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CassazionedecretoSezione LDecisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 12832/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20512/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro elettivamente domiciliata in Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1/B, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.

F rancesca Colombo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 231 /201 7 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il9.1.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale contro ricorrent e , all’epoca dipendente del Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo (MiBACT), ricevettenell’agosto del 2009 dal datore di lavoro un incarico dirigenziale a termine della durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Tale incarico venne però poi risolto anticipatamente , allorché la dipendente maturò l’anzianità contributiva massimadi 40 anni, essendosi avvalso il MiBACT della facoltà prevista dall’art. 7 2, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008.

La lavoratrice si rivolse allora al Tribunale di Perugia , anche in via cautelare, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla conservazione dell’incarico per l’intera sua durata e, in subordine, la condanna del Ministero al risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse solo parzialmente le d o mande , negando il diritto della dipendente alla conservazione dell’incarico e condannando il Ministero al risarcimento del danno,liquidato in € 16.000, in linea capitale.

La sentenza di primo grado venne impugnata da entrambe le parti, per contrapposti motivi, ma la Corte d’Appello di Perugia confermò sostanzialmente la decisione del Tribunale, salvo aumentare la condanna con il pagamento dell’ulteriore importo capitale di € 1.540, a titolo di rimborso di spese mediche documentate.

Contro la sentenza d’appello il solo MiBACT ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La lavoratrice si èdifesa con controricorso , ulteriormente illustrato conmemoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso il Minis tero denuncia , quale vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008».

La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disciplina dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 1 12 del 2008 – e, quindi, la facoltà di recesso anticipato ivi concessa alla pubblica amministrazione – agli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato a soggetti che sono già, ad altro titolo, pubblici impiegati e che possono ricevere tali incarichi ai sensi e con i presupposti di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Ministero contesta tale interpretazionee sostiene che, se così fosse, si determinerebbe una disparità di trattamento «alla rovescia» tra pubblici impiegati a tempo indeterminato con incarico dirigenziale a termine e dirigenti di ruolo, assunti come tali a tempo indeterminato, ai quali ultimi l’art. 72, comma 11, è sicuramente applicabile, in particolare, dopo l’esplicitazione in tal senso introdotta dall’art. 17, comma 35-nonies, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009.

2. Il motivo è infondato.

L’art. 72, comma 11, del decreto legge n.112 del 2008, nel testo all’epoca vigente, dopo la citata integrazione del 2009, recitava testualmente: « Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici.

Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa».

L’incarico dirigenziale all’attuale controricorrenteera stato conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza del quale(testo vigente all’epoca): «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 [id est: Incarichi di funzioni dirigenziali] possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma.

La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni.

Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio».2.1.

L’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008– che include anche i dirigen ti tra i pubblici impiegati n ei confronti dei quali l’amministrazione può avvalersi della facoltà di risoluzione anticipatadel rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva – n on distingue tra dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si accordano per un incarico dirigenziale a termine conferito da altra amministrazione –o, come nel caso di specie, dalla stessa amministrazione datrice di lavoro – e vengono nel frattempo posti in aspettativa senza assegni dal rapporto a tempo indeterminato.

Sicuramente l’art. 72, comma 11, citato non trova applicazione nei confronti dei soggetti esterni (non pubblici impiegati)che abbiano ricevuto dalla pubblica amministrazione un incarico dirigenziale temporaneo ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Secondo la Corte d’Appello di Torino, la disciplina dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 è incompatibile e prevalente rispetto a quella dettata dall’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008e si applica indifferentemente agli incaricati esterni o interni alla pubblica amministrazione.

Secondo il Ministero ricorrente è invece la disciplina dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 che deve prevalere ed essere applicata indifferentemente a tutto il personale interno alla pubblica amministrazione, tanto ai dirigentidi ruolo, quanto agli impiegati non dirigenti cui sia stato conferito un incarico dirigenziale solo temporaneo.

In caso contrario, argomenta il Ministero, si determinerebbe una irrazionale «discriminazione allarovescia», con un trattamento più favorevole riservato al dipendente con incarico dirigenziale temporaneo (al quale verrebbe garantita l’intera durata dell’incarico, nonostante ilraggiungimento medio tempore della massima anzianità contributiva) in confronto al dirigente a tempo indeterminato ( per il quale il raggiungimento della massima anzianità contributiva legittima, invece, la risoluzione del rapporto per volontà unilaterale della pubblica amministrazione).

2.2. L’opinione posta a base della sentenza qui impugna risulta la più corretta, se si considera che l’incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che la pubblica amministrazione abbia fatto una valutazione discrezionale e in concreto sulla « particolare e comprovata qualificazione professionale» o sulla «particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica» delle persone prescelte, nonché sulla prevedibile durata della necessità di avvalersi dei loro servizi,durata di cui la legge fissa i limitimassimi (tre o cinque anni a seconda del tipo di incarico), ma non quelli minimi.

Sarebbedavvero incoerente che il contratto concluso in esitoa tali ponderate e precise valutazioni sulle qualità personali dell’incaricatoe sulla più opportuna durata dell’incarico potesse poi essere rimesso in discussione in base al fatto esterno, e facilmente prevedibile, della maturazione della massima anzianità contributivain capo alla persona prescelta prima della scadenza fissata per l’incarico.

La stessa funzione di contenimento della spesa pubblica, che va sicuramente riconosciuta alla disposizione contenuta nell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2008,meglio si associa all’abbinamento del potere di recesso ai soli contratti a tempo indeterminato(che nel tempo possono essere divenuti non più necessari o meno utili per la pubblica amministrazione), piuttosto che ad incarichi conferiti in tempi recenti e con la possibilità di calibrarne la durata in conformità alle concrete esigenze di servizio.

Ciò vale altresì , e forse a più forte ragione , se a quella disposizione si vuole attribuire –come pare corretto – anche lo scopo di favorire il ricambio generazionale nei ranghi del pubblico impiego, perché sono i rapporti a tempoindeterminato quelli su cui meglio si misura il tasso di rinnovamento e ringiovanimento del personale delle strutture organizzative e aziendali.

2.3. Né si ravvisa, sulla scorta della soluzione preferita dalla Corte d’Appello, la paventata discriminazione a danno dei dirigenti di ruolomessi a confronto con i pubblici impiegati con incarico dirigenziale a termine.

Infatti, le due situazioni non sono comparabili, perchéil rapporto del dirigente di ruolo non ha un termine concordato tra le parti, ma è, appunto, a tempo indeterminato, assoggettatoai limiti massimi di durata previsti dalla legge in rapporto all’età del lavoratore.

Ed è fisiologico che, in pendenza del rapporto,la legge possa intervenire a regolare diversamente tali limiti di durata, per esempio –come avvenuto con citato art. 72, comma 11 – stabilendo una facoltà di recesso dell ’ amministrazione pubblica al raggiungimento, da parte del lavoratore, di determinati requisiti richiestiper il trattamento previdenziale di quiescenza.Nel lavoro a termine, invece, la durata del rapporto è fissata dalla volontà dei contraenti e non è affatto fisiologico che il legislatore intervengaper modificare a posteriori la forza di legge che il contratto ha tra le parti (art. 1372 c.c.) .

In mancanza di una chiara volontà legislativa in tal senso, si deve favorire, nell’interpretazionedel testi normativi, la soluzione che consente di conserva re gli effetti della volontà negoziale validamente espressa dai contraenti.

Del resto, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, anche il pubblico impiegato temporaneamente incaricato di funzioni dirigenzialipotrà ricevere la dichiarazione di risoluzione anticipata dal datore di lavoro del rapporto a tempo indeterminato (che potrà essere, come nel caso di specie, ma non è necessariamente, la stessa amministrazione che ha conferito l’incarico dirigenziale a termine), ferma restando la durata contrattualmente previstaper il solo incarico temporaneo.

In questo senso, il dirigente di ruolo e il pubblico impiegato con incarico dirigenziale temporaneo sono trattatiallo stesso modo, ove considerati come lavoratori a tempo indeterminato: ad entrambi si applica l’art. 72, comma 11 , più volte citato.

Ma non possono essere trattati allo stesso modo con riferimento ad un aspetto (la risoluzione anticipata) che attiene a unacaratteristica del rapporto (la durata) rispetto alla quale i loro contrattidi lavoro dirigenziale sono strutturalmente diversi.

2.4. Esclusa la disparità di trattamento ingiustificata tra pubblico impiegato con incarico dirigenziale a termine e pubblico impiegato dirigente a tempo indeterminato, si deve altresì osservare che la presente decisione non si pone in contrasto con precedenti statuizioni di questa Corte in materia di dirigenza medica.Infatti, in un caso venne affermata l’applicabilità dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 (e dunque la legittimità della risoluzione del rapporto ad iniziativa unilaterale della pubblica amministrazione) al rapporto di lavoro di un dirigente medico dipendente, come tale, a tempo indeterminato (Cass. n. 23153/2020); il che è perfettamente coerente con quanto sopra motivato.

In un’altraoccasione (Cass. n. 11008/2020) , si trattava sì di un incarico dirigenziale a termine(conferito, in quel caso, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), ma venne affermato il principio che il rapporto si deve comunque risolvere al «raggiungimento dell’etàmassima di cui all’art. 15-novies del medesimo [decreto legislativo] che non può essere derogato dalla volontà delle parti».

E ciò sullo specifico e corretto rilievo che «Una prosecuzione del rapporto oltre il limitedi età normativamente previsto e per il solo effetto di una convenzione tra le parti si tradurrebbe nella violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori».

Ben diversa è, dunque, la presente fattispecie, nella quale la risoluzione del rapporto venne dichiarata dalla pubblica amministrazione (non al raggiungimento del limite massimo d’età del dipendente, ma) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con riferimento alla quale nessuna norma imperativa imponeva l’estinzione del rapporto di lavoro e anche il citato art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede il collocamento a riposo solo «su istanza dell’interessato».

L’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, in quanto facoltizza la risoluzione unilaterale del rapporto «a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente», senza fare riferimento al limite massimo d’età del lavoratore, non presidia l’effettività di una norma imperativa di carattere generale, bensì pone unaeccezione alla regola per cui il collocamento a riposo presuppone un’istanza in tal senso del lavoratore.

Non vi è pertanto alcuna valida ragione per interpretare la disposizione nel senso di porre un limiteall’efficacia del consenso delle parti sulla durata dell’incarico dirigenziale a termine. 2.5.Il ricorso deve, pertanto, essere respinto sulla scorta dell’affermazione del seguente principio di diritto: «l’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis (come modificato dall’art. 17, comma 35 - nonies, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009), si interpreta nel senso che il potere ivi attribuito alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, non si applica agli incarichi dirigenziali a termin e conferiti– ai s e n s i dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 – a i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vengono nel frattempo collocati in aspettativa senza assegni».

3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

4. Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo.

P.Q.M.

La Corte:

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20512/2018 R.G. proposto da -ricorrente - contro elettivamente domiciliata in Roma, viale della [OSCURATO:PERSONA] n. 1/B, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv. F rancesca Colombo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la s entenza n. 231 /201 7 de lla Corte d’Appello di Perugia, depositata il9.1.2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.2.2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’attuale contro ricorrent e , all’epoca dipendente del Ministero dei Beni e delle [OSCURATO:PERSONA] e del Turismo (MiBACT), ricevettenell’agosto del 2009 dal datore di lavoro un incarico dirigenziale a termine della durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale incarico venne però poi risolto anticipatamente , allorché la dipendente maturò l’anzianità contributiva massimadi 40 anni, essendosi avvalso il MiBACT della facoltà prevista dall’art. 7 2, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, in legge n. 133 del 2008. La lavoratrice si rivolse allora al Tribunale di Perugia , anche in via cautelare, per chiedere l’accertamento del proprio diritto alla conservazione dell’incarico per l’intera sua durata e, in subordine, la condanna del Ministero al risarcimento dei danni. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale accolse solo parzialmente le d o mande , negando il diritto della dipendente alla conservazione dell’incarico e condannando il Ministero al risarcimento del danno,liquidato in € 16.000, in linea capitale. La sentenza di primo grado venne impugnata da entrambe le parti, per contrapposti motivi, ma la Corte d’Appello di Perugia confermò sostanzialmente la decisione del Tribunale, salvo aumentare la condanna con il pagamento dell’ulteriore importo capitale di € 1.540, a titolo di rimborso di spese mediche documentate. Contro la sentenza d’appello il solo MiBACT ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a un unico motivo.La lavoratrice si èdifesa con controricorso , ulteriormente illustrato conmemoria depositata nel termine di legge anteriore alla data fissata per la camera di consiglio ai sensi dell’art. 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso il Minis tero denuncia , quale vizio ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la «violazione e falsa applicazione dell’art. 72 del d.l. n. 112/2008». La Corte territoriale ha ritenuto inapplicabile la disciplina dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 1 12 del 2008 – e, quindi, la facoltà di recesso anticipato ivi concessa alla pubblica amministrazione – agli incarichi dirigenziali conferiti a tempo determinato a soggetti che sono già, ad altro titolo, pubblici impiegati e che possono ricevere tali incarichi ai sensi e con i presupposti di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Ministero contesta tale interpretazionee sostiene che, se così fosse, si determinerebbe una disparità di trattamento «alla rovescia» tra pubblici impiegati a tempo indeterminato con incarico dirigenziale a termine e dirigenti di ruolo, assunti come tali a tempo indeterminato, ai quali ultimi l’art. 72, comma 11, è sicuramente applicabile, in particolare, dopo l’esplicitazione in tal senso introdotta dall’art. 17, comma 35-nonies, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009. 2. Il motivo è infondato. L’art. 72, comma 11, del decreto legge n.112 del 2008, nel testo all’epoca vigente, dopo la citata integrazione del 2009, recitava testualmente: « Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa». L’incarico dirigenziale all’attuale controricorrenteera stato conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in forza del quale(testo vigente all’epoca): «Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 [id est: Incarichi di funzioni dirigenziali] possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell’incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio».2.1. L’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008– che include anche i dirigen ti tra i pubblici impiegati n ei confronti dei quali l’amministrazione può avvalersi della facoltà di risoluzione anticipatadel rapporto di lavoro al raggiungimento della massima anzianità contributiva – n on distingue tra dirigenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e impiegati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che si accordano per un incarico dirigenziale a termine conferito da altra amministrazione –o, come nel caso di specie, dalla stessa amministrazione datrice di lavoro – e vengono nel frattempo posti in aspettativa senza assegni dal rapporto a tempo indeterminato. Sicuramente l’art. 72, comma 11, citato non trova applicazione nei confronti dei soggetti esterni (non pubblici impiegati)che abbiano ricevuto dalla pubblica amministrazione un incarico dirigenziale temporaneo ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Secondo la Corte d’Appello di Torino, la disciplina dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 è incompatibile e prevalente rispetto a quella dettata dall’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008e si applica indifferentemente agli incaricati esterni o interni alla pubblica amministrazione. Secondo il Ministero ricorrente è invece la disciplina dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 che deve prevalere ed essere applicata indifferentemente a tutto il personale interno alla pubblica amministrazione, tanto ai dirigentidi ruolo, quanto agli impiegati non dirigenti cui sia stato conferito un incarico dirigenziale solo temporaneo. In caso contrario, argomenta il Ministero, si determinerebbe una irrazionale «discriminazione allarovescia», con un trattamento più favorevole riservato al dipendente con incarico dirigenziale temporaneo (al quale verrebbe garantita l’intera durata dell’incarico, nonostante ilraggiungimento medio tempore della massima anzianità contributiva) in confronto al dirigente a tempo indeterminato ( per il quale il raggiungimento della massima anzianità contributiva legittima, invece, la risoluzione del rapporto per volontà unilaterale della pubblica amministrazione). 2.2. L’opinione posta a base della sentenza qui impugna risulta la più corretta, se si considera che l’incarico conferito ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 presuppone che la pubblica amministrazione abbia fatto una valutazione discrezionale e in concreto sulla « particolare e comprovata qualificazione professionale» o sulla «particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica» delle persone prescelte, nonché sulla prevedibile durata della necessità di avvalersi dei loro servizi,durata di cui la legge fissa i limitimassimi (tre o cinque anni a seconda del tipo di incarico), ma non quelli minimi. Sarebbedavvero incoerente che il contratto concluso in esitoa tali ponderate e precise valutazioni sulle qualità personali dell’incaricatoe sulla più opportuna durata dell’incarico potesse poi essere rimesso in discussione in base al fatto esterno, e facilmente prevedibile, della maturazione della massima anzianità contributivain capo alla persona prescelta prima della scadenza fissata per l’incarico. La stessa funzione di contenimento della spesa pubblica, che va sicuramente riconosciuta alla disposizione contenuta nell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 78 del 2008,meglio si associa all’abbinamento del potere di recesso ai soli contratti a tempo indeterminato(che nel tempo possono essere divenuti non più necessari o meno utili per la pubblica amministrazione), piuttosto che ad incarichi conferiti in tempi recenti e con la possibilità di calibrarne la durata in conformità alle concrete esigenze di servizio. Ciò vale altresì , e forse a più forte ragione , se a quella disposizione si vuole attribuire –come pare corretto – anche lo scopo di favorire il ricambio generazionale nei ranghi del pubblico impiego, perché sono i rapporti a tempoindeterminato quelli su cui meglio si misura il tasso di rinnovamento e ringiovanimento del personale delle strutture organizzative e aziendali. 2.3. Né si ravvisa, sulla scorta della soluzione preferita dalla Corte d’Appello, la paventata discriminazione a danno dei dirigenti di ruolomessi a confronto con i pubblici impiegati con incarico dirigenziale a termine. Infatti, le due situazioni non sono comparabili, perchéil rapporto del dirigente di ruolo non ha un termine concordato tra le parti, ma è, appunto, a tempo indeterminato, assoggettatoai limiti massimi di durata previsti dalla legge in rapporto all’età del lavoratore. Ed è fisiologico che, in pendenza del rapporto,la legge possa intervenire a regolare diversamente tali limiti di durata, per esempio –come avvenuto con citato art. 72, comma 11 – stabilendo una facoltà di recesso dell ’ amministrazione pubblica al raggiungimento, da parte del lavoratore, di determinati requisiti richiestiper il trattamento previdenziale di quiescenza.Nel lavoro a termine, invece, la durata del rapporto è fissata dalla volontà dei contraenti e non è affatto fisiologico che il legislatore intervengaper modificare a posteriori la forza di legge che il contratto ha tra le parti (art. 1372 c.c.) . In mancanza di una chiara volontà legislativa in tal senso, si deve favorire, nell’interpretazionedel testi normativi, la soluzione che consente di conserva re gli effetti della volontà negoziale validamente espressa dai contraenti. Del resto, al raggiungimento della massima anzianità contributiva, anche il pubblico impiegato temporaneamente incaricato di funzioni dirigenzialipotrà ricevere la dichiarazione di risoluzione anticipata dal datore di lavoro del rapporto a tempo indeterminato (che potrà essere, come nel caso di specie, ma non è necessariamente, la stessa amministrazione che ha conferito l’incarico dirigenziale a termine), ferma restando la durata contrattualmente previstaper il solo incarico temporaneo. In questo senso, il dirigente di ruolo e il pubblico impiegato con incarico dirigenziale temporaneo sono trattatiallo stesso modo, ove considerati come lavoratori a tempo indeterminato: ad entrambi si applica l’art. 72, comma 11 , più volte citato. Ma non possono essere trattati allo stesso modo con riferimento ad un aspetto (la risoluzione anticipata) che attiene a unacaratteristica del rapporto (la durata) rispetto alla quale i loro contrattidi lavoro dirigenziale sono strutturalmente diversi. 2.4. Esclusa la disparità di trattamento ingiustificata tra pubblico impiegato con incarico dirigenziale a termine e pubblico impiegato dirigente a tempo indeterminato, si deve altresì osservare che la presente decisione non si pone in contrasto con precedenti statuizioni di questa Corte in materia di dirigenza medica.Infatti, in un caso venne affermata l’applicabilità dell’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008 (e dunque la legittimità della risoluzione del rapporto ad iniziativa unilaterale della pubblica amministrazione) al rapporto di lavoro di un dirigente medico dipendente, come tale, a tempo indeterminato (Cass. n. 23153/2020); il che è perfettamente coerente con quanto sopra motivato. In un’altraoccasione (Cass. n. 11008/2020) , si trattava sì di un incarico dirigenziale a termine(conferito, in quel caso, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 1992), ma venne affermato il principio che il rapporto si deve comunque risolvere al «raggiungimento dell’etàmassima di cui all’art. 15-novies del medesimo [decreto legislativo] che non può essere derogato dalla volontà delle parti». E ciò sullo specifico e corretto rilievo che «Una prosecuzione del rapporto oltre il limitedi età normativamente previsto e per il solo effetto di una convenzione tra le parti si tradurrebbe nella violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori». Ben diversa è, dunque, la presente fattispecie, nella quale la risoluzione del rapporto venne dichiarata dalla pubblica amministrazione (non al raggiungimento del limite massimo d’età del dipendente, ma) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con riferimento alla quale nessuna norma imperativa imponeva l’estinzione del rapporto di lavoro e anche il citato art. 15-novies del d.lgs. n. 502 del 1992 prevede il collocamento a riposo solo «su istanza dell’interessato». L’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, in quanto facoltizza la risoluzione unilaterale del rapporto «a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente», senza fare riferimento al limite massimo d’età del lavoratore, non presidia l’effettività di una norma imperativa di carattere generale, bensì pone unaeccezione alla regola per cui il collocamento a riposo presuppone un’istanza in tal senso del lavoratore. Non vi è pertanto alcuna valida ragione per interpretare la disposizione nel senso di porre un limiteall’efficacia del consenso delle parti sulla durata dell’incarico dirigenziale a termine. 2.5.Il ricorso deve, pertanto, essere respinto sulla scorta dell’affermazione del seguente principio di diritto: «l’art. 72, comma 11, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis (come modificato dall’art. 17, comma 35 - nonies, del decreto legge n. 78 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 2009), si interpreta nel senso che il potere ivi attribuito alla pubblica amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, a decorrere dal compimento dell’anzianità massima contributiva, non si applica agli incarichi dirigenziali a termin e conferiti– ai s e n s i dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 – a i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che vengono nel frattempo collocati in aspettativa senza assegni». 3. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 4. Si dà atto che, nonostante l’esito del ricorso, non sussistonoi presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, perché ricorrente è un’amministrazione dello Stato, che non paga contributo. P.Q.M. La Corte:
Decreto Cassazione n. 12832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris