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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 agosto 2026

Cassazione n. 14865/2026

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osto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecca, Sezione distaccata di Taranto, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Giuseppe il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-11-2025 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. L'Avvocato generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2025, con cui il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, reato che era stato a loro contestato per avere realizzato, quali proprietari, in assenza del permesso di costruire, un'area attrezzata per lo svago estesa circa 2.000 mq. mediante la costruzione di manufatti edilizi; fatto accertato in Maruggio il 28 agosto 2021.

Con l'unico motivo di impugnazione, l'Avvocato generale deduce la erronea applicazione degli art. 157, 160 e 161 cod. pen. in relazione al calcolo della prescrizione della contravvenzione contestata, osservando che la causa estintiva non è ancora intervenuta, maturando la stessa il 28 agosto 2026, dovendosi tenere conto, quale atti interruttivi, non solo del decreto penale di condanna del 27 ottobre 2021, ma anche del decreto di giudizio immediato del 19 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Occorre premettere che, nel ritenere maturata la prescrizione del reato contravvenzionale contestato, il giudice monocratico ha considerato, quale ultimo atto interruttivo, il decreto penale di condanna del 27 ottobre 2021, per cui, risalendo la cessazione della permanenza del fatto alla data del sequestro del 28 agosto 2021, il reato è stato ritenuto estinto per prescrizione, essendo decorso all'epoca della decisione (14 novembre 2025) il termine ordinario di 4 anni.

Orbene, tale impostazione non può essere considerata corretta, posto che, come osservato in maniera pertinente nel ricorso, l'ultimo atto interruttivo in realtà è costituito dal decreto di giudizio immediato del 19 giugno 2024, dovendo quindi rilevarsi che, all'epoca della sentenza impugnata, il reato per cui si procede non era ancora prescritto, maturando (per il primo grado) il relativo termine massimo di 5 anni, ai sensi degli art. 157, 160 e 161 cod. pen., in data 28 agosto 2026.

2. Stante l'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Lecca, Sezione distaccata di Taranto, nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] Giuseppe il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14-11-2025 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. L'Avvocato generale presso la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 novembre 2025, con cui il Tribunale di Taranto, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli art. 110 cod. pen. e 44 del d.P.R. n. 380 del 2001, reato che era stato a loro contestato per avere realizzato, quali proprietari, in assenza del permesso di costruire, un'area attrezzata per lo svago estesa circa 2.000 mq. mediante la costruzione di manufatti edilizi; fatto accertato in Maruggio il 28 agosto 2021. Con l'unico motivo di impugnazione, l'Avvocato generale deduce la erronea applicazione degli art. 157, 160 e 161 cod. pen. in relazione al calcolo della prescrizione della contravvenzione contestata, osservando che la causa estintiva non è ancora intervenuta, maturando la stessa il 28 agosto 2026, dovendosi tenere conto, quale atti interruttivi, non solo del decreto penale di condanna del 27 ottobre 2021, ma anche del decreto di giudizio immediato del 19 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Occorre premettere che, nel ritenere maturata la prescrizione del reato contravvenzionale contestato, il giudice monocratico ha considerato, quale ultimo atto interruttivo, il decreto penale di condanna del 27 ottobre 2021, per cui, risalendo la cessazione della permanenza del fatto alla data del sequestro del 28 agosto 2021, il reato è stato ritenuto estinto per prescrizione, essendo decorso all'epoca della decisione (14 novembre 2025) il termine ordinario di 4 anni. Orbene, tale impostazione non può essere considerata corretta, posto che, come osservato in maniera pertinente nel ricorso, l'ultimo atto interruttivo in realtà è costituito dal decreto di giudizio immediato del 19 giugno 2024, dovendo quindi rilevarsi che, all'epoca della sentenza impugnata, il reato per cui si procede non era ancora prescritto, maturando (per il primo grado) il relativo termine massimo di 5 anni, ai sensi degli art. 157, 160 e 161 cod. pen., in data 28 agosto 2026. 2. Stante l'erronea declaratoria di estinzione per prescrizione del reato contestato, si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l'ulteriore corso. P.Q.M
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