Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12599/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 27 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione nei confronti delle senza di appello per i reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 del TRIBUNALE di MODENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 27 novembre 2020; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente per il reato di minaccia, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione nei confronti delle senza di appello per i reati di competenza del giudice di pace solo per violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro :3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini [OSCURATO:PERSONA] i
Sentenza Cassazione n. 12599/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris