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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 20277/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(z Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi.

Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17.1.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /(z Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile atteso che emerge una adeguata motivazione cui si oppone una mera rivalutazione del merito anche sul piano sanzionatorio, senza riuscire ad individuare, come invece necessario, specifici passaggi motivazionali viziati ex art. 606 cod. proc. pen. con illustrazione delle ragioni di tali vizi. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle dkmmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17.1.2025
Sentenza Cassazione n. 20277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris