CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00230/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 12 febbraio 2021 della Corte di appello di Roma con la quale, in parziale riforma di quella del 4 ottobre 2018 del Tribunale di Roma, ha rideterminato la pena inflitta in un anno, 3 mesi di reclusione per il reato ex art. 8 d.lgs. 74/2000, deducendo, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Il dovere per il giudice cli una specifica motivazione è ancorato allo scostamento dal minimo edittae l'w.;o del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni p -eviti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancer più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili. La Corte di appello ha motivato esplicitamente l'entità della riduzione per le circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione ma pari ad un sesto, in base alla rilevante entità delle somme dovute per l'Iva ha luindi correttamente applicato i parametri ex art. 133 cod. pen. Per altro il ricors.o non si confronta con tale motivazione ed è pertanto anche privo del requisii" della specificità estrinseca. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della CaSSil delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nen:e delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Eassa delle Ammende. Così deciso il 26/11/20