CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23149/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 del TRIBUNALE di MILANOdatso a parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1; n. 4 e 6 cod. pen. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.„ .i,ntrodotto dalla legge n. 103 del 2017, in vic;lore dal 3 agosto 2017, ii ricorso -'avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibiie soio per miDiivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ;all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto c:ontenuto in sentenza d limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo dei provvedimento impugnato (così Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 Rv. 272619 01). Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale non ricorrerebbe l'aggravante della destrezza, è palesemente contraddetto dalla parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti alie risultanze investigative. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dee ricorst deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). Considerato che la declaratoria d'inammissibilità del ricorso DreCILICle ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedlt)llita a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore dal 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 152 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi daiie Sezioni Unite ric. Salatino nella ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di tiri valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, R.v. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito;"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede ti , iegittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa i'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventaa!' -.2 2.,erenzio del diritto di querela"). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in