CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 28801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibunale di sorveglianza di Torinoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 dicembre 2025, il Tribunale di sorveglianza diTorino accoglieva parzialmente il reclamo proposto avverso l’ordinanza delMagistrato di sorveglianza di Torino dell’8 luglio 2025 e concedeva a GaetanoGemei 45 giorni di liberazione anticipata con riferimento al periodo dal 19 giugno2019 al 19.12.2020. Respingeva nel resto il reclamo.2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione Gemeipersonalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Si osserva che l’art. 613 cod. proc. pen. dispone che l’atto di ricorso, lememorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dadifensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione. L’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., inoltre, dispone che «Nei casi previsti dall'articolo 591,comma 1, lettere a), limitatamente al difetto di legittimazione, b), c), esclusal'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la corte dichiara senzaformalità di procedura l'inammissibilità del ricorso». L’art. 591 comma 1 lett. a)cod. proc. pen. prevede come causa di inammissibilità dell’impugnazione laproposizione del ricorso da parte di soggetto non legittimato.2. Nel caso in esame, poiché il ricorso è stato sottoscritto dall’interessatopersonalmente e non dal difensore iscritto nell’apposito albo, deve esseredichiarato inammissibile in quanto proveniente da soggetto non legittimato, conconseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 20/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]