CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 23084/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI TERAMOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TERAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché disporsi la revoca della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta del locale Procuratore generale di revocare, la sospensione condizionale della pena di un anno di reclusione concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del 20 novembre 2013, avendo costui riportato una seconda condanna, con sentenza del 17 luglio 2017 nel periodo di sospensione della esecuzione della pena, ex art. 168 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione ha dato atto che nel quinquennio, esattamente il 13 agosto 2014, [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso altro delitto per il quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione,ma ha ritenuto che la revoca non potesse operare non essendo stati superati i limiti di cui all'art. 164 cod. pen., ultimo comma, disposizione fatta salva dall'art. 168 cod. pen., comma 1. 2. Avverso la menzionata ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Teramo, chiedendone l'annullamento per violazione dell'art. 168 cod. pen., comma 1, ed erronea applicazione dell'art. 164 cod. pen., ultimo comma, osservando che il provvedimento era in diritto sbagliato: l'interpretazione del giudice dell'esecuzione si fonda su un giudizio di meritevolezza relativo ad una ulteriore concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, giudizio che travalica le funzioni della giurisdizione esecutiva. La discrezionalità sulla concessione del beneficio spetta al solo giudice della cognizione. Nel caso in esame, pertanto, non essendo stata concessa la seconda sospensione condizionale della pena dal giudice del merito, a prescindere dal rispetto del limite fissato dall'art. 163 cod. pen., si sarebbe dovuta revocare la prima sospensione condizionale della pena, rientrando l'ipotesi in quella di revoca di diritto del beneficio stesso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la disposizione di cui alla seconda parte dell'art. 164 cod. pen., ultimo comma, secondo cui il giudice, nell'infliggere una nuova condanna, può reiterare il beneficio della sospensione condizionale qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna, non superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., può invero trovare applicazione solo nella fase di cognizione a condizione che l'imputato venga, sulla base di prognosi favorevole riservata al giudice di tale fase, ritenuto meritevole di fruire ulteriormente del beneficio. Da ciò deriva che quando, entro i limiti temporali di cui all'art. 163 cod. pen., sopraggiunge una condanna a pena non sospesa, per un delitto commesso successivamente a quello per il quale sia stato già accordato il beneficio, non sussiste l'eccezione prevista dall'art. 168 cod. pen., comma 1, primo alinea, e la revoca della sospensione condizionale originariamente concessa deve essere obbligatoriamente disposta dal giudice dell'esecuzione, anche se il cumulo delle pene inflitte con le due decisioni rientri nei limiti che avrebbero consentito in astratto la reiterazione del beneficio. L'inciso di esordio, inserito nell'art. 168, lì dove fa "salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164", difatti, inerisce al caso di due condanne entrambe sospese, ma quando, invece, il giudice della cognizione, con la seconda condanna, abbia ritenuto di non concedere la sospensione condizionale della pena, si determinano - ove sussistano gli altri presupposti di legge - le condizioni per la corrispondente revoca di diritto della sospensione condizionale della pena irrogata con la precedente sentenza, indipendentemente dall'entità di essa (tra le molte: Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 - 01; Sez. 1, sentenza n. 24639 del 27/05/2015, Badanac, Rv. 263973). 2. L'ordinanza impugnata non può, in conclusione, che essere annullata con rinvio al Tribunale di Teramo, perché proceda a nuovo esame attenendosi al principio enunciato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio AL Tribunale di Teramo