CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43279/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Trento, in data 22 dicembre 2021, ha parzialmente riformato (revocando la disposta espulsione dell'imputato dal territorio dello Stato), e per il resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di Trento il 21 gennaio 2020 in relazione a delitto p. e p. dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorso consta di un unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, volto a contestare la prova della penale responsabilità dell'imputato, fondata su elementi incerti e su una valutazione degli indizi non in linea con i principi affermati dall'art. 192 cod.proc.pen.. 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e propositivo di una rivalutazione delle prove raccolte, non consentita in questa sede perché attinente a questione di mero fatto, sottratta a sindacato di legittimità e demandata all'esclusiva valutazione del giudice di merito. Le censure articolate dal ricorrente non tengono conto del percorso argomentativo della sentenza impugnata, la quale è motivata in modo logico e coerente, richiamando in modo puntuale gli elementi fattuali offerti dal materiale probatorio, sia in ordine alla ricostruzione dei fatti, sia in ordine alla valutazione della destinazione allo spaccio del reperto di cui il prevenuto si era disfatto, dal quale era possibile ricavare 41 dosi. Si ricorda che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (ex multis Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ot