CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 33316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
anza di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminati il ricorso e la successiva memoria, con cui il ricorrente censural’ordinanza in epigrafe, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Roma il 26 marzo2026, di rigetto del reclamo proposto avverso i decreti del 29 aprile e del 17giugno 2025, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva respinto le richieste diconcessione di permessi premio, formulate ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio1975, n. 354, da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in esecuzione di un provvedimento dicumulo, con fine pena al 29 agosto 2034, afferente anche a delitti rientranti nelcatalogo dei reati cosiddetti “reati di prima fascia” previsto dall’art. 4, comma 1,Ord. pen., segnatamente il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,e il delitto di cui agli artt. 648-bis e 416-bis.1 cod. pen.;preso atto che il ricorrente eccepisce violazione di legge e vizio dimotivazione, dolendosi dell’omessa valutazione del contegno carcerario e dellarevisione critica avviata, quale emerge dalla relazione di sintesi degli organi deltrattamento, dell’insussistenza di collegamenti attuali con la criminalitàorganizzata e dell’astrattezza del pericolo di ripristino, della necessità didestinare ai bisogni quotidiani le scarse risorse reddituali percepite;premesso che, com’è stato chiarito dalla giurisprudenza, «in tema diconcessione del permesso premio, dopo la modifica dell’art. 4-bis, comma 1-bis,ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso albeneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano conl’autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti aseguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, daun lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda(l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniariaconseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento) e,codificando, dall’altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativaconseguente al la mancata col laborazione che contempla, accantoall’individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legaledell’insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, lapartecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione)»(Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, Biondo, Rv. 286988 - 01);ritenuto che, nel caso in scrutinio, il Tribunale di sorveglianza, reputatiinsufficienti alla stregua del dettato normativo la regolare condotta carceraria ela partecipazione al percorso rieducativo, ha congruamente spiegato le ragioniche sorreggono il giudizio di mancato riscontro di elementi pregnanti cheappartenenza e l’insussistenza di un pericolo di ripristino, avuto riguardo alriportato contenuto dei pareri negativi della [OSCURATO:PERSONA] e dellaDirezione [OSCURATO:PERSONA] competente, nonché alla peculiarità delcontributo offerto dal condannato nel settore del narcotraffico organizzato e nelfavorire sodalizi di matrice camorristica, di cui è stata motivata la perduranteoperatività in relazione alle più recenti risultanze di procedimenti giudiziari incorso a carico di altri soggetti;considerato, sotto diverso e concorrente profilo, che appare ineccepibile enon confutato il convincimento del Tribunale di sorveglianza, secondo cui nonrisulta l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazionepecuniaria conseguenti alla condanna, avendo il giudice di merito ritenutoindimostrata l’assoluta impossibilità di adempiere, specie in relazione alle sommepercepite per attività intracarceraria;ritenuto che, per le ragioni esposte, il ricorso, rivolto a provocare una nonconsentita rivalutazione del merito dei presupposti per la concessione delbeneficio, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, deve esseredichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di eurotremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]