CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 2023
Cassazione n. 19116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GIANNUBILO ENRICOche lo rappresenta e difende;-ricorrente-controR.T. , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocatoBENCARDINO ORESTE;-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.8081/2021 depositata il 06/12/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4776/2022Numero sezionale 1370/2023Numero di raccolta generale 19116/2023Data pubblicazione 06/07/2023La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 8081/2021, depositatail 6.12.2021, ha confermato la sentenza n. 10774/2019 con cui ilTribunale di Roma, nella causa di divorzio pendente tra [...]R.T. e J.F. , ha riconosciuto alla prima l’assegnodi divorzio mensile di € 1.200,00.La Corte d’Appello ha riconosciuto l’assegno in oggetto in talemisura, tenuto conto della rispettiva situazione economica delleparti, della durata del rapporto matrimoniale, del contributo fornitoda ciascuno alla vita familiare, nonché della natura dell’assegnodivorzile nelle sue componenti, alla luce degli ultimi arresti dellagiurisprudenza di legittimità.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazioneJ.F. affidandolo a due motivi.R.T. ha resistito in giudizio con controricorso,depositando, altresì, la memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenzaimpugnata per mancata concessione dei termini ex art. 190 cod.proc. civ..2. Il motivo è infondato.E’ principio consolidato di questa Corte (vedi Cass. n. 565/2007;conf. Cass. n. 26200; Cass. n. 8049/2022 in motivazione) secondocui “Nei procedimenti di natura contenziosa che si svolgono con ilrito camerale (quale il giudizio di appello in materia di divorzio, aisensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970,n. 898, e succ. modif.), deve essere assicurato il diritto di difesa e ,quindi, realizzato il principio del contraddittorio; tuttavia,trattandosi di procedimenti caratterizzati da particolare celerità e2 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4776/2022Numero sezionale 1370/2023Numero di raccolta generale 19116/2023semplicità di forme, ad essi non sono applicabili le disposizioniData pubblicazione 06/07/2023proprie del processo di cognizione ordinaria e, segnatamente,quelle di cui agli artt. 189 (Rimessione al collegio) e 190(Comparse conclusionali e memorie) cod. proc. civ.”.Alla luce di tale principio è inconferente il richiamo alla recentesentenza delle Sezioni Unite n. 36596/2021, la quale si applica soloal giudizio di cognizione ordinaria.3. Con il secondo motivo è stata dedotta l’omessa, insufficiente econtraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivoper il giudizio.Deduce il ricorrente che la Corte d’Appello non ha minimamentepreso in considerazione quanto lo stesso aveva dedotto nellamemoria autorizzata depositata nel giudizio di appello in data30.4.2020 e, in particolare, la circostanza che sia con denaroproprio, sia con quello derivatogli dall’eredità di famiglia –circostanza non contestata dalla ex moglie neanche in primo grado– aveva acquistato diversi immobili intestandoli anche alla moglie eai figli e, in sede di separazione, aveva, di concerto con l’exconiuge, disposto trasferimenti immobiliari tesi a garantire a tuttala famiglia una vita più che dignitosa.La ex moglie, inoltre, aveva alienato parte degli immobiliintroitando la somma di € 585.000,00, era tuttora proprietaria diimmobili e titoli azionari, aveva una liquidità di € 1.165.000,00, conla conseguenza che non versava in condizioni tali da doverrichiedere l’assegno divorzile.Per contro, il ricorrente aveva un reddito mensile di € 4.600,00,inclusi i redditi derivanti dagli immobili in proprietà, ed era gravatoda un mutuo fondiario con rata mensile di € 731,00.Ciò premesso, la Corte d’Appello era incorsa in errore atteso che leargomentazioni a fondamento della quantificazione dell’assegno infavore della ex moglie erano insufficienti e vi era una contradditoriamotivazione su un fatto decisivo per il giudizio.3 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4776/2022Numero sezionale 1370/20234. Il motivo è inammissibile.Numero di raccolta generale 19116/2023Va, in primo luogo, osservato che con la nuova formDuatala pzubibolincaezio ne 06/07/2023dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012,convertito dalla l. n. 134 del 2012, non è più deducibile la “omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione”, ma solo l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti – già questo rende inammissibile il motivo –e, in ogni caso, il ricorrente non solo nella forma, ma anche nellasostanza (nell’articolazione del motivo), non ha correttamentesvolto la censura nell’unico modo attualmente consentito.In primo luogo, il ricorrente, dopo una lunga articolazione delmotivo, in cui ha riportato per esteso il contenuto nella memoriaautorizzata depositata nel giudizio di appello in data 30.4.2020, hagenericamente allegato la insufficienza (vizio, come detto, non piùdeducibile) e la contraddittorietà della motivazione relativa ad unfatto decisivo che non ha avuto cura di precisare, data la pluralitàdi circostanze illustrate in tutto il ricorso il secondo motivo.Peraltro, ove si volesse ritenere che il ricorrente aveva intesoriferirsi all’omessa considerazione da parte della Corte d’Appello deitrasferimenti immobiliari che lo stesso ha dedotto di aver effettuatoa favore della ex moglie in sede di separazione consensuale, sitratta di censura che difetta di autosufficienza: il ricorrente affermadi aver effettuato tale allegazione sin dal giudizio di primo grado (ela odierna controricorrente non lo avrebbe contestato), ma non haprecisato nè “come” né “ dove” tale questione sarebbe statasottoposta all’esame dei giudici di merito.Né, peraltro, può giovare quanto allegato dal ricorrente nellapredetta memoria autorizzata del giudizio di appello, atteso chenelle note conclusive le parti possono soltanto meglio illustrare leragioni di fatto e di diritto già dedotte nei precedenti atti difensivi,non essendo le memorie autorizzate idonee alla determinazione delthema decidendum.4 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4776/2022Numero sezionale 1370/2023Numero di raccolta generale 19116/20235. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsaData pubblicazione 06/07/2023applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ..Deduce il ricorrente che i fatti riportati nei giudizi precedenti (everosimilmente illustrati nel secondo motivo) non sono statispecificamente contestati dalla controparte, con la conseguenzache, a norma dell’art. 115 c.p.c., devono essere posti a fondamentodella decisione.6. Il motivo è inammissibile, difettando, parimenti, diautosufficienza.In proposito, questa Corte (vedi Cass. 10761/2022; vedi anche, acontrariis, Cass. n. 20637/2016) ha già enunciato il principio didiritto secondo cui, ove con il ricorso per cassazione si ascriva algiudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza difatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio diautosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in qualemodo (degli atti della controparte) sia stata provata o ritenutapacifica.Il ricorrente non ha adempiuto ad un tale onere di allegazione,avendo la sua deduzione natura meramente assertiva.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in € 3.600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre speseforfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quarter del D.P.R. n.115/2002, dàdel ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso percassazione a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.5 di 6Oscuramento d'[OSCURATO:PERSONA] registro generale 4776/2022Numero sezionale 1370/2023Numero di raccolta generale 19116/2023Data pubblicazione 06/07/2023Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, anorma del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, art. 52.Così deciso in Roma il 13.3.2023Il PresidenteGiacinto Bisogni6 di 6