. della sentenza impugnata).La doglianza in esame, oltre a risolversi –come le precedenti– nellacontrapposizione di una ricostruzione alternativa al giudizio di meritooperato dalla Corte distrettuale, non si confronta adeguatamente conNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026le due distinte rationes indicate dal giudice di seconda istanza, ondeessa appare, sotto due distinti, ma concorrenti, profili, inammissibile.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di€ 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 06 novembre 2025.IL PRESIDENTEMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.9, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026avverso la sentenza n. 1184/2021 della CORTE DI APPELLO diCATANZARO, depositata il 14/09/2021;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere Oliva.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] evocavano, innanzi il Tribunale diCosenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], unitamente al figlioesclusiva di un’area adibita a parcheggio (invocando, a tal fine, anchel’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in loro favoree nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della proprietà indivisa di una quotadi detta area pari ai 39/180 del totale), la condanna dei convenuti anon utilizzarla e a risarcire il danno connesso al suo uso senza titolo,nonché ad arretrare alcuni manufatti realizzati in violazione dellenorme in tema di distanze.Si costituivano i convenuti Littera e Guido, resistendo alla domandae chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna degli attoriall’arretramento di un manufatto realizzato, a loro volta, inampliamento di precedente edificio, in violazione delle norme in temadi distanze tra le costruzioni e delle vedute. Rimaneva invececontumace [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 1589/2017, il Tribunale rigettava la domandaconvenuti.Con la sentenza impugnata, n. 1184/2021, la Corte di Appello diCatanzaro, in parziale riforma della decisione di prime cure, e presoCristina Siciliano, accertava la proprietà dell’area adibita a parcheggiooggetto di causa in capo ai [OSCURATO:PERSONA] e l’esistenza di un diritto di vedutaNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026a favore di [OSCURATO:PERSONA], condannando gli originari convenuti adarretrare parzialmente l’ampliamento da questi ultimi realizzato inviolazione delle norme sulle distanze.Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione FedericoLittera e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di CarmeloLittera, affidandosi a tre motivi, cui resistono con controricorso i [OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria ed attualeproprietaria/comproprietaria dei beni immobili de quibus.A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata daquesta Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicataalle parti, la parte ricorrente, con istanza in data 5.3.2025, ha chiestola decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hannodepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.9611/2024 (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 9611 del 10/04/2024), nonsussiste alcuna incompatibilità del presidente della sezione o delconsigliere delegato, che abbia formulato la proposta di definizioneaccelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominato relatore, delcollegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1, atteso chela proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assumerevalore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera di consiglioconseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distintadel giudizio di cassazione, con carattere di autonomia e contenuti efinalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente denunzia la nullità della sentenza per violazione degliNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026artt. 156 e 161 c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe assunto una decisione sulla base di un irriducibile contrastologico tra motivazione e dispositivo, in merito all’individuazione delleparticelle oggetto di causa e del loro regime di proprietà.Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 948 c.c., 61, 115, 116 e 191 c.p.c., nonché viziodella motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5c.p.c., per avere la Corte distrettuale assunto la propria decisionediscostandosi dalle risultanze della C.T.U., sempre in relazioneall’individuazione del regime di proprietà delle singole particelleoggetto di causa, senza fornire adeguata motivazione al riguardo.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono infondate.La Corte di Appello ha innanzitutto rilevato che, per effetto dellarinuncia alla domanda originariamente proposta dai [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], e per essa dei suoi aventi causa, e dellamancata impugnazione di alcuni punti della decisione di prime cure, lequestioni da esaminare erano limitate:- alla domanda di accertamento della proprietà della particella 221,proposta dai [OSCURATO:PERSONA];- alla domanda ex art. 907 c.c. a tutela del diritto di veduta,proposta dalla sola [OSCURATO:PERSONA];- alla domanda riconvenzionale di arretramento sino al rispettodella distanza di 10 metri, proposta dai Littera;- al governo delle spese.Dopo avere così delineato l’ambito del devolutum, la Cortedistrettuale ha proceduto ad una articolata ricostruzione dei titoli diprovenienza allegati dalle parti (cfr. pagg. 16 e ss. della sentenzaimpugnata), concludendo che la particella 221, di proprietà dei [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026non comprende l’intera corte oggetto di causa, ma soltanto parte diessa, con esclusione della particella 221/b, di circa 64 mq., inglobatanella particella 304 e di proprietà dei Littera, e di un’altra porzioneoccupata da una strada. Di conseguenza, il giudice del gravame haparzialmente riformato la decisione del Tribunale, che aveva rigettatola domanda originariamente proposta dai [OSCURATO:PERSONA], confermando,invece, la statuizione di rigetto della domanda risarcitoria propostasempre da questi ultimi, perché formulata in termini generici ecomunque non provata. Tale articolata ricostruzione non risulta in alcunmodo assunta in contrasto con le risultanze della C.T.U., ma (anzi) incoerenza con essa, in quanto l’ausiliario aveva ricostruito le vicendedell’originaria particella 221, dando atto che questa, per via deisuccessivi frazionamenti, era confluita, in parte, nella proprietà Littera– Guido, ed in parte nella proprietà [OSCURATO:PERSONA] (cfr. in particolare pag. 16e s. della sentenza impugnata).In ogni caso, va ribadito il pieno diritto del giudice di merito didiscostarsi dalle conclusioni dell’ausiliario, ove esse siano ritenute nonsoddisfacenti, con il solo onere di dar conto delle ragioni di dettodissenso: onere che, nel caso di specie, risulta ampiamente soddisfattodalla già richiamata disamina dei titoli di provenienza condotta dallaCorte territoriale.Le doglianze proposte dalla parte ricorrente con i primi due motivi,dunque, si risolvono nella contrapposizione, alla ricostruzione del fattoe delle prove prescelta dal giudice di merito, di una lettura alternativadel compendio istruttorio, senza tenere conto che il motivo di ricorsonon può mai risolversi in un'istanza di revisione delle valutazioni e delconvincimento del giudice di merito tesa all'ottenimento di una nuovapronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 24148 del 25/10/2013).Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativo delleprove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame dei documentiesibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione deidocumenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudiziosull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri,come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute piùidonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fattoriservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento dellapropria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nonincontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprioconvincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elementoo a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006;conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014; Cass. Sez. L,Sentenza n. 13485 del 13/06/2014; cfr. anche Cass.Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016 e Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017).Né si configura alcun profilo di irriducibile contrasto logico tramotivazione e dispositivo, poiché la prima non è viziata da apparenza,né manifestamente illogica, ed è idonea ad integrare il cd. minimocostituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dalgiudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr. Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, nonché, in motivazione, Cass.Sez. Un., Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023). Inoltre, la circostanzacensurata con il secondo costituisce la logica conseguenza dell’itermotivazionale seguito dal giudice di secondo grado, laddove riconoscead [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] il diritto di comproprietà non già sullaNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026originaria consistenza della particella 221, bensì sulla “particella 221,nella sua attuale consistenza” e dunque al netto degli effetti derivantidalle vicende descritte in motivazione.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsaapplicazione degli artt. 905, 907, 1031, 1158 e 2697 c.c., 112 e 115c.p.c., nonché il vizio della motivazione, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 1 e 5 c.p.c., per avere la Corte territoriale erroneamenteravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, in favoredi [OSCURATO:PERSONA], del diritto di veduta asseritamente lesodall’ampliamento realizzato dai ricorrenti.La censura è inammissibile.La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente il diritto di veduta incapo a [OSCURATO:PERSONA], ordinando l’arretramento della sopraelevazionedel fabbricato degli odierni ricorrenti sino al rispetto della distanza ditre metri dall’apertura esistente nell’immobile della [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi due distinte considerazioni. Da un lato, ha evidenziato che la dettaapertura risaliva almeno al 1988, e dunque ad oltre vent’anni primadell’inizio della controversia, ed ha quindi riconosciuto l’usucapione deldiritto di mantenerla in essere. Dall’altro lato, ha rilevato che gli odierniricorrenti non avevano specificamente contestato l’esistenza di dettaapertura, ma avevano soltanto eccepito che la stessa, per le suecaratteristiche, non consentiva il comodo affaccio; circostanza,quest’ultima, che la Corte di Appello ha escluso, all’esito di unadisamina in punto di fatto, ravvisando invece l’idoneità dell’apertura aconsentire l’affaccio in condizioni di sicurezza e comodità (cfr. pag. 20e s. della sentenza impugnata).La doglianza in esame, oltre a risolversi –come le precedenti– nellacontrapposizione di una ricostruzione alternativa al giudizio di meritooperato dalla Corte distrettuale, non si confronta adeguatamente conNumero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026le due distinte rationes indicate dal giudice di seconda istanza, ondeessa appare, sotto due distinti, ma concorrenti, profili, inammissibile.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari ad euro 3.500,00, nonché al pagamento della somma di€ 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 7681/2022Numero sezionale 2678/2025Numero di raccolta generale 13851/2026Data pubblicazione 12/05/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 06 novembre 2025.IL PRESIDENTEMilena Falaschi
Sentenza Cassazione n. 13851/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris