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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 193/1974

ECLI:IT:COST:1974:193
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato che le parti civili Roberto e [OSCURATO:PERSONA] non erano comparse all'udienza per giustificato impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile, citata, non compare per qualsiasi motivo.

Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte, il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata, invece, per l'imputato che versi in analoga situazione.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. :

1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del dibattimento stesso.

2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua prospettazione, non è fondata, perché si basa su una erronea interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale.

Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di esso.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale per omicidio colposo a carico di [OSCURATO:PERSONA], essendo risultato che le parti civili Roberto e [OSCURATO:PERSONA] non erano comparse all'udienza per giustificato impedimento, il tribunale di Belluno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 102 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la costituzione di parte civile deve considerarsi revocata e che il dibattimento non può essere rinviato, se la parte civile, citata, non compare per qualsiasi motivo. Dopo aver richiamato la sentenza n. 132 del 1968 di questa Corte, il tribunale prospetta la disparità di trattamento tra la persona danneggiata dal reato che si sia già costituita parte civile ai sensi degli artt. 91 e seguenti cod. proc. pen. e la controparte del processo civile inserito in quello penale, tenuto anche conto che la norma denunziata detta, per la parte civile, una sanzione non comminata, invece, per l'imputato che versi in analoga situazione. Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei ministri. : 1. - L'ordinanza de qua, con riguardo all'ipotesi, risultante dalla sua stessa motivazione, che la parte civile, non comparsa all'inizio del dibattimento, ma nel successivo corso del medesimo, adduca di essere stata in precedenza legittimamente impedita, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, il quale prevede che la costituzione di parte civile si abbia per revocata quando questa non compaia per qualsiasi motivo nel corso del dibattimento di primo grado, e che non sia consentito il rinvio del dibattimento stesso. 2. - La questione, nei termini e con riguardo all'ambito della sua prospettazione, non è fondata, perché si basa su una erronea interpretazione dell'art. 102 del codice di procedura penale. Infatti, secondo dottrina e giurisprudenza, la costituzione di parte civile non può ritenersi revocata ai sensi della norma denunziata, allorché la parte civile compaia non all'inizio del dibattimento, ma nel corso di esso. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 102 del codice di procedura penale, sollevata dal tribunale di Belluno con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1974. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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