CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 36025/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso pro osto 0-7 ze,GLIA-cAvU, 7714/See—ti£,-k_ Ped:w•-,vs,.... - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2020 del TRIBUNALE di PALERMOletti gli atti e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo con la sentenza emessa il 10 settembre 2020 dichiarava la propria incompetenza per territorio in relazione ai delitti previsti dagli art. 615-ter e 582, 585 in relazione all'art. 577, comma 1, n. 4 e all'art. 61 n. 1 cod. pen. contestati a [OSCURATO:PERSONA] e commessi in Trapani. Il Tribunale disponeva la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Trapani per quanto di competenza. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo consta di un unico motivo. 3. Il ricorrente censura la sentenza impugnata per abnormità, rilevando come il Tribunale di Palermo abbia correttamente dichiarato la propria incompetenza, trattandosi di reato ricompreso tra quelli dell'art. 51, comma 3 -quinquies, cod. proc. pen. per il quale avrebbe dovuto la stessa Procura di Palermo disporre la citazione diretta a giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani. Lamenta il ricorrente, ammettendo l'errore nella citazione diretta dinanzi al Tribunale di Palermo, come però la trasmissione degli atti al Procuratore di Trapani costituisca decisione idonea a innescare uno stallo insuperabile del procedimento, non potendo per un verso istaurarsi un conflitto di competenza fra le autorità giudiziarie, essendo il Tribunale di Trapani effettivamente competente, d'altro canto investendosi il Procuratore di Trapani dell'esercizio dell'azione penale per la quale tale organo requirente è invece incompetente. Pertanto la Procura della Repubblica ricorrente chiede annullarsi la sentenza impugnata, disponendosi la trasmissione degli atti alla stessa Procura presso il Tribunale di Palermo per esercitare l'azione penale dinanzi al Tribunale trapanese competente. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte il 31 marzo 2022 e ha chiesto rigettarsi il ricorso perché infondato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va premesso che per affrontare il tema della dedotta abnormità giova ricordare che detta categoria consente diverse classificazioni degli atti che vi rientrano: sotto un primo profilo, è abnorme il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste oltre ogni ragionevole limite. Altra distinzione è quella tra abnormità strutturale e funzionale, ricorrendo la prima quando l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale e verificandosi la seconda allorché l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, se non a prezzo di imporre al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo ovvero la violazione di legge nell'esercizio dell'azione penale (tra le altre, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590, Sez. 5, n. 29392 del 10/05/2019, Procura Repubblica T. Annunziata, Rv. 276899 - 01; Sez. 5, n. 569 del 04/11/2016, dep. 2017, P.M. in proc. Cheptanaru, Rv. 268598). 2. Nel caso in esame non ravvisa il Collegio alcuna abnormità, né si è verificata alcuna nullità che possa determinare la regressione del processo. In primo luogo rileva la Corte come quanto richiesto dal ricorrente, vale a dire la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica palermitana, debba essere esclusa in ragione della circostanza che è già intervenuto l'esercizio dell'azione penale in modo corretto, senza alcuna ragione di nullità, tassativamente previste, seppur dinanzi alla autorità giudiziaria incompetente. In tal senso la invocata trasmissione per un secondo esercizio dell'azione penale integrerebbe una indebita regressione del procedimento, non compatibile con il principio - Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01 - per cui l'esercizio rituale dell'esercizio dell'azione penale determina la consumazione del relativo potere. Pertanto, essendo già stata esercitata l'azione penale senza alcuna nullità, bensì dal pubblico ministero competente dinanzi al giudice incompetente ciò che va disposta è la rinnovazione della richiesta della data dinanzi alla autorità giudiziaria competente. D'altro canto - Sez. 2, n. 12990 del 05/03/2003, Hormann, Rv. 224907 - 01 - vanno distinti i due atti, l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione: quest'ultima, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del pubblico ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del presidente del tribunale di fissazione delle udienze di comparizione. L'eventuale omissione della richiesta non determina pertanto l'inesistenza o l'abnormità del decreto di citazione e neppure la nullità dello stesso e degli atti processuali successivi. Pertanto, dichiarata la incompetenza, il Tribunale avrebbe dovuto disporre non la trasmissione al Procuratore di Trapani né al Procuratore di Palermo, bensì al Tribunale di Trapani, giudice competente, per la fissazione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 39746 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], A., Rv. 270935 - 01 ha fissato il principio, che può adattarsi al caso in esame, per cui il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. In motivazione le Sezioni Unite, in linea con quanto affermato dalla sentenza della Corte Cost. n.104 del 2001, hanno chiarito che in tale ipotesi non sussiste la necessità della regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare, avendo le parti già potuto liberamente esercitare i propri diritti in quella precedente, legittimamente svoltasi dinanzi al giudice naturale, e palesandosi la ripetizione dell'udienza preliminare come adempimento in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Tali finali considerazioni possono valere anche per il caso di decreto di citazione diretta a giudizio, oggetto della presente fattispecie. Infatti ciò che vale nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 51 c.p.p., comma 3-bis, vale anche nel caso in esame relativo ai procedimenti per i delitti di cui al comma 3-quinquies, comunque attratti alla sede distrettuale per quanto riguarda l'individuazione sia dell'ufficio del Pubblico Ministero incaricato delle indagini, sia del Giudice dell'udienza preliminare competente ai sensi dell'art. 328 c.p.p., comma 1-bis, mentre la competenza territoriale infradistrettuale acquista rilievo soltanto nella fase del dibattimento, ragione per cui il giudice del dibattimento che si dichiari territorialmente incompetente deve trasmettere gli atti direttamente al Giudice del dibattimento competente, atteso che il relativo Pubblico Ministero è privo della relativa competenza. D'altro canto, anche la circostanza che il Tribunale di Palermo abbia trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Trapani non integra alcuna nullità. La Corte di legittimità ha chiarito che nel caso in cui l'incompetenza per territorio venga dichiarata dal Tribunale con ordinanza, il fatto che gli atti siano stati trasmessi irritualmente all'ufficio del P.M. competente anziché a quelli del giudice, non determina alcuna nullità ed alcuna regressione del procedimento ad altra fase processuale, poiché il giudice competente, cui automaticamente spetta la cognizione degli atti, è sufficientemente individuato nel provvedimento in questione e a quest'ultimo gli atti dovranno essere fatti pervenire (Sez. 6, n. 1416 de/ 11/04/1995, Barone, Rv. 201698 — 01). Pertanto la statuizione della trasmissione diretta degli atti al pubblico ministero anziché al giudice competente non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo, anche alla luce della motivazione che individua la corretta competenza del Tribunale di Trapani, ma integra una disposizione strumentale, rispetto alla quale può essere posto rimedio dal Pubblico ministero che indebitamente ha ricevuto gli atti, facendoli pervenire materialmente al giudice competente per la fissazione del relativo giudizio.Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto difettando l'abnormità. P.Q.M. Dichiara inammis