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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2023

Cassazione n. 27049/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19428-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 351/2022; [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.19428/2023 Cron.

Rep.

Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.3.2023, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] a restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra le ritenute operate a suo carico a titolo di contributo di solidarietà dal 2010 in poi e quanto da lui dovuto a titolo di contributo dell’1% ex art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per gli anni 2012 e 2013, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt.3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023); che nemmeno nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass.

S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore del difensore di parte controricorrente.

Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 2.000,00 nonché a versare la somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19428-2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 88, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 101/2023 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 351/2022; [OSCURATO:PERSONA] professionisti R.G.N.19428/2023 Cron. Rep. Ud.11/07/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 29.3.2023, la Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] a restituire ad [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra le ritenute operate a suo carico a titolo di contributo di solidarietà dal 2010 in poi e quanto da lui dovuto a titolo di contributo dell’1% ex art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), per gli anni 2012 e 2013, oltre accessori di legge; che avverso tale pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; che, a seguito di formulazione di proposta per la definizione accelerata ex art. 380-bisc.p.c., parte ricorrente ha insistito per la decisione della causa, depositando altresì memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.; che, chiamata la causa all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2, d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (come modificato dall’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e autenticamente interpretato dall’art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), dell’art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011), degli artt. 2, 3 e 23 Cost., anche in relazione e in combinato disposto alle proprie delibere nn. 4/2008, 3/2013 e 1/2017, emanate anche in virtù del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato giusta d.m. 17.7.2004, ed infine dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla pensione dell’odierno controricorrente; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3°, l. n. 21/1986, dell’art. 2948 n. 4 c.c., dell’art. 47-bis, d.P.R. n. 639/1947, e degli artt.3 e 38 Cost., per avere la Corte territoriale ritenuto che la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme illegittimamente trattenute fosse decennale e non quinquennale; che, come già evidenziato nella proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., trattasi di doglianze che la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto affatto infondate (si vedano tra le tantissime, quanto al primo motivo, Cass. nn. 31875 del 2018, 603 del 2019, 35986 e 36096 del 2022 nonché 3088, 9842, 9914 e 12122 del 2023 e, quanto al secondo motivo, Cass. nn. 31527 del 2022, 4362 e 4363 del 2023); che nemmeno nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c. parte ricorrente ha prospettato argomenti che inducono a rimeditare l’indirizzo univocamente assunto dalla giurisprudenza di questa Corte, peraltro basato sulle enunciazioni di principio di Corte cost. n. 173 del 2016; che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile ex art. 360- bis, n. 1, c.p.c., provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico di parte ricorrente, giusta il criterio della soccombenza, e da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario;che, definendosi il presente giudizio in conformità alla proposta formulata ex art. 380-bis c.p.c., si ravvisano altresì i presupposti per la condanna di parte ricorrente ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., costituendo manifestamente un abuso del processo il fatto di chiedere la decisione della causa senza addurre nuovi argomenti idonei a rimeditare l’orientamento giurisprudenziale sulla scorta del quale è stata formulata la proposta medesima (arg. ex Cass. S.U. nn. 28540 e 36069 del 2023); che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va infine dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in € 4.200,00, di cui € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e disponendone la distrazione in favore del difensore di parte controricorrente. Condanna inoltre parte ricorrente a pagare a parte controricorrente l’ulteriore somma di € 2.000,00 nonché a versare la somma di € 2.000,00 alla Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,
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