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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2024

Cassazione n. 29939/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto, al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità.

La Corte di merito (pag. 12) ha valorizzato a carico dell'imputato non solo la gravità del fatto e i suoi precedenti ma la peculiarità del dolo, collegata alle concrete modalità di commissione del reato poiché l'imputato "si era servito" degli anziani genitori della persona offesa per conseguire il profitto, di non poco rilievo, del reato.

Insindacabili risultano anche le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena sul rilievo che, le descritte modalità della condotta, non deponevano per la idoneità della pena che sarebbe stata applicata in sostituzione a prevenire il pericolo di recidiva.

Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le argomentazioni dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati alla stregua della motivazione della sentenza impugnata che con argomentazioni non illogiche e adeguato confronto con le deduzioni difensive è pervenuta, in relazione al reato di cui all'art. 393 cod. pen. così riqualificato il fatto, al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica utilità. La Corte di merito (pag. 12) ha valorizzato a carico dell'imputato non solo la gravità del fatto e i suoi precedenti ma la peculiarità del dolo, collegata alle concrete modalità di commissione del reato poiché l'imputato "si era servito" degli anziani genitori della persona offesa per conseguire il profitto, di non poco rilievo, del reato. Insindacabili risultano anche le argomentazioni con le quali la Corte di appello ha respinto la richiesta di sostituzione della pena sul rilievo che, le descritte modalità della condotta, non deponevano per la idoneità della pena che sarebbe stata applicata in sostituzione a prevenire il pericolo di recidiva. Ritenuto che non può trovare accoglimento la richiesta della parte civile di liquidazione delle spese processuali stante la irrilevanza, in presenza di ricorso avviato alla decisione in camera di consiglio perché inammissibile, delle proposte deduzioni che nessun apporto hanno effettivamente esplicato a contrastare le argomentazioni dell'imputato che, peraltro, non investivano direttamente le pretese civilistiche derivanti dal reato (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA] tor
Sentenza Cassazione n. 29939/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris