Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 18129/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21038/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza del Tribunale di Nuoro n. 49/2021 depositata i l 28.1.2021; udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi 2 e 3; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Nuoro con sentenza n.532 del 2019 ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l’accertamento della non debenza da parte sua della somma di € 1.306,84 di cui a una fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA], relativa ai consumi effettuati nel periodo 2005-2011 a titolo di «conguagli regolatori» per consumi d’acqua.

2. Ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento della sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti della prescrizione.

Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Nuoro con sentenza del 28.1.2021 ha respinto l’appello con aggravio di spese. 3.Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da pare sua delle somme pretese da [OSCURATO:SOCIETA] a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità della tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi.

Quanto al merito, il Tribunale ha rilevato che l’Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) aveva previsto il conguaglio [art.31 all.A) della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR] sulla base dell’art.154, comma 1, d.lgs.152 del 2006 e delle corrispondenti norme comunitarie, fra cui l’art.9 della Direttiva 2000/60/CE che codificano il principio del recupero dei costi dei servizi idrici; che era stato adottato il metodo tariffario normalizzato (MTN) con d.m. 1.8.1996; che il d.p.c.m. 20.7.2012 aveva attribuito all’AEEGSI il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; che con delibera AEEGSI 585/2012 era stato introdotto il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013; che la delibera AEEGSI 643/2013 aveva introdotto nuove modalità per la determinazione delle tariffe e aveva incluso tra le componenti di costo del servizio la componente relativa ai conguagli.

Secondo il Tribunale, il potere di AEEGSI di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» della tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 26.7.2021 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel giudizio di legittimità.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo. [OSCURATO:PERSONA]

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm.

Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (AEEGSI, poi ARERA, e EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art.1339 cod.civ., alla delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’Ente di ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato.

La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (AEEGSI, poi ARERA ed EGAS, Ente d’ambito per la Sardegna) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura.

7. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della AEEGSI, della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato. 8.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere.

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio del ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 21038/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso sentenza del Tribunale di Nuoro n. 49/2021 depositata i l 28.1.2021; udite alla pubblica udienza del 23.5.2024 le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso quanto ai motivi 2 e 3; uditi gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la parte ricorrente; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.5.2024dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Nuoro con sentenza n.532 del 2019 ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] che aveva chiesto l’accertamento della non debenza da parte sua della somma di € 1.306,84 di cui a una fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA], relativa ai consumi effettuati nel periodo 2005-2011 a titolo di «conguagli regolatori» per consumi d’acqua. 2. Ha proposto appello [OSCURATO:SOCIETA], eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, chiedendo accertarsi la legittimità degli addebiti per i «conguagli regolatori» e dei provvedimenti presupposti e sostenendo che il diritto era sorto al momento della sua previsione e che il richiamo al periodo 2005-2011 non si riferiva all’effettivo consumo idrico erogato agli effetti della prescrizione. Nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Nuoro con sentenza del 28.1.2021 ha respinto l’appello con aggravio di spese. 3.Il Tribunale ha ritenuto che la giurisdizione spettasse all’autorità giudiziaria ordinaria alla stregua del criterio del petitum sostanziale, poiché l’attore aveva chiesto accertarsi la non debenza da pare sua delle somme pretese da [OSCURATO:SOCIETA] a conguaglio di partite pregresse e la sua domanda riguardava il rapporto individuale di utenza, senza proporre impugnazione dei provvedimenti generali di revisione tariffaria, pur essendo diretta a rilevare l’illegittimità della tariffa applicata e quinci concerneva diritti soggettivi di fonte contrattuale, pur comportando una indagine incidentale sugli atti amministrativi. Quanto al merito, il Tribunale ha rilevato che l’Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) aveva previsto il conguaglio [art.31 all.A) della deliberazione AEEGSI 643/2013/R/IDR] sulla base dell’art.154, comma 1, d.lgs.152 del 2006 e delle corrispondenti norme comunitarie, fra cui l’art.9 della Direttiva 2000/60/CE che codificano il principio del recupero dei costi dei servizi idrici; che era stato adottato il metodo tariffario normalizzato (MTN) con d.m. 1.8.1996; che il d.p.c.m. 20.7.2012 aveva attribuito all’AEEGSI il compito di definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato; che con delibera AEEGSI 585/2012 era stato introdotto il metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013; che la delibera AEEGSI 643/2013 aveva introdotto nuove modalità per la determinazione delle tariffe e aveva incluso tra le componenti di costo del servizio la componente relativa ai conguagli. Secondo il Tribunale, il potere di AEEGSI di determinare la tariffa del servizio idrico secondo il principio del recupero dei costi efficienti non comprendeva la possibilità di applicare una integrazione tariffaria commisurata a consumi già effettuati, poiché tale provvedimento, con la quantificazione dei conguagli sulla base dei consumi già effettuati, si risolveva nell’introduzione di una tariffa integrativa retroattiva, illegittima in violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi e comunque comportava la violazione dei principi di affidamento e buona fede nell’esecuzione del contratto. Secondo il Tribunale non era consentita una modifica «ora per allora» della tariffa con ricalcolo senza limiti delle partite debitorie. 4.Avverso la predetta sentenza, non notificata, con atto notificato il 26.7.2021 ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] non si è costituito nel giudizio di legittimità. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Con ordinanza interlocutoria del 19.1.2024 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento dei motivi secondo e terzo. [OSCURATO:PERSONA] 5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.1, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione dei limiti della giurisdizione del giudice ordinario, nonché violazione dell’art.113 cod.proc.civ. e dell’art.133, comma 1, lettera c), cod.proc.amm. Osserva la ricorrente che la posizione dedotta non era meramente patrimoniale e le contestazioni investivano in via principale la legittimità delle scelte tecnico amministrative discrezionali delle Autorità di settore (AEEGSI, poi ARERA, e EGAS) in ordine all’individuazione e alla regolazione del costo del servizio idrico integrato e all’ammontare dei conguagli regolatori per partire 6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 142, comma 3 , e 154 del d.lgs. 152/2006, all’art.9 della Direttiva 2000/60/CE, all’art.21, commi 13 e 19 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla legge 22.12.2011 n.214, all’art.10 d.l. 70/2011, conv. con modif. dalla legge 12.7.2011 n.106, all’art.3 d.p.c.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art.1339 cod.civ., alla delibera AEEGSI 643/2013/R/IDR, alla delibera 26.6.2014 n.18 dell’Ente di ambito della Sardegna, al regolamento del servizio idrico integrato. La ricorrente lamenta l’errata interpretazione delle norme che regolano il sistema tariffario nel servizio idrico integrato perché la definizione delle partite pregresse ad opera delle competenti autorità amministrative (AEEGSI, poi ARERA ed EGAS, Ente d’ambito per la Sardegna) era conforme al fondamentale principio, nazionale ed europeo, del pieno recupero dei costi di investimento e gestione ottimale del servizio; le determinazioni tariffarie delle Autorità di settore integrano ex art.1339 cod.civ. il regolamento di fornitura. 7. Con il terzo motivo, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., 142, comma 3, e 154 del d.lgs. n. 152/06, 9 della direttiva n. 2000/60/CE, 21, commi 13, e 19 del d.l. n. 201/11, come convertito, 10 del d.l. n. 70/11, come convertito, 3 del d.p.c.m. 22 luglio 2012, nonché della delibera n. 643/2013/R/idr della AEEGSI, della delibera 26 giugno 2014, n. 18 dell'ente d'ambito della Sardegna, nonché del regolamento del servizio idrico integrato. 8.[OSCURATO:PERSONA] ritiene necessario disporre rinvio a nuovo ruolo per le ragioni tutte esposte nell’ordinanza interlocutoria n. 18009/2024 del 1.7.2024, pronunciata nel proc. r.g.9782/2021, con cui è stata disposta la trasmissione degli atti di quel ricorso alla Prima Presidente della Corte per la valutazione dell’assegnazione del suo esame alle Sezioni Unite, il cui esito occorre attendere. P.Q.M. La Corte dispone il rinvio del ricorso
Sentenza Cassazione n. 18129/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris