CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05610/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza in data 28/3/2025 la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza in data 18/12/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, con la quale [OSCURATO:PERSONA], all'esito di giudizio abbreviato, era stata dichiarata responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e condannata alla pena ritenuta di giustizia. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha denegato la configurabilità della causa di esclusione della punibilità in questione, evidenziando, quale elemento ostativo, le modalità della condotta, di carattere non occasionale ed inserita nel circuito illecito di distruzione di sostanze stupefacenti. Le argomentazioni sono congrue e logiche e la motivazione è conforme al principio di diritto, secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez.3, n.34151 del 18/06/2018, Rv.273678 - 01: Sez 6, n.55107 del 08/11/2018, Rv.274647 - 01). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 8,9,10,11,12) nella sentenza impugnata, confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso (Sez.6, n.20377 del 11/03/2009, Rv.243838; Sez.6, n.22445 del 08/05/2009, Rv.244181); inoltre, le censure proposte costituiscono mere doglianze in punto di fatto, volte a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle