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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 15140/2022

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A ORDINANZA sul ricorso 3125/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. -in persona legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA]-, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 4012/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/6/2018; So udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib.

Latina 9/3/2011, ha accolto la domanda dai medesimi originariamente proposta nei confronti della società CA.SA Servizi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile, di restituzione di somma data a mutuo giusta scrittura privata in data 1°/1/1995.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società CA.SA Servizi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 62, 112, 115, 192 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia «fondato il proprio convincimento su specifici accertamenti contenuti nella CTU espletata in primo grado che non erano stati oggetto di incarico da parte dell'organo giudicante e che in alcun modo erano stati dedotti dalle parti a tal fine onerate (gli attori)».

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che gli originari attori «(rectius il solo sig. [OSCURATO:PERSONA] ) si sono limitati a contestare la mera autenticità delle firme apposte in calce alle ricevute, sia in sede di deduzioni al verbale di udienza del 13/02/2006 ... sia nell'ambito della (solo apparente) querela di falso proposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... ( doc. allegato al verbale di udienza del 2/10/2006 )», sicché non è stata «in alcun modo contestata l'autenticità dei documenti prodotti ma esclusivamente la genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce agli stessi».

Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 221 ss. c.p.c., 2702, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che, anche a voler ammettere la «non genuinità dei documenti», la corte di merito non abbia considerato che «non è sconosciuta al nostro ordinamento ... la figura del c.d.

"riempimento del foglio in bianco", nell'ambito del quale a una parte ( il sottoscrittore ) è dato conferire mandato -c.d. ad scribendum- ad un'altra ( l'autore materiale della dichiarazione ), con l'accordo di riempire il foglio dal primo sottoscritto secondo determinate modalità che rispecchino la volontà del primo».

Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che «non si è mai svolto un giudizio incidentale di falso», in quanto «la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado che, con ordinanza del 13- 15/11/2006, ha riqualificato la stessa come disconoscimento di scrittura privata, disponendo i relativi accertamenti».

Con il 3° motivo denunzia violazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c.

Si duole che «vittoriosa in primo grado si è trovata a subire in appello una vera e propria decisione "a sorpresa", fondata su elementi di fatto che, lungi dall'essere entrati a far parte del contraddittorio processuale ... sono emersi da un'attività di indagine per così dire autonoma espletata dal CTU», giacché l'«ordinanza istruttoria del giudice del Tribunale di Latina ... ha espressamente delimitato il thema decidendum della causa alla autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di pagamento, escludendo ... ogni dibattito in merito alla autenticità degli interi documenti».

Con il 6° motivo denunzia violazione dell'art. 329 c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole che sia stata erroneamente condannata a pagare le spese anche la Paone, che non ha interposto gravame.

Con il 7° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto della prova testimoniale.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Le censure ivi formulate risultano fondate su atti e documenti ( es., l'originaria domanda e la CTU, avuto specifico riguardo al 1° motivo; la querela di falso e l'attività di allegazione probatoria di controparte, le dichiarazioni sottoscritte dal creditore, le ricevute di pagamento, relativamente al 2° e al 3° motivo; l'acquiescienza prestata dalla Paone alla sentenza di 1° grado e l'atto di appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al 6° motivo; la prova testimoniale, relativamente al 7° motivo ) che non risultano invero debitamente riportati - per la parte alla stregua delle medesime strettamente d'interesse- nel ricorso né "localizzati", con indicazione cioè di puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ).

E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

Va sotto altro profilo posto in rilievo, da un canto, che la ricorrente, al di là della formale intestazione dei motivi, deduce altresì doglianze al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, laddove anziché far valere l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti sostanziantesi in un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, essa lamenta l'omessa e l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ); per altro verso, essa si limita invero a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la propria tesi difensiva già sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questi non accolta.Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ).

Né può sottacersi, avuto in particolare riferimento al 2° motivo, che la deduzione relativa alla figura del c.d.

"riempimento del foglio in bianco" prospetta invero inammissibili profili di novità, non risultando dalla ricorrente indicato quando e come l'abbia introdotta nel corso del giudizio di merito; e, in ordine al 3° motivo, che la violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. risulta nella specie dalla ricorrente erroneamente evocata con riferimento ad <<attività di indagine» asseritamente esperita dal C.T.U., atteso che come questa Corte - anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di porre in rilievo in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso; mentre l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. ( v., da ultimo, Cass., Sez.

Un., 1°/2/2022, n. 3086 ).

Con il 40 e il 5° motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 91 tk) c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 55 del 2014 in relazione all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente utilizzato i parametri di liquidazione delle spese processuali del D.M. del 2004 anziché quelli del 2014, applicando quelli «non minimi ma medi».

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.Atteso che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto espressamente applicazione della «vigente tariffa forense ( d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore)», va osservato che la liquidazione come nella specie dalla medesima operata «secondo gli importi minimi» ivi contemplati risulta espressione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito sottratto al sindacato di legittimità, atteso che essendo contenuta tra il minimo e il massimo essa risulta pur sempre effettuata con riferimento a parametri fissati dalla tabella, la motivazione essendo invero doverosa solo allorquando (ma non è questo il caso) il giudice decida di derogare tali importi minimi e massimi, aumentando o diminuendo rispetto ad essi gli importi da riconoscere, rendendosi in tal caso necessaria la controllabilità delle ragioni che giustificano un tale scostamento, e la misura di questo ( v., Cass., 13/7/2021, n. 19989; Cass., 7/1/2021, n. 89; Cass., 10/5/2019, n. 12537; Cass., 10/12/2018, n. 31884).

All'inammissibilità e all'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Risulta conseguentemente invero superfluo farsi luogo all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del Cervone, originario convenuto in proprio quale responsabile in via solidale con la società ( di cui era legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile ) che ha partecipato ( anche ) al giudizio di gravame, giacché essa verrebbe a risolversi in un'inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass., 17/6/2019, n. 16141 Cass., 21/5/2018, n. 12515; Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass., 13/10/2011, n. 21141; Cass., Sez.

Un., 22/3/2010, n. 6826).

Non è per altro verso a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A ORDINANZA sul ricorso 3125/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. -in persona legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA]-, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Ripetta n. 141, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], - intimati - avverso la sentenza n. 4012/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/6/2018; So udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame interposto dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e in conseguente totale riforma della pronunzia Trib. Latina 9/3/2011, ha accolto la domanda dai medesimi originariamente proposta nei confronti della società CA.SA Servizi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e del sig. [OSCURATO:PERSONA], quale socio illimitatamente responsabile, di restituzione di somma data a mutuo giusta scrittura privata in data 1°/1/1995. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società CA.SA Servizi di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il 1° motivo la ricorrente denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 62, 112, 115, 192 c.p.c., 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia «fondato il proprio convincimento su specifici accertamenti contenuti nella CTU espletata in primo grado che non erano stati oggetto di incarico da parte dell'organo giudicante e che in alcun modo erano stati dedotti dalle parti a tal fine onerate (gli attori)». Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che gli originari attori «(rectius il solo sig. [OSCURATO:PERSONA] ) si sono limitati a contestare la mera autenticità delle firme apposte in calce alle ricevute, sia in sede di deduzioni al verbale di udienza del 13/02/2006 ... sia nell'ambito della (solo apparente) querela di falso proposta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ... ( doc. allegato al verbale di udienza del 2/10/2006 )», sicché non è stata «in alcun modo contestata l'autenticità dei documenti prodotti ma esclusivamente la genuinità delle sottoscrizioni apposte in calce agli stessi». Con il 2° motivo denunzia «violazione e/o falsa applicazione» degli artt. 221 ss. c.p.c., 2702, 2697 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che, anche a voler ammettere la «non genuinità dei documenti», la corte di merito non abbia considerato che «non è sconosciuta al nostro ordinamento ... la figura del c.d. "riempimento del foglio in bianco", nell'ambito del quale a una parte ( il sottoscrittore ) è dato conferire mandato -c.d. ad scribendum- ad un'altra ( l'autore materiale della dichiarazione ), con l'accordo di riempire il foglio dal primo sottoscritto secondo determinate modalità che rispecchino la volontà del primo». Lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che «non si è mai svolto un giudizio incidentale di falso», in quanto «la querela di falso proposta da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stata ritenuta inammissibile dal giudice di primo grado che, con ordinanza del 13- 15/11/2006, ha riqualificato la stessa come disconoscimento di scrittura privata, disponendo i relativi accertamenti». Con il 3° motivo denunzia violazione dell'art. 101 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. nn. 3 e 4, c.p.c. Si duole che «vittoriosa in primo grado si è trovata a subire in appello una vera e propria decisione "a sorpresa", fondata su elementi di fatto che, lungi dall'essere entrati a far parte del contraddittorio processuale ... sono emersi da un'attività di indagine per così dire autonoma espletata dal CTU», giacché l'«ordinanza istruttoria del giudice del Tribunale di Latina ... ha espressamente delimitato il thema decidendum della causa alla autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce alle ricevute di pagamento, escludendo ... ogni dibattito in merito alla autenticità degli interi documenti». Con il 6° motivo denunzia violazione dell'art. 329 c.p.c., 2909 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che sia stata erroneamente condannata a pagare le spese anche la Paone, che non ha interposto gravame. Con il 7° motivo denunzia «omesso esame» di fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole non essersi dalla corte di merito tenuto conto della prova testimoniale. I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili. Le censure ivi formulate risultano fondate su atti e documenti ( es., l'originaria domanda e la CTU, avuto specifico riguardo al 1° motivo; la querela di falso e l'attività di allegazione probatoria di controparte, le dichiarazioni sottoscritte dal creditore, le ricevute di pagamento, relativamente al 2° e al 3° motivo; l'acquiescienza prestata dalla Paone alla sentenza di 1° grado e l'atto di appello dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo al 6° motivo; la prova testimoniale, relativamente al 7° motivo ) che non risultano invero debitamente riportati - per la parte alla stregua delle medesime strettamente d'interesse- nel ricorso né "localizzati", con indicazione cioè di puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti ( pure ) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua la ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). Va sotto altro profilo posto in rilievo, da un canto, che la ricorrente, al di là della formale intestazione dei motivi, deduce altresì doglianze al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 10 co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, laddove anziché far valere l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti sostanziantesi in un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, essa lamenta l'omessa e l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ); per altro verso, essa si limita invero a riproporre, inammissibilmente in termini di mera contrapposizione, la propria tesi difensiva già sottoposta al vaglio del giudice del gravame e da questi non accolta.Emerge pertanto evidente come le deduzioni dell'odierna ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 10 co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi ( cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443 ). Né può sottacersi, avuto in particolare riferimento al 2° motivo, che la deduzione relativa alla figura del c.d. "riempimento del foglio in bianco" prospetta invero inammissibili profili di novità, non risultando dalla ricorrente indicato quando e come l'abbia introdotta nel corso del giudizio di merito; e, in ordine al 3° motivo, che la violazione dell'art. 101, 2° co., c.p.c. risulta nella specie dalla ricorrente erroneamente evocata con riferimento ad <<attività di indagine» asseritamente esperita dal C.T.U., atteso che come questa Corte - anche a Sezioni Unite- ha avuto modo di porre in rilievo in materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso; mentre l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi a valere ai sensi dell'art. 161 c.p.c. ( v., da ultimo, Cass., Sez. Un., 1°/2/2022, n. 3086 ). Con il 40 e il 5° motivo la ricorrente denunzia violazione dell'art. 91 tk) c.p.c., D.M. n. 127 del 2004, D.M. n. 55 del 2014 in relazione all'art. 360, 10 co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente utilizzato i parametri di liquidazione delle spese processuali del D.M. del 2004 anziché quelli del 2014, applicando quelli «non minimi ma medi». I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono infondati.Atteso che nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto espressamente applicazione della «vigente tariffa forense ( d.m. 10 marzo 2014, n. 55, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore)», va osservato che la liquidazione come nella specie dalla medesima operata «secondo gli importi minimi» ivi contemplati risulta espressione dell'esercizio del potere discrezionale del giudice del merito sottratto al sindacato di legittimità, atteso che essendo contenuta tra il minimo e il massimo essa risulta pur sempre effettuata con riferimento a parametri fissati dalla tabella, la motivazione essendo invero doverosa solo allorquando (ma non è questo il caso) il giudice decida di derogare tali importi minimi e massimi, aumentando o diminuendo rispetto ad essi gli importi da riconoscere, rendendosi in tal caso necessaria la controllabilità delle ragioni che giustificano un tale scostamento, e la misura di questo ( v., Cass., 13/7/2021, n. 19989; Cass., 7/1/2021, n. 89; Cass., 10/5/2019, n. 12537; Cass., 10/12/2018, n. 31884). All'inammissibilità e all'infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Risulta conseguentemente invero superfluo farsi luogo all'integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c. nei confronti del Cervone, originario convenuto in proprio quale responsabile in via solidale con la società ( di cui era legale rappresentante e socio illimitatamente responsabile ) che ha partecipato ( anche ) al giudizio di gravame, giacché essa verrebbe a risolversi in un'inutile allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione, senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. Cass., 17/6/2019, n. 16141 Cass., 21/5/2018, n. 12515; Cass. 17/6/2013, n. 15106; Cass., 13/10/2011, n. 21141; Cass., Sez. Un., 22/3/2010, n. 6826). Non è per altro verso a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifi
Sentenza Cassazione n. 15140/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris