CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 10532/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15487-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimata - avverso la sentenza n. 5553/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/12/2021 R.G.N. 1216/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che 1. il giudice di primo grado rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA] intesa alla condanna di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sua ex datrice di lavoro, al pagamento di somme a titolo di differenze retributive; Oggetto R.G.N.15487/2022 Cron. Rep. Ud.20/02/2024 CC 2. la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile il gravame del Benevento avverso la sentenza di primo grado in quanto la società appellata era stata nelle more, vale a dire dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell’appello, cancellata dal Registro delle Imprese. 3. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; la intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. e dell’art. 2495 c.c., violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali della ragionevolezza ( artt. 3 e 97 Cost.), del giusto processo ( art.111 Cost.) e del diritto di difesa ( art. 24 Cost.), censurando in sintesi la sentenza impugnata per non avere il giudice di appello dichiarato l’interruzione del giudizio con termine alle parti per l’eventuale riassunzione nei confronti ( ovvero ad impulso) degli ex soci della compagine cancellata, all’esito della dichiarazione del procuratore della società appellata, a tal fine costituitosi in secondo grado, in ordine all’avvenuta cancellazione della società dal Registro delle Imprese; 2. il ricorso è inammissibile. Si premette che il ricorso per cassazione è stato proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e notificato oltre che alla società e ad altri soggetti che nella istanza formulata al fine della notifica dal procuratore dell’odierno ricorrente all’Ufficiale giudiziario sono indicati quali ex soci della società; nel ricorso per cassazione manca, invece, ogni allegazione riferita alla qualità di ex soci e quindi delle ragioni della responsabilità fatta valere nei confronti dei soggetti per i quali è stata formulata richiesta di notifica del ricorso per cassazione; 2.1. pacifica la cancellazione della società dal Registro delle Imprese in epoca antecedente all’instaurazione del giudizio di appello, trova applicazione il principio, ripetutamente affermato dal giudice di legittimità,secondo il quale l'impugnazionedella sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci onei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso ( Cass. n. 13632/ 2020 ; Cass. 25869/2020; Cass. sez. un. 12/03/2013, n. 6070; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass. 17/12/2013, n. 28187); da tanto deriva che il ricorso non poteva essere proposto, come viceversa avvenuto, nei confronti della società estinta ma doveva essere proposto nei confronti dei soggetti ex soci della stessa, previa adeguata allegazione dell’atto di impugnazione di tale qualità dei soggetti evocati in giudizio(Cass. 25869/2020); 3. non si fa luogo alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; 4. all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento, nella sussistenza dei presupposti processuali, dell’ulteriore importo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma quaterd.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese di lite. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così