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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 29378/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11 luglio 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rieti, in data 28 gennaio 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ed aspecifico in quanto privo di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito.

Rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme agli orientamenti giurisprudenziali sul punto, hanno ritenuto che l'imputata abbia commesso il reato di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione della natura delle condotte poste in essere -mancato pagamento pedaggio autostradale mediante artifici e raggiri consistiti nell'accodarsi alla macchina che la precedeva- (vedi Sez. 2, S n. 26289 del :18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01) e del fatto che l'imputata non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla disponibilità da parte di altri soggetti della vettura a lei intestata (vedi pag. 2 della sentenza di appello).

Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è dedotto in carenza di interesse.

Deve essere evidenziato l'errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata: la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che l'invocata attenuante/ non poteva essere riconosciuta in considerazione del fatto che i numerosi transiti avevano cagionato alla persona offesa un danno complessivo superiore ai 2.700,00 euro (vedi pag. 2 della sentenza impugnata).

Orbene tale asserzione si pone in contrasto con il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Sez.

U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Cniodi, Rv. 241755; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270).Ciò premesso questo Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé del danno diretto conseguente alla condotta illecita, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato che nel caso di specie vanno identificati nelle spese affrontate dalla società Autostrade per l'individuazione dell'autore delle reiterate truffe ed il recupero dei pedaggi non pagati (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 2, a n. 14262 del 13/01/2023, Trapani, non massimata) con conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'invocata attenuante.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez.

U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).

P.Q.M1.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 11 luglio 2022, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Rieti, in data 28 gennaio 2019, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Ritenuto che il primo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 530 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti ed aspecifico in quanto privo di un nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito. Rilevato che i giudici di appello, con motivazione priva di illogicità e conforme agli orientamenti giurisprudenziali sul punto, hanno ritenuto che l'imputata abbia commesso il reato di cui all'art. 640 cod. pen. in considerazione della natura delle condotte poste in essere -mancato pagamento pedaggio autostradale mediante artifici e raggiri consistiti nell'accodarsi alla macchina che la precedeva- (vedi Sez. 2, S n. 26289 del :18/05/2007, Piccoli, Rv. 237150 - 01Sez. 7, Ordinanza n. 33299 del 27/03/2018, Carriero, Rv. 273701 - 01) e del fatto che l'imputata non è riuscita a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla disponibilità da parte di altri soggetti della vettura a lei intestata (vedi pag. 2 della sentenza di appello). Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è dedotto in carenza di interesse. Deve essere evidenziato l'errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata: la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto che l'invocata attenuante/ non poteva essere riconosciuta in considerazione del fatto che i numerosi transiti avevano cagionato alla persona offesa un danno complessivo superiore ai 2.700,00 euro (vedi pag. 2 della sentenza impugnata). Orbene tale asserzione si pone in contrasto con il principio di diritto, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. va valutata e applicata in relazione a ogni singolo reato unificato nel medesimo disegno criminoso, con riguardo al danno patrimoniale cagionato per ogni singolo fatto-reato. (Sez. U, n. 3286 del 27/11/2008, dep. 2009, Cniodi, Rv. 241755; Sez. 2, n. 9351 del 08/02/2018, M., Rv. 272270).Ciò premesso questo Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., presuppone che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé del danno diretto conseguente alla condotta illecita, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza del reato che nel caso di specie vanno identificati nelle spese affrontate dalla società Autostrade per l'individuazione dell'autore delle reiterate truffe ed il recupero dei pedaggi non pagati (Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 01; Sez. 2, a n. 14262 del 13/01/2023, Trapani, non massimata) con conseguente inapplicabilità al caso di specie dell'invocata attenuante. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de
Sentenza Cassazione n. 29378/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris