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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 19629/2026

Testo disponibile della fonte

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i RomaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per averedetenuto a fini di spaccio grammi 35,10 di sostanza cocaina/crack suddivisa in 52involucri.

Con la sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 735,00rinvenuti nel borsello del [OSCURATO:PERSONA] ed euro 72.225,00 presso la sua abitazione.2.

Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a unico motivo con ilquale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen e 73 comma5 d.P.R. 309/1990.

Lamenta il ricorrente che reato contestato era la detenzione distupefacente e non la cessione con la conseguenza che la confisca non potevaessere disposta, mancando i presupposti applicativi.3.

Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Questa Corte ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale «inrelazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenutonella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca nel caso in cuiricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione delrinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6 n. 32873 del 23.9.2025,in motivazione, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 – 01; Sez. 6,n. 18344 del 12/04/2022, Bass, non massimata); condizioni di applicabilità, che,nel caso di specie, risultano verificate e argomentate.Al netto dell’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il denaro deveessere “confiscato trattandosi del profitto del reato di spaccio” che è errata e cometale deve essere eliminata, il provvedimento impugnato prosegue argomentandonel senso che dagli accertamenti patrimoniali in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito,nel 2025, un reddito medio mensile pari a 1.981 euro (contrariamente a quantodallo stesso dichiarato secondo cui avrebbe percepito circa 5.000 euro al mese).

Sitratta, all’evidenza, di sequestro per sproporzione come si evince dal prosieguodella motivazione dove si afferma che, la rendita sopra indicata «non consente diaccumulare una somma pari a quella caduta in sequestro».A quanto detto, per completezza, va rilevato che il decidente ha ulteriormenteaggiunto che le parti avevano esplicitamente espresso il consenso anche rispettoalla confisca del denaro.3.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026La Consigliera est.

Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i RomaUdita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale,[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Roma, in data 9 febbraio 2026, ha pronunciato sentenza aisensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 9 ottobre 1990 per averedetenuto a fini di spaccio grammi 35,10 di sostanza cocaina/crack suddivisa in 52involucri. Con la sentenza è stata disposta la confisca della somma di euro 735,00rinvenuti nel borsello del [OSCURATO:PERSONA] ed euro 72.225,00 presso la sua abitazione.2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso affidato a unico motivo con ilquale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 240 cod. pen e 73 comma5 d.P.R. 309/1990. Lamenta il ricorrente che reato contestato era la detenzione distupefacente e non la cessione con la conseguenza che la confisca non potevaessere disposta, mancando i presupposti applicativi.3. Il P.G. ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Questa Corte ha affermato ripetutamente il principio secondo il quale «inrelazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenutonella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca nel caso in cuiricorrano le condizioni previste dall’art. 240 bis cod. pen., applicabile in ragione delrinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. n. 309/1990 (Sez. 6 n. 32873 del 23.9.2025,in motivazione, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 – 01; Sez. 6,n. 18344 del 12/04/2022, Bass, non massimata); condizioni di applicabilità, che,nel caso di specie, risultano verificate e argomentate.Al netto dell’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui il denaro deveessere “confiscato trattandosi del profitto del reato di spaccio” che è errata e cometale deve essere eliminata, il provvedimento impugnato prosegue argomentandonel senso che dagli accertamenti patrimoniali in atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] ha percepito,nel 2025, un reddito medio mensile pari a 1.981 euro (contrariamente a quantodallo stesso dichiarato secondo cui avrebbe percepito circa 5.000 euro al mese). Sitratta, all’evidenza, di sequestro per sproporzione come si evince dal prosieguodella motivazione dove si afferma che, la rendita sopra indicata «non consente diaccumulare una somma pari a quella caduta in sequestro».A quanto detto, per completezza, va rilevato che il decidente ha ulteriormenteaggiunto che le parti avevano esplicitamente espresso il consenso anche rispettoalla confisca del denaro.3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 29/04/2026La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19629/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris