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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 luglio 2021

Cassazione n. 38039/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 29/11/2018, dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto personalmente dall'imputato avverso la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 7/12/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 cod.pen. (reato giudicato più grave) ed altro.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello; nella specie la Corte territoriale ha giudicato generico l'appello proposto dall'imputato, nonostante che l'atto contenesse precise richieste: quella di assoluzione dall'addebito e comunque di riduzione al minimo della pena.

3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Come rilevato dalla Corte territoriale, la disamina dell'atto d'appello evidenzia che lo stesso non espone le ragioni delle doglianze e gli elementi, in fatto e diritto, che le dovrebbero sorreggere.

Dunque, la Corte territoriale, con la pronuncia impugnata, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale (cfr., S.U., sentenza 22 febbraio 2017, n. 8825) secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; invero, la necessità della "specificità estrinseca" dei motivi di appello trova fondamento nella circostanza che essi non sono diretti a sollecitare un nuovo giudizio, del tutto sganciato dal precedente, bensì ad operare un controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, del provvedimento impugnato.

Ciò consente sia di limitare l'ambito dei poteri del giudice di appello, sia di evitare iniziative meramente dilatorie in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost.

4.2. A fronte di tale dato, già dirimente in relazione alla manifesta infondatezza del motivo, il ricorso per cassazione ripete comunque il medesimo vizio di aspecificità, posto che neppure enuncia quali sarebbero gli elementi, in fatto o in diritto, che avrebbero dovuto connotare di adeguata specificità l'appello.

Come noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Elementi, si ripete, nella specie del tutto carenti.

5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al ,versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 14/7/2021 Il Consigliere Estensore - STEFANOFILIPPINI _.3 ' ,/,...---------.% Il Presidente '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La CORTE di APPELLO di VENEZIA, con sentenza in data 29/11/2018, dichiarava inammissibile per genericità l'appello proposto personalmente dall'imputato avverso la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di VERONA, in data 7/12/2010, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 628 cod.pen. (reato giudicato più grave) ed altro. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'appello; nella specie la Corte territoriale ha giudicato generico l'appello proposto dall'imputato, nonostante che l'atto contenesse precise richieste: quella di assoluzione dall'addebito e comunque di riduzione al minimo della pena. 3. Con requisitoria scritta la Procura generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Come rilevato dalla Corte territoriale, la disamina dell'atto d'appello evidenzia che lo stesso non espone le ragioni delle doglianze e gli elementi, in fatto e diritto, che le dovrebbero sorreggere. Dunque, la Corte territoriale, con la pronuncia impugnata, ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale (cfr., S.U., sentenza 22 febbraio 2017, n. 8825) secondo il quale l'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata; invero, la necessità della "specificità estrinseca" dei motivi di appello trova fondamento nella circostanza che essi non sono diretti a sollecitare un nuovo giudizio, del tutto sganciato dal precedente, bensì ad operare un controllo, su specifici punti e per specifiche ragioni, del provvedimento impugnato. Ciò consente sia di limitare l'ambito dei poteri del giudice di appello, sia di evitare iniziative meramente dilatorie in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. 4.2. A fronte di tale dato, già dirimente in relazione alla manifesta infondatezza del motivo, il ricorso per cassazione ripete comunque il medesimo vizio di aspecificità, posto che neppure enuncia quali sarebbero gli elementi, in fatto o in diritto, che avrebbero dovuto connotare di adeguata specificità l'appello. Come noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Elementi, si ripete, nella specie del tutto carenti. 5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. , valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al ,versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 14/7/2021 Il Consigliere Estensore - STEFANOFILIPPINI _.3 ' ,/,...---------.% Il Presidente '