CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 17631/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNArartraTA76-31 e 11-5"aftT;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna del 15 febbraio 2023, Hyka è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (esclusa l'aggravante dell'ingente quantità) e, riconosciute le attenuanti generiche, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed C 40.000, di multa. La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni sei di reclusione ed C 36.000,00 di multa. Considerato che il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504; Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27738101). Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere est