CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26427/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 del TRIBUNALE di TORINOdato avyl/sO alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Torino del 11 novembre 2022 deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto; il Tribunale avrebbe dovuto derubricare il reato nel delitto ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è inammissibile perché contrario al costante orientamento della giurisprudenza per cui, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. In motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 - 01). Il motivo, invece, si limita ad una rilettura del fatto, inammissibile in sede di legittimità, tenuto conto dei limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28