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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 luglio 2026

Cassazione n. 24021/2026

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ni dell’Erario, ai sensidell’art. 10-bis. della l. 27 luglio 2000, n. 212.In particolare, veniva constatato che:in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la società [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivoacquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute, in regime non d’impresa, in società nonquotate, con conseguente applicazione della norma fiscale piùfavorevole in caso di plusvalenza, mediante il pagamento di impostasostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali i contribuenti, e due società di capitali) costituivanola società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 tutti i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allasocietà [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026in data 21 luglio 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava daisoci della società [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitalesociale, alle condizioni già indicate nel contratto preliminare del 12luglio 2011, al prezzo di € 9.800.000,00.Inoltre, dalle indagini finanziarie espletate emergevanomovimentazioni non giustificate sui conti riconducibili ai contribuenti.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., i contribuenti rivalutavano leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis.legge n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, conpagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivanodel trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote socialiex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917.2.

L’Agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento n.TK7013503537-2016 e n.

TK7013594669-2016 notificatirispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendosussistente un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis. legge212/2000 in relazione alla cessione delle partecipazioni sociali dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. e riqualificando l’operazione come cessioneNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026immobiliare, ha recuperato a tassazione le maggiori imposte derivantidalle plusvalenze generate ed ha imputato a reddito i versamenti nongiustificati sui conti correnti dei contribuenti.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.9540/2018 ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affermando lanatura abusiva dell’operazione, e con sentenza n. 12149/2018 haparzialmente accolto quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1451/6/2018,escludendo la natura elusiva dell’operazione ma ritenendo fondata laripresa sui conti correnti.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, riuniti gli appelli,ha accolto l’appello dei contribuenti e rigettato quello propostodall’Agenzia delle Entrate.5.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.6.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; la difesadi [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente ricorsoincidentale condizionato.7.

Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via preliminare deve darsi atto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato istanza di estinzione del giudizio aisensi dell’art. 1, comma 198, della legge n.197/2022, allegando ladomanda di agevolazione e la quietanza di pagamento.Dall’analisi dei documenti prodotti si evince che, in relazioneall’avviso di accertamento n.

TK7013503537-2016, oggetto di giudizio,l’importo indicato come dovuto è pari ad euro 137.848,00 e laquietanza di pagamento prodotta documenta il pagamento di euroNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20262.553,00, e cioè di una delle 54 rate previste per il saldo dell’importocomplessivo pari al 15% del totale da versare ai sensi dell’art. 1,comma 188, della legge 197/2022, in considerazione dellasoccombenza dell’Agenzia delle Entrate nel grado di appello.Ai sensi degli artt. 197 e 198 della legge n. 197/2022, pertanto, ilgiudizio tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato estinto.2.

Venendo, invece, al giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e Nurith3.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi ed in particolare l’estraneità della società [OSCURATO:SOCIETA] albando di gara e l’inattività della stessa dopo la cessione.3.1.

Il motivo è inammissibile.3.2.

Con precipuo riferimento alla censura di cui all’art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., questa Corte ha precisato che il novellato art.360, comma 1 num. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementiistruttori -ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie-, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5, 25/11/2025, n. 30837).3.3.

Nel caso in esame, l’Agenzia ricorrente ha richiamato lamotivazione degli avvisi di accertamento riportando quantocompendiato nel processo verbale di constatazione nei termini cheseguono:Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026in data 11/12/2010 veniva nominato l’amministratore unico dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un preliminare di compravendita, conl’impegno di acquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n.403 in Roma, con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivoacquirente; in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva larivalutazione delle partecipazioni detenute in regime non d’impresa insocietà non quotate, con conseguente regime fiscale agevolato in casodi plusvalenza, mediante imposta sostitutiva; in data 14 giugno 2011sedici soggetti (di cui quattordici persone fisiche, tra i quali ilcontribuente, e due società di capitali) costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA].; in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. acquistava dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contrattopreliminare di compravendita; in data 12 luglio 2011 tutti i soci dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. stipulavano un contratto preliminare dicessione delle loro quote alla [OSCURATO:SOCIETA].; in data 21 luglio 2011veniva formalizzata la vendita dell’immobile di via del Corso n. 403 inRoma, il cui prezzo in parte era stato versato all’atto del preliminare edin parte veniva corrisposto con un finanziamento ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, a fronte delle fideiussioni prestate dai soci dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; in data 14/12/2011 le quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. venivano cedute a [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente, quindi, ha evidenziato che il giudice di appello nelritenere che la società [OSCURATO:SOCIETA] non sia meramente strumentale allaoperazione contestata, ha omesso di tener conto del fatto che la societàin questione è stata costituita soltanto dopo l’aggiudicazione del bandodi gara e che una volta concluso l’acquisto dell’immobile di via del Corsonon ha svolto altre operazioni commerciali.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20263.4.

Tanto premesso, si osserva che la Commissione TributariaRegionale non ha omesso l’esame dei fatti innanzi evidenziati, bensì liha diversamente apprezzati rilevando l’insussistenza della prova inordine alla mancanza di sostanza economica della società.In particolare, ha considerato che la costituzione di una appositacompagine societaria era consequenziale al bando di gara pubblicatonell’anno 2010 per la dismissione del patrimonio immobiliare delgruppo [OSCURATO:PERSONA], che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avevacomunque svolto una serie di attività (tra le quali richieste diautorizzazioni alla Sovrintendenza per lavori da eseguire) finalizzate adottenere il migliore sfruttamento economico dell’immobile, condizionenecessaria per il perfezionamento dell’acquisto, ed ancora chel’esigenza di procedere alla successiva cessione delle quote societarierispondeva, secondo la logica di mercato, all’esigenza di conseguiremaggiori opportunità di ricavo derivanti dalla valorizzazionedell’immobile poi oggetto di contratto di locazione intercorso tra lastessa [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA].

Da tanto conseguiva, ad avvisodella [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere mossoalcun rilievo rispetto alla scelta operata dalla società di optare per unregime fiscale più favorevole come consentito dal legislatore.Inoltre, la Commissione ha anche osservato che gli “indici dianomalia” evidenziati dall’Ufficio, e cioè la stretta concatenazione deglieventi, la parziale coincidenza delle composizioni sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e la partecipazione della societàCalzedonia all’operazione (che avrebbe sostanzialmente finanziatol’acquisto dell’immobile), non potevano soddisfare il prescritto canoneprobatorio per ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispeciedi abuso del diritto in ambito tributario, non essendo stata fornita laprova della possibile interposizione fittizia con specifico riguardoall’effettivo beneficiario finale della operazione contestata.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026Gli elementi evidenziati dalla ricorrente sono stati dunqueesaminati nell’ambito della valutazione complessiva resa nel meritodalla Commissione che ha compiuto una sintesi del materialeprobatorio secondo il suo insindacabile giudizio di fatto.A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha evidenziato la decisivitàdei fatti segnalati.Ed infatti, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato il sindacatoesterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere del ricorrente di indicare conpuntualità non soltanto il fatto omesso oggetto di discussione tra leparti, ma anche la sua rilevanza e la sua decisività, nel senso che seesaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia(Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005), fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.sez. un. 7/4/2014 n. 8053).Di tanto non vi è alcuna contezza nel motivo di ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c.., nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere laCommissione Tributaria Regionale escluso il rilievo dell’Ufficio sullabase di una valutazione atomistica e parziale degli elementi evidenziati,negando rilievo al profilo temporale, alla sostanziale coincidenza dellacompagine societaria delle società coinvolte nell’operazione, alfinanziamento dell’operazione da parte dell’acquirente finale.2.1.

Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20262.2.

Secondo l’orientamento della Corte “al fine di valutare lacorretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente allamodifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorreverificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti dellagravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offertiin giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che lascorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispettodei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una verae propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anchein esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.,Sez.

U., n. 8054 del 2014; Cass. n. 19894 del 2005)”.E’ riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di meritosia il ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggeper valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ma talegiudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i criteri giuridici in temadi formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005, Cass. ord. n. 3303/2021, Cass. ord. 7/5/2026, n. 13192).2.3. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenzaimpugnata ha descritto in maniera puntuale la prospettazione delleparti, illustrando gli elementi posti dall’Agenzia delle Entrate afondamento dell’accertamento e, con particolare riferimento al rilievodi cui all’art. 10-bis della legge 212/2000, ha ritenuto che non fossepresente alcuno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto,evidenziando la libera scelta del contribuente tra regimi opzionalidiversi offerti dal legislatore e tra operazioni aventi un diverso caricoNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026fiscale.

Più in particolare, ha esposto l’insussistenza di almeno uno deglielementi costitutivi della fattispecie contemplati nell’art. 10-bis dellalegge 212/2000 e cioè l’assenza di sostanza economica dell’operazione,ritenendo che i contribuenti avessero fornito dimostrazione delleragioni dei passaggi negoziali compiuti, come meglio indicatonell’esaminare il precedente motivo di ricorso; ha poi rilevato ilmancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Agenziadell’Entrate che avrebbe anche potuto ampliare il campo di indagine inottica elusiva e/o abusiva del diritto con riferimento al diverso profilonon investigato della possibile interposizione fittizia dell’effettivobeneficiario dell’operazione finale; ciò, a fronte della riconosciutarilevanza economica dell’operazione per la società Caso 26 Immobiliares.r.l. costituita per ottimizzare i profitti derivanti da un investimentonel campo immobiliare.2.4.

Da quanto esposto si evince come la censura articolatadall’Agenzia delle Entrate non si confronti con la decisione impugnata,che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non haconsiderato atomisticamente i vari elementi che connotano la vicenda,ma ha esaminato la vicenda nel suo divenire, osservandone lo sviluppologico e cronologico, individuando i presupposti giuridici che hannocondotto alla costituzione della società ed esponendo le ragionieconomiche sottese all’operazione, anche di carattere extrafiscale,come innanzi precisate, ritenendo palese il vantaggio fiscale che perònon qualificava come indebito in quanto corrispondente alla volontàespressa dal legislatore con il d.l. 70/2011.L’Agenzia ricorrente, nel rimarcare alcuni elementi e cioè che i socidella società [OSCURATO:SOCIETA]. o erano soci o familiari di soci della Rackishs.r.l., che i tempi tra la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., edancora il subentro nel contratto di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]e che la stipula del contratto preliminare di cessione delle quote allaNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati ravvicinati e che l’interaoperazione era stata finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha in sostanzariproposto all’attenzione della Corte, per un nuovo esame di merito,alcuni dei profili critici emersi o prospettati nella vicenda in esame,chiedendone l’evidenziazione nel senso della loro rilevanza dirimenterispetto a tutta una serie di elementi, atti, documenti e comportamenti,che la Commissione ha individuato, analizzato, esaminato ecomplessivamente valutato secondo la sequenza logico temporaleevidenziata, ricavandone un giudizio negativo rispetto allaprospettazione dell’Ufficio.E’ sicuramente devoluta al giudice di merito l’esclusiva valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzioni; tale giudizio, dicui si è dato innanzi conto, così come compiuto, non ha violato in alcunmodo, ai fini della censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, sottoil profilo della coerenza, della logicità, della sintesi e dellapreponderanza degli elementi esaminati a fondamento della decisioneassunta sulla base di elementi probatori precisamente indicati.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole all’Amministrazione3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992, per avereespresso la [OSCURATO:PERSONA] affermazioni apodittichee, con particolare riguardo al dato temporale evidenziato, per averloNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026ritenuto irrilevante in virtù di una affermazione statica e vuota senzadar conto della coincidenza degli interessi personali che hannocaratterizzato l’intera operazione.3.1.

Il motivo è infondato.3.2.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez.

U., 03/11/2016, n. 22232).

In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819).

Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026affermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez.

U., 07/04/2014, n. 8053).3.3.

Nel caso di specie, per quanto argomentato nell’ambito deiprecedenti motivi di ricorso, laddove si è dato atto del percorso logicogiuridico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], il vizio dimotivazione apparente non sussiste, poiché nella sentenza impugnatavengono dettagliatamente ricostruite le posizioni processuali delle partie, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di abuso deldiritto, viene analizzata la complessa operazione commerciale che hainteressato i contribuenti, ritenendosi insussistente l’ipotesi contestatadall’Agenzia ed illegittima la pretesa impositiva sulla base deglielementi valorizzati e delle ragioni giustificative puntualmente esposte.4.

Il ricorso è, pertanto, infondato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].5.

Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla difesa diRaccah Daniele deve essere dichiarato assorbito dall’estinzione delgiudizio dichiarata nei suoi confronti per l’intervenuta definizioneagevolata6.

Segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favore diNurith Fadlon, liquidate come in dispositivo; con riferimento alladichiarata estinzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese delprocesso restano a carico della parte che le ha anticipate.7.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La CorteNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA],con spese a carico della parte che le ha anticipate;rigetta il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti diNurith Faldon e, per l’effetto, condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida infavore del contribuente in euro 13.300,00 a titolo di compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di rimborsoforfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ni dell’Erario, ai sensidell’art. 10-bis. della l. 27 luglio 2000, n. 212.In particolare, veniva constatato che:in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con [OSCURATO:SOCIETA]. un preliminare di compravendita, con l’impegno diacquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n. 403 in Roma,con facoltà per la società [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivoacquirente;in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio 2011, n. 70,conv. dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva la rivalutazionedelle partecipazioni detenute, in regime non d’impresa, in società nonquotate, con conseguente applicazione della norma fiscale piùfavorevole in caso di plusvalenza, mediante il pagamento di impostasostitutiva;in data 14 giugno 2011 sedici soggetti (di cui quattordici personefisiche, tra i quali i contribuenti, e due società di capitali) costituivanola società [OSCURATO:SOCIETA].;in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. acquistavadalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contratto preliminare dicompravendita;in data 12 luglio 2011 tutti i soci della [OSCURATO:SOCIETA]stipulavano un contratto preliminare di cessione delle loro quote allasocietà [OSCURATO:SOCIETA].;Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026in data 21 luglio 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistaval’immobile da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al prezzo di € 8.392.900,84;in data 14 dicembre 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]. acquistava daisoci della società [OSCURATO:SOCIETA]. il 100% del capitalesociale, alle condizioni già indicate nel contratto preliminare del 12luglio 2011, al prezzo di € 9.800.000,00.Inoltre, dalle indagini finanziarie espletate emergevanomovimentazioni non giustificate sui conti riconducibili ai contribuenti.Nel corso di tale complessa operazione, prima della cessione dellerispettive quote alla [OSCURATO:SOCIETA]., i contribuenti rivalutavano leproprie quote così da beneficiare delle agevolazioni di legge previstedal d.l. n. 70/2011, che prorogava per il 2011 l’efficacia dell’art. 5 dellal. 28 dicembre 2001, n. 48, relativo al regime di tassazione agevolatosulle plusvalenze da cessione delle partecipazioni detenute, non inregime d’impresa, da persona fisiche, scontando l’imposta sostitutivadel 2%.L’intera operazione veniva ritenuta elusiva ai sensi dell’art. 10-bis.legge n. 212/2000, in quanto, mediante la costituzione della societàCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. e la rivalutazione delle quote, conpagamento dell’imposta sostitutiva, i soci di quest’ultima usufruivanodel trattamento più favorevole previsto per la cessione di quote socialiex d.l. n. 70/2011, rispetto al trattamento per le plusvalenze derivantidalla cessione di un immobile ex art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22dicembre 1986, n. 917.2. L’Agenzia delle Entrate con avvisi di accertamento n.TK7013503537-2016 e n. TK7013594669-2016 notificatirispettivamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendosussistente un’ipotesi di abuso del diritto ex art. 10-bis. legge212/2000 in relazione alla cessione delle partecipazioni sociali dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. e riqualificando l’operazione come cessioneNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026immobiliare, ha recuperato a tassazione le maggiori imposte derivantidalle plusvalenze generate ed ha imputato a reddito i versamenti nongiustificati sui conti correnti dei contribuenti.3. [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con sentenza n.9540/2018 ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], affermando lanatura abusiva dell’operazione, e con sentenza n. 12149/2018 haparzialmente accolto quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] 1451/6/2018,escludendo la natura elusiva dell’operazione ma ritenendo fondata laripresa sui conti correnti.4. [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, riuniti gli appelli,ha accolto l’appello dei contribuenti e rigettato quello propostodall’Agenzia delle Entrate.5. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.6. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; la difesadi [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso contenente ricorsoincidentale condizionato.7. Il Procuratore Generale, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositatoconclusioni scritte, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., nelle quali hachiesto il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare deve darsi atto che la difesa di [OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha depositato istanza di estinzione del giudizio aisensi dell’art. 1, comma 198, della legge n.197/2022, allegando ladomanda di agevolazione e la quietanza di pagamento.Dall’analisi dei documenti prodotti si evince che, in relazioneall’avviso di accertamento n. TK7013503537-2016, oggetto di giudizio,l’importo indicato come dovuto è pari ad euro 137.848,00 e laquietanza di pagamento prodotta documenta il pagamento di euroNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20262.553,00, e cioè di una delle 54 rate previste per il saldo dell’importocomplessivo pari al 15% del totale da versare ai sensi dell’art. 1,comma 188, della legge 197/2022, in considerazione dellasoccombenza dell’Agenzia delle Entrate nel grado di appello.Ai sensi degli artt. 197 e 198 della legge n. 197/2022, pertanto, ilgiudizio tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] deve esseredichiarato estinto.2. Venendo, invece, al giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e Nurith3. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 5 c.p.c., l’omesso esame difatti decisivi ed in particolare l’estraneità della società [OSCURATO:SOCIETA] albando di gara e l’inattività della stessa dopo la cessione.3.1. Il motivo è inammissibile.3.2. Con precipuo riferimento alla censura di cui all’art. 360,comma 1, num. 5 c.p.c., questa Corte ha precisato che il novellato art.360, comma 1 num. 5, c.p.c. configura un vizio specifico relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultantedalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia statooggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non èriconducibile a tale paradigma l'omesso esame di singoli elementiistruttori -ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanzeprobatorie-, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, delpotere di valutazione delle prove non aventi natura legale (Cass., Sez.5, 25/11/2025, n. 30837).3.3. Nel caso in esame, l’Agenzia ricorrente ha richiamato lamotivazione degli avvisi di accertamento riportando quantocompendiato nel processo verbale di constatazione nei termini cheseguono:Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026in data 11/12/2010 veniva nominato l’amministratore unico dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; in data 3 marzo 2011 la società [OSCURATO:SOCIETA]stipulava con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un preliminare di compravendita, conl’impegno di acquistare vari immobili, tra cui quello di via del Corso n.403 in Roma, con facoltà per la [OSCURATO:SOCIETA]. di nominare l’effettivoacquirente; in data 14 maggio 2011 entrava in vigore il d.l. 13 maggio2011, n. 70, conv. dalla l. 12 luglio 2011, n. 106, che prevedeva larivalutazione delle partecipazioni detenute in regime non d’impresa insocietà non quotate, con conseguente regime fiscale agevolato in casodi plusvalenza, mediante imposta sostitutiva; in data 14 giugno 2011sedici soggetti (di cui quattordici persone fisiche, tra i quali ilcontribuente, e due società di capitali) costituivano la società [OSCURATO:SOCIETA].; in data 21 giugno 2011 la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. acquistava dalla [OSCURATO:SOCIETA]. il diritto di subentrare nel contrattopreliminare di compravendita; in data 12 luglio 2011 tutti i soci dellaCorso 26 [OSCURATO:SOCIETA]. stipulavano un contratto preliminare dicessione delle loro quote alla [OSCURATO:SOCIETA].; in data 21 luglio 2011veniva formalizzata la vendita dell’immobile di via del Corso n. 403 inRoma, il cui prezzo in parte era stato versato all’atto del preliminare edin parte veniva corrisposto con un finanziamento ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, a fronte delle fideiussioni prestate dai soci dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA].; in data 14/12/2011 le quote dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. venivano cedute a [OSCURATO:SOCIETA]La ricorrente, quindi, ha evidenziato che il giudice di appello nelritenere che la società [OSCURATO:SOCIETA] non sia meramente strumentale allaoperazione contestata, ha omesso di tener conto del fatto che la societàin questione è stata costituita soltanto dopo l’aggiudicazione del bandodi gara e che una volta concluso l’acquisto dell’immobile di via del Corsonon ha svolto altre operazioni commerciali.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20263.4. Tanto premesso, si osserva che la Commissione TributariaRegionale non ha omesso l’esame dei fatti innanzi evidenziati, bensì liha diversamente apprezzati rilevando l’insussistenza della prova inordine alla mancanza di sostanza economica della società.In particolare, ha considerato che la costituzione di una appositacompagine societaria era consequenziale al bando di gara pubblicatonell’anno 2010 per la dismissione del patrimonio immobiliare delgruppo [OSCURATO:PERSONA], che la società [OSCURATO:SOCIETA]. avevacomunque svolto una serie di attività (tra le quali richieste diautorizzazioni alla Sovrintendenza per lavori da eseguire) finalizzate adottenere il migliore sfruttamento economico dell’immobile, condizionenecessaria per il perfezionamento dell’acquisto, ed ancora chel’esigenza di procedere alla successiva cessione delle quote societarierispondeva, secondo la logica di mercato, all’esigenza di conseguiremaggiori opportunità di ricavo derivanti dalla valorizzazionedell’immobile poi oggetto di contratto di locazione intercorso tra lastessa [OSCURATO:SOCIETA] e la società [OSCURATO:SOCIETA]. Da tanto conseguiva, ad avvisodella [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere mossoalcun rilievo rispetto alla scelta operata dalla società di optare per unregime fiscale più favorevole come consentito dal legislatore.Inoltre, la Commissione ha anche osservato che gli “indici dianomalia” evidenziati dall’Ufficio, e cioè la stretta concatenazione deglieventi, la parziale coincidenza delle composizioni sociali della [OSCURATO:SOCIETA]. e la partecipazione della societàCalzedonia all’operazione (che avrebbe sostanzialmente finanziatol’acquisto dell’immobile), non potevano soddisfare il prescritto canoneprobatorio per ritenere integrati gli elementi costitutivi della fattispeciedi abuso del diritto in ambito tributario, non essendo stata fornita laprova della possibile interposizione fittizia con specifico riguardoall’effettivo beneficiario finale della operazione contestata.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026Gli elementi evidenziati dalla ricorrente sono stati dunqueesaminati nell’ambito della valutazione complessiva resa nel meritodalla Commissione che ha compiuto una sintesi del materialeprobatorio secondo il suo insindacabile giudizio di fatto.A ciò va aggiunto che la ricorrente non ha evidenziato la decisivitàdei fatti segnalati.Ed infatti, se con la legge n. 134/2012 è stato eliminato il sindacatoesterno sulla mera insufficienza logica della motivazione,focalizzandolo sull’assenza della motivazione in relazione a fatti decisiviidonei ad alterare la decisione, è onere del ricorrente di indicare conpuntualità non soltanto il fatto omesso oggetto di discussione tra leparti, ma anche la sua rilevanza e la sua decisività, nel senso che seesaminato avrebbe determinato un diverso esito della controversia(Cass., sez. 2, 20/06/2024, n. 17005), fermo restando che l'omessoesame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa,sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché lasentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass.sez. un. 7/4/2014 n. 8053).Di tanto non vi è alcuna contezza nel motivo di ricorso propostodall’Agenzia delle Entrate.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione degliartt. 2727 e 2729 c.c.., nonché dell’art. 116 c.p.c., per avere laCommissione Tributaria Regionale escluso il rilievo dell’Ufficio sullabase di una valutazione atomistica e parziale degli elementi evidenziati,negando rilievo al profilo temporale, alla sostanziale coincidenza dellacompagine societaria delle società coinvolte nell’operazione, alfinanziamento dell’operazione da parte dell’acquirente finale.2.1. Il motivo è inammissibile.Numero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/20262.2. Secondo l’orientamento della Corte “al fine di valutare lacorretta applicazione dell’art. 2729 c.c., anche successivamente allamodifica del vizio di motivazione nel giudizio di legittimità, occorreverificare che il giudice di merito abbia individuato i requisiti dellagravità, della precisione e della concordanza di tutti gli elementi offertiin giudizio attraverso un giudizio non parcellizzato, posto che lascorretta valutazione degli elementi, in quanto operata senza il rispettodei criteri sopra esposti, non integra un giudizio di fatto, ma una verae propria valutazione in diritto soggetta al controllo di legittimità, anchein esito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (cfr. Cass.,Sez. U., n. 8054 del 2014; Cass. n. 19894 del 2005)”.E’ riservato all’apprezzamento discrezionale del giudice di meritosia il ricorso a tale mezzo di prova, sia la valutazione della ricorrenzadei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla leggeper valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, ma talegiudizio non può sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, se, violando i criteri giuridici in temadi formazione della prova critica (enucleabili dagli artt. 2727 e 2729c.c.), il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ai singolielementi acquisiti in giudizio, senza accertarne la capacità di assumererilievo in tal senso ove valutati nella loro sintesi (cfr. Cass. n. 19894del 2005, Cass. ord. n. 3303/2021, Cass. ord. 7/5/2026, n. 13192).2.3. [OSCURATO:PERSONA] nella sentenzaimpugnata ha descritto in maniera puntuale la prospettazione delleparti, illustrando gli elementi posti dall’Agenzia delle Entrate afondamento dell’accertamento e, con particolare riferimento al rilievodi cui all’art. 10-bis della legge 212/2000, ha ritenuto che non fossepresente alcuno degli elementi costitutivi dell’abuso del diritto,evidenziando la libera scelta del contribuente tra regimi opzionalidiversi offerti dal legislatore e tra operazioni aventi un diverso caricoNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026fiscale. Più in particolare, ha esposto l’insussistenza di almeno uno deglielementi costitutivi della fattispecie contemplati nell’art. 10-bis dellalegge 212/2000 e cioè l’assenza di sostanza economica dell’operazione,ritenendo che i contribuenti avessero fornito dimostrazione delleragioni dei passaggi negoziali compiuti, come meglio indicatonell’esaminare il precedente motivo di ricorso; ha poi rilevato ilmancato assolvimento dell’onere della prova posto a carico dell’Agenziadell’Entrate che avrebbe anche potuto ampliare il campo di indagine inottica elusiva e/o abusiva del diritto con riferimento al diverso profilonon investigato della possibile interposizione fittizia dell’effettivobeneficiario dell’operazione finale; ciò, a fronte della riconosciutarilevanza economica dell’operazione per la società Caso 26 Immobiliares.r.l. costituita per ottimizzare i profitti derivanti da un investimentonel campo immobiliare.2.4. Da quanto esposto si evince come la censura articolatadall’Agenzia delle Entrate non si confronti con la decisione impugnata,che, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, non haconsiderato atomisticamente i vari elementi che connotano la vicenda,ma ha esaminato la vicenda nel suo divenire, osservandone lo sviluppologico e cronologico, individuando i presupposti giuridici che hannocondotto alla costituzione della società ed esponendo le ragionieconomiche sottese all’operazione, anche di carattere extrafiscale,come innanzi precisate, ritenendo palese il vantaggio fiscale che perònon qualificava come indebito in quanto corrispondente alla volontàespressa dal legislatore con il d.l. 70/2011.L’Agenzia ricorrente, nel rimarcare alcuni elementi e cioè che i socidella società [OSCURATO:SOCIETA]. o erano soci o familiari di soci della Rackishs.r.l., che i tempi tra la costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]., edancora il subentro nel contratto di acquisto della società [OSCURATO:SOCIETA]e che la stipula del contratto preliminare di cessione delle quote allaNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026società [OSCURATO:SOCIETA]. erano stati ravvicinati e che l’interaoperazione era stata finanziata dalla società [OSCURATO:SOCIETA], ha in sostanzariproposto all’attenzione della Corte, per un nuovo esame di merito,alcuni dei profili critici emersi o prospettati nella vicenda in esame,chiedendone l’evidenziazione nel senso della loro rilevanza dirimenterispetto a tutta una serie di elementi, atti, documenti e comportamenti,che la Commissione ha individuato, analizzato, esaminato ecomplessivamente valutato secondo la sequenza logico temporaleevidenziata, ricavandone un giudizio negativo rispetto allaprospettazione dell’Ufficio.E’ sicuramente devoluta al giudice di merito l’esclusiva valutazionedella ricorrenza dei requisiti enucleabili dagli artt. 2727 e 2729 c.c., pervalorizzare elementi di fatto come fonti di presunzioni; tale giudizio, dicui si è dato innanzi conto, così come compiuto, non ha violato in alcunmodo, ai fini della censura di cui all’art. 360, primo comma, num. 3c.p.c., i criteri giuridici in tema di formazione della prova critica, sottoil profilo della coerenza, della logicità, della sintesi e dellapreponderanza degli elementi esaminati a fondamento della decisioneassunta sulla base di elementi probatori precisamente indicati.Il motivo in esame, pertanto, si rivela un tentativo di ottenere daquesta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio già posto allabase della sentenza di merito sfavorevole all’Amministrazione3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per carenza di motivazione in violazione dell’art. 132, comma2, n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, secondocomma, e 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992, per avereespresso la [OSCURATO:PERSONA] affermazioni apodittichee, con particolare riguardo al dato temporale evidenziato, per averloNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026ritenuto irrilevante in virtù di una affermazione statica e vuota senzadar conto della coincidenza degli interessi personali che hannocaratterizzato l’intera operazione.3.1. Il motivo è infondato.3.2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, lamotivazione è apparente e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, sebbene graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, perché recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far comprendere ilragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito diintegrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. 28/01/2025, n.1986; Cass. 01/03/2022, n. 6758; Cass. 23/05/2019, n. 13977; Cass.,Sez. U., 03/11/2016, n. 22232). In particolare, si è rilevato che èapparente la motivazione priva di riferimenti ai fatti dedotti in causa efondata esclusivamente su una valutazione astratta dei principigenerali della materia e della relativa normativa applicabile, nonconsentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorso logicogiuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass.03/04/2026, n. 8309), nonché la motivazione che non consente alcuncontrollo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così danon raggiungere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. 30/06/2020, n. 13248), ossia quando lapronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criteriologico che ha condotto il giudice alla formazione del proprioconvincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazionesul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lascitrasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. 14/02/2020, n.3819). Pertanto, qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026affermazioni non conciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, si concreta una nullità processuale deducibile in sededi legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass.19573/2025, Cass. 26206/2025, Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass.25/09/2018, n. 22598; Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053).3.3. Nel caso di specie, per quanto argomentato nell’ambito deiprecedenti motivi di ricorso, laddove si è dato atto del percorso logicogiuridico seguito dalla [OSCURATO:PERSONA], il vizio dimotivazione apparente non sussiste, poiché nella sentenza impugnatavengono dettagliatamente ricostruite le posizioni processuali delle partie, alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati in tema di abuso deldiritto, viene analizzata la complessa operazione commerciale che hainteressato i contribuenti, ritenendosi insussistente l’ipotesi contestatadall’Agenzia ed illegittima la pretesa impositiva sulla base deglielementi valorizzati e delle ragioni giustificative puntualmente esposte.4. Il ricorso è, pertanto, infondato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA].5. Il ricorso incidentale condizionato proposto dalla difesa diRaccah Daniele deve essere dichiarato assorbito dall’estinzione delgiudizio dichiarata nei suoi confronti per l’intervenuta definizioneagevolata6. Segue la condanna al pagamento delle spese di lite in favore diNurith Fadlon, liquidate come in dispositivo; con riferimento alladichiarata estinzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] le spese delprocesso restano a carico della parte che le ha anticipate.7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa allaprenotazione a debito del contributo unificato per essereamministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,non si applica l'art. 13 comma 1-quater, d.P.R., 30 maggio 2002, n.115.La CorteNumero registro generale 14963/2022Numero sezionale 5313/2026Numero di raccolta generale 24021/2026Data pubblicazione 24/07/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio tra l’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA],con spese a carico della parte che le ha anticipate;rigetta il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti diNurith Faldon e, per l’effetto, condanna l’Agenzia delle Entrate alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, spese che liquida infavore del contribuente in euro 13.300,00 a titolo di compensiprofessionali, oltre euro 200,00 per esborsi, 15% a titolo di rimborsoforfetario spese generali, IVA e CPA come per legge.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti