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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31160/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Le17 N. 12999/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in relazione all'art. 59 comma quarto cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale là dove si da atto del precedente a carico dell'imputato, oltre che della gravità della condotta tenuta (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Le17 N. 12999/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che il primo motivo si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., anche in relazione all'art. 59 comma quarto cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dall'imputato (vedi pagg. 3-4 della sentenza impugnata); Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, che censura la violazione di legge in ordine alla negata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale là dove si da atto del precedente a carico dell'imputato, oltre che della gravità della condotta tenuta (pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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