CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 8069/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege presso all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) AMA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M . Cocconi ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 20 ottobre 2020 n. 5108 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2009 [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al Tribunale di Roma l’AMA, esponendo di avere riportato lesioni personali allorché, nell’azionare il pedale di apertura di un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, a causa del suo malfunzionamento cadde in terra riportandouna frattura vertebrale. Chiese,pertanto, la condanna della convenuta al risarcimento del danno. 2. L’AMA si costituì contestando la pretesa attorea. 3. Con sentenza n. 10298 del 2014 il Tribunale di Roma accolse la domanda. Oggetto: responsabilità del custode ex art. 2051 c.c.La sentenza fu appellata dalla parte soccombente. 4. Con sentenza 20 ottobre 2020 n. 5108 la Corte d’appello di Roma accolse il gravame e rigettò la domanda di [OSCURATO:PERSONA], condannandola alle spese di lite. A fondamento della propria decisione la Corte d’appello ritenne non esservi prova sufficiente del malfunzionamento del pedale del cassonetto e , di conseguenza,del nesso di causa tra quest’ultimo e il danno patito dall’attrice. Precisò che i due testi interrogati dal T ribunale erano stati imprecisi ed inattendibilie che, comunque , le circostanze da essi riferite erano inidonee a dimostrare l’esistenza del nesso causale. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su cinque motivi. La AMA ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 2051 c.c.. Formula una tesi così riassumibile: -) l’AMA è proprietaria, e quindi custode, del cassonetto che provocò il danno; -) ai fini dell’accoglimento della domanda attorea era pertanto sufficiente dimostrare l’utilizzo del cassonettoe non anche il suo malfunzionamento; -) la Corte d’appello, invece, pretendendo dall’attrice la dimostrazione del malfunzionamento del cassonetto, aveva aggravato l ’ onere probatorio rispetto a quanto stabilito dall’articolo 2051 c.c.. 1.1. Il motivo è inammissibile, prima ancora che infondato. È innanzitutto inammissibile per estraneità alla ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata.Quest’ultima,infatti, non ha affatto affermato quel che la ricorrente pretende di farle dire: e cioè che vi era prova che la caduta fu provocata dal cassonetto, ma non vi era prova che questo fosse guasto. La Corte d’appello ha affermato invece una cosa ben diversa e , cioè , non esservi prova che il danno fu causato “dalla cosa”, piuttosto che “da una perdita di equilibrio o comunque da fatto e colpa della stessa danneggiata”. 1.2. Il motivo, lo si rileva ad abundantiam, sarebbe comunque infondato, giacché colui il quale si afferma danneggiato dalla cosa altrui ha l’onere di provare il nesso di causa tra la cosa e il danno, nesso che la Corte d’appello ha ritenutoindimostrato. 2. Col secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1227 e 2697 c.c.. Deduce che sarebbe stato onere dell’AMA provare il concorso colposo della vittimanella causazione del danno. 2.1. Il motivo è inammissibile anche in questo caso per estraneità alla ratio decidendi. La Corte d’appello,infatti, non ha affatto affermato che il danno fu causato da colpa della vittima, ma ha rigettato la domanda per una diversa ragione e,cioè, il difetto di sufficiente prova d ’ un valido nesso di causa fra la cosa e il danno. 3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 115,116 e 244 c.p.c., per avere la Corte d’appello attribuito valore di “piena prova” ad una deposizione de relato, resa da persona indicata dall’ente convenuto. 3.2. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché censura la valutazione delle prove; sia perché nel complesso della motivazione la deposizione del testimone Cardia non ha avuto alcun peso decisivo. Come già detto, infatti, la domanda è stata rigettata per mancanza di prova del nesso di causa e non perché la Corte d ’ appello abbia ritenuto positivamente dimostratal’assenza di quel nesso sulla base della deposizione Cardia. 4. Col quarto motivo la ricorrente, prospettando anche in questo caso la violazione degli articoli 115, 116 e 244 c.p.c. , formula una tesi così riassumibile: -) la C orte di appello ha rigettato la domanda sul presupposto della inattendibilità dei testimoni intimati dall’attrice; -) questi testimoni sono stati ritenuti inattendibili sul presupposto che quanto da essi dichiarato contrastava con la deposizione del testeCardia; -) la deposizione del testeCardia era tuttavia inutilizzabile, in quanto de relatoe “priva di ogni valore probatorio”; -) ergo, la Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere inattendibili i testimoni indicati dall’attrice. 4.1. Il motivo è manifestamente inammissibile, perché investe il giudizio di attendibilità dei testimoni e la valutazione delle prove, riservatoal giudice di merito ed incensurabile in questa sede. 5. Col quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione degli articoli 115, 116,132 e 257 c.p.c.. Nell’illustrazione del motivo sono contenute,a ben vedere, due censure. Con una prima censura (p. 18) la ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe esaurientemente indicato le ragioni del giudizio di inattendibilità dei testimoni intimati dall’attrice. Con una seconda censura la ricorrente -richiamando due precedenti di questa Corte: Cass. 17981/20 (erroneamente indicata come Cass. “17081”) e Cass.18896/15 - sostiene che la Corte d ’ appello non avrebbe potuto ritenere le deposizioni testimoniali “inattendibili perché lacunose”, senza prima riconvocare i testimoni per porre loro eventuali domande a chiarimento, ex art. 257 c.p.c.. Invoca al riguardo ilprincipio per cui deve ritenersi apparente, e quindi nulla, la motivazione con la quale una deposizione sia reputata incompleta su fatti non richiesti al testimone e non capitolati, senza che su quei fatti sia stata rivolta alcuna domanda a chiarimento al testimone, né questi sia stato riconvocato. 5.1. La prima censura è inammissibile perché prospetta un vizio di “insufficienza” della motivazione, non più consentito dal novellato art. 360 c.p.c.. 5.2. Anche la seconda censuraè inammissibile. La ricorrente è nel vero allorché, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, deduce che il giudice non potrebbe ritenere “generica” una deposizione, sol perché il testimone non abbia riferito circostanze a lui non richieste e non incluse nei capitoli di prova. Non esattamente questo, però, è il caso che oggi ci occupa. La Corte d’appello,infatti, nel valutare la prova testimoniale, ha ritenuto: a) in primo luogo, che i due testimoni intimati dall’attrice non fossero attendibili (pp. 3, ultimo capoverso, e 4, primo capoverso, della sentenza impugnata); b) in secondo luogo, che “dalle due deposizioni non si trae la dimostrazione (…) del malfunzionamento del pedale di apertura del cassonetto”. Anche ad ammettere, pertanto, che l’affermazione sub (a) possa effettivamente contrastare coi princìpi invocati dalla ricorrente, resterebbe il fatto che la motivazione sub (b) sarebbe di per sé idonea a sorreggere la motivazione di rigetto(sotto il profilo della carenza di prova di un nesso tra la cosa custodita ed il sinistro): ed è insindacabile in questa sede. Lo stabilire, infatti, se da quanto riferito dal testimone possa o non possa trarsi la prova di un certo fatto è una valutazione che la legge riserva al giudice di meritoe che esula dal perimetro del giudizio di legittimità. Resta allora impregiudicata, siccome irrilevante ai fini della decisione odierna in dipendenza del carattere decisivo dell’altra argomentazione, la questione delle modalità –e degli eventuali incombenti processuali – di riconsiderazione del testimoniale assunto in un precedente grado in un processo civile.6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di AMA - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 5.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell