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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2025

Cassazione n. 23126/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa in data 5 luglio 2024 la Corte d'Appello di Catania, per quel che qui interessa, rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 8 marzo 2022 dal Tribunale di Catania con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza.3.

Con atto depositato in data 10 febbraio 2025 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale che allegava, dichiarava di rinunciare all'impugnazione.

4. Alla stregua di tale rilievo il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di mille euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE di APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa in data 5 luglio 2024 la Corte d'Appello di Catania, per quel che qui interessa, rideterminava la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA], previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 8 marzo 2022 dal Tribunale di Catania con la quale l'imputato era stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l'annullamento e articolando un unico motivo di doglianza.3. Con atto depositato in data 10 febbraio 2025 il difensore dell'imputato, munito di procura speciale che allegava, dichiarava di rinunciare all'impugnazione. 4. Alla stregua di tale rilievo il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile; il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di mille euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 23126/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris