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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31497/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato, in concorso con soggetto rimasto ignoto, di due paia di scarpe prelevate dagli scaffali del punto vendita OVS di Messina.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso al difensore dell'imputato per i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; correlata violazione dell'art. 336 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

La Corte di merito, nel rigettare la doglianza sull'invocata insussistenza dell'aggravante, ha sostenuto che, nei supermercati, la vigilanza praticata è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione.

Si tratta di risposta erronea atteso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in ipotesi di esistenza nell'esercizio commerciale di un dispositivo di allarme antitaccheggio l'apprensione dei beni rimane comunque assoggettata al controllo elettronico.

Sistema, dunque, che esclude una sorveglianza saltuaria ed eventuale.

Sotto altro profilo, l'argomentazione della Corte di appello è incompleta perché non si evince se, nella fattispecie, il servizio di vigilanza fosse o meno occasionale.

2.2. Violazione dell'art. 56 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla dedotta configurabilità del reato nella forma tentata.

Pur avendo appreso gli oggetti, l'imputato, non era riuscito a sottrarli al controllo diretto e alla disponibilità dell'avente diritto, in considerazione dell'avvenuto monitoraggio ab initio dell'azione furtiva, il che aveva reso possibile l'intervento immediato nei suoi confronti, prima del passaggio delle casse e, comunque, nei pressi delle stesse.

Nulla dice la sentenza al riguardo, alla stessa stregua in cui omette qualsiasi motivazione sulla dedotta improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al dedotto danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione del valore commerciale del bene sottratto e della capacità economica del soggetto passivo.

Nella sua motivazione, la Corte di merito ha fatto leva esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, invece di avere riguardo esclusivamente al valore economico della cosa e al danno patrimoniale cagionato.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

2. La sentenza impugnata, infatti, omette del tutto di pronunciarsi sulla configurabilità del tentativo e sull'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., questioni entrambe dedotte nell'atto di appello.

Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, altra sezione.

In quella sede, la Corte territoriale dovrà altresì verificare se la persona offesa abbia presentato la querela, ora richiesta per la procedibilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, a norma dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., tenuto conto che, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto divenuti perseguibili a querela in base agli artt. 2 e 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'ordinario termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma [30 dicembre 2022], se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato non ancora iscritto (artt. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022).

3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo L_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Messina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di furto aggravato, in concorso con soggetto rimasto ignoto, di due paia di scarpe prelevate dagli scaffali del punto vendita OVS di Messina. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso al difensore dell'imputato per i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla contestata aggravante di cui all'art 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; correlata violazione dell'art. 336 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione, con riferimento all'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. La Corte di merito, nel rigettare la doglianza sull'invocata insussistenza dell'aggravante, ha sostenuto che, nei supermercati, la vigilanza praticata è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione. Si tratta di risposta erronea atteso che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che, in ipotesi di esistenza nell'esercizio commerciale di un dispositivo di allarme antitaccheggio l'apprensione dei beni rimane comunque assoggettata al controllo elettronico. Sistema, dunque, che esclude una sorveglianza saltuaria ed eventuale. Sotto altro profilo, l'argomentazione della Corte di appello è incompleta perché non si evince se, nella fattispecie, il servizio di vigilanza fosse o meno occasionale. 2.2. Violazione dell'art. 56 cod. pen. e mancanza di motivazione sulla dedotta configurabilità del reato nella forma tentata. Pur avendo appreso gli oggetti, l'imputato, non era riuscito a sottrarli al controllo diretto e alla disponibilità dell'avente diritto, in considerazione dell'avvenuto monitoraggio ab initio dell'azione furtiva, il che aveva reso possibile l'intervento immediato nei suoi confronti, prima del passaggio delle casse e, comunque, nei pressi delle stesse. Nulla dice la sentenza al riguardo, alla stessa stregua in cui omette qualsiasi motivazione sulla dedotta improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. 2.3. Violazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al dedotto danno patrimoniale di speciale tenuità, in considerazione del valore commerciale del bene sottratto e della capacità economica del soggetto passivo. Nella sua motivazione, la Corte di merito ha fatto leva esclusivamente sui precedenti penali dell'imputato, invece di avere riguardo esclusivamente al valore economico della cosa e al danno patrimoniale cagionato. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 2. La sentenza impugnata, infatti, omette del tutto di pronunciarsi sulla configurabilità del tentativo e sull'eventuale riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., questioni entrambe dedotte nell'atto di appello. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Messina, altra sezione. In quella sede, la Corte territoriale dovrà altresì verificare se la persona offesa abbia presentato la querela, ora richiesta per la procedibilità del furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede, a norma dell'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen., tenuto conto che, per i reati commessi anteriormente all'entrata in vigore del decreto divenuti perseguibili a querela in base agli artt. 2 e 3 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'ordinario termine per proporre querela decorre dall'entrata in vigore della riforma [30 dicembre 2022], se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato non ancora iscritto (artt. 85, comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022). 3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello
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