CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 13664/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 maggio 2021, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente a ottenere il differimento della pena detentiva nelle forme della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 1 -ter, I. 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), in relazione alla pena residua di cui alla sentenza della Corte di appello di Torino del 15 febbraio 2019, irrevocabile dal 10 febbraio 2021. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, ha dedotto violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., anche in relazione all'art. 125 cod. proc. pen., per avere l'ordinanza impugnata omesso qualsiasi motivazione sulla richiesta congiunta delle parti di procedere all'espletamento di una perizia medico-legale al fine di valutare la compatibilità o meno delle condizioni di salute del Bosco con il regime carcerario. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione ai presupposti per il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute anche nelle forme della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47 -ter, comma 1 -ter, Ord. pen. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato l'ordinanza impugnata per essere stata adottata in violazione degli artt. 3 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo e 111, sesto comma, della Costituzione con specifico riguardo al tema della compatibilità o meno delle condizioni di salute del condannato con la finalità rieducativa della pena e con il senso di umanità. 3. In data 4 agosto 2021, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, ha dichiarato di rinunciare al suddetto ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il S. Procuratore generale di questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile per rinuncia. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare nella misura di cinquecento euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]