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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 31 gennaio 2020

Corte di giustizia UE n. 2017/2020

ECLI:EU:C:2020:66
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0172_INF

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020 – Euracoal / Commissione (causa C‑172/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Grandi impianti di combustione – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Mancanza di incidenza diretta – Partecipazione al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto – Garanzie procedurali in occasione dell’adozione dell’atto – Sostituzione di motivazione – Insussistenza di motivi vertenti su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente – Insussistenza di incidenza individuale – Impugnazione manifestamente infondata»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 16, 17, 43, 44)

2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto (v. punti 21, 22, 43)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva relativa alle emissioni industriali – Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili – Ricorso proposto da un’associazione che ha beneficiato di diritti procedurali nell’ambito del procedimento di adozione della decisione di esecuzione – Insussistenza di motivi d’impugnazione vertenti su una violazione di tali diritti procedurali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/75, artt. 13 e 75; decisione della Commissione 2017/1442) (v. punti 26‑40) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 164 del 13.5.2019 .

62019CO0172_INF Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 31 gennaio 2020 – Euracoal / Commissione (causa C‑172/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte – Ambiente – Direttiva 2010/75/UE – Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) – Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 – Grandi impianti di combustione – Ricorso di annullamento – Irricevibilità – Mancanza di incidenza diretta – Partecipazione al procedimento che ha portato all’adozione dell’atto – Garanzie procedurali in occasione dell’adozione dell’atto – Sostituzione di motivazione – Insussistenza di motivi vertenti su una violazione dei diritti procedurali del ricorrente – Insussistenza di incidenza individuale – Impugnazione manifestamente infondata» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punti 16, 17, 43, 44) 2. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Punti della motivazione di una sentenza viziati da una violazione del diritto dell’Unione – Dispositivo fondato per altri motivi di diritto – Rigetto (v. punti 21, 22, 43) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Direttiva relativa alle emissioni industriali – Decisione di esecuzione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili – Ricorso proposto da un’associazione che ha beneficiato di diritti procedurali nell’ambito del procedimento di adozione della decisione di esecuzione – Insussistenza di motivi d’impugnazione vertenti su una violazione di tali diritti procedurali – Insussistenza di incidenza individuale – Irricevibilità (Art. 263, comma 4, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2010/75, artt. 13 e 75; decisione della Commissione 2017/1442) (v. punti 26‑40) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto manifestamente infondata. 2) L’Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 164 del 13.5.2019 .
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