CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 luglio 2026
Cassazione n. 23123/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente -avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 30700/2024,depositata il 29 novembre 2024.Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per revocazione dell’ordinanza dellaNumero registro generale 12245/2025Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 23123/2026Data pubblicazione 13/07/2026Corte di cassazione, depositata il 29 novembre 2024, che ha dichiaratoinammissibile il suo ricorso (principale), iscritto al n. 17306/2020 R.G.,avverso la sentenza della Corte di appello di Roma depositata il 31ottobre 2019;- dall’esame dell’ordinanza impugnata si evince che il giudizio traeorigine dalla proposizione da parte dell’odierno ricorrente di unadomanda di ripetizione di quanto indebitamente versato in esecuzionedi tre conti correnti, in relazione alla nullità di alcune clausole, e di uncontratto di mutuo, poiché asseritamente stipulato al fine di estinguereil saldo debitorio di tali conti correnti;- l’ordinanza impugnata dà atto che la domanda era stata disattesa dalgiudice di prime cure in ragione del mancato assolvimento dell’oneredella prova da parte dell’attore, il quale non aveva prodotto i contrattidi conto corrente dedotti in giudizio e i relativi estratti conto, e che laCorte di appello aveva respinto il gravame osservando che non erastato dimostrato il collegamento tra i conti correnti e il mutuo e cheprivo di pregio era il motivo vertente sulla prescrizione del dirittovantato alla ripetizione dell’indebito, in quanto fondato sul presuppostodel collegamento negoziale;- per quanto interessa in questa sede, l’ordinanza di questa Corte hadichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso per cassazione, concui si aggrediva la sentenza di appello nella parte in cui aveva accertatola prescrizione del diritto vantato dall’appellante, osservando che, conriferimento al terzo dei contratti di conto corrente dedotti in giudizio,la questione era preclusa dal giudicato interno formatosi sul punto dellainsussistenza del diritto vantato per la mancata prova dei pagamentiritenuti indebiti e per l’omesso deposito dei contratti bancari e degliestratti conto;- il ricorrente deduce l’errore revocatorio, in relazione all’esistenza diun motivo di appello sul relativo capo della sentenza di primo grado e,conseguentemente, all’inesistenza del rilevato giudicato;Numero registro generale 12245/2025Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 23123/2026Data pubblicazione 13/07/2026- resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- l’ordinanza impugnata ha ritenuto inammissibile il primo motivo delricorso per cassazione osservando che, quand'anche fosse fondata lacensura relativa al mancato esame dell'eccezione concernente il terzorapporto di conto corrente, n. 60751, tale doglianza non avrebbecomunque potuto condurre alla cassazione della sentenza impugnata,poiché «non risulta neppure impugnato il capo della sentenza di primogrado che aveva rigettato la domanda del Moscini sul presupposto dellamancata prova dei pagamenti ritenuti indebiti, per l'omesso depositodei contratti bancari e degli estratti-conto relativi all'intero periodocontrattuale»;- tale affermazione comporta, dunque, l’avvenuta formazione delgiudicato interno sul capo della sentenza di primo grado concernente ildifetto di prova delle nullità contrattuali e, conseguentemente, dellapretesa restitutoria fatta valere dall'attore;- tuttavia, dall’esame degli atti interni al giudizio di cassazione, esegnatamente dell’atto di appello ritualmente prodotto, risulta in modoimmediatamente percepibile che tale statuizione era stataspecificamente censurata dall'appellante;- in particolare, nell’atto di gravame era stato dedotto che agli attifigurava il contratto del conto corrente n. 60751, prodotto dalla bancain esecuzione dell'ordine del giudice, che erano stati depositati gliestratti conto del medesimo rapporto e che il Tribunale avevaerroneamente affermato il mancato assolvimento dell'onereprobatorio, dovendo invece disporre una consulenza tecnica contabile;- ciò posto, deve premettersi che, secondo il consolidato orientamentodi questa Corte, il giudicato, interno o esterno, in quanto volto a fissarela regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici,per cui la sua interpretazione non si risolve in un giudizio di fatto maNumero registro generale 12245/2025Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 23123/2026Data pubblicazione 13/07/2026integra un’attività assimilabile all’interpretazione delle normegiuridiche (cfr. Cass., Sez. Un., 17 novembre 2005, n. 23242; Cass.,Sez. Un., 16 novembre 2004, n. 21639; Cass., Sez. Un., 2 aprile 2003,n. 5105; più recentemente, Cass. 21 marzo 2025, n. 7584; Cass. 5maggio 2017, n. 10930);- ne consegue che l’eventuale errore concernente l’esistenza, la portatao il significato del giudicato costituisce errore di diritto o di giudizio enon è denunciabile mediante il rimedio revocatorio previsto dagli artt.391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ.;- analogamente, esula dall'ambito dell’errore revocatorio ogni censurache investa l’interpretazione di una sentenza o di un atto processuale,trattandosi di attività valutative incompatibili con la nozione di erroredi fatto delineata dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 20 aprile2026, n. 10386; Cass. 27 aprile 2018, n. 10184; Cass. 15 febbraio2018, n. 3760);- tale principio, pienamente condiviso, non trova, tuttavia, applicazioneal caso in esame, nella quale non è in questione l’interpretazione delgiudicato, ma la verifica dell'esistenza stessa del fatto processuale dalquale l'ordinanza ha fatto derivare la formazione del giudicatomedesimo;- infatti, non viene in rilievo l’erronea interpretazione del contenuto diun giudicato già formatosi ovvero della censura proposta in appello,né, tanto meno, una questione concernente la sufficienza, l’ampiezzao l’idoneità del motivo di gravame a devolvere la questione al giudicedi appello, le quali costituiscono valutazioni che appartengonoall'attività di giudizio e che, proprio per tale ragione, restano estraneeal sindacato revocatorio;- si deduce, invece, che l’ordinanza impugnata abbia supposto lamancata proposizione di un motivo di appello e abbia, sulla base di taleerroneo presupposto, desunto la formazione del giudicato interno sulpunto;Numero registro generale 12245/2025Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 23123/2026Data pubblicazione 13/07/2026- l’errore denunciato non investe il giudicato in sé considerato, né lasua portata precettiva, ma il fatto processuale dal quale la Corte haestratto la formazione del giudicato medesimo;- in altri termini, si è in presenza di un errore non concernente la regulaiuris risultante dal giudicato, ma la supposizione dell'inesistenza di unfatto processuale – l'avvenuta proposizione di uno specifico motivo diappello – la cui esistenza risulta positivamente ed inequivocabilmentedagli atti del giudizio di legittimità;- ricorre, pertanto, l'ipotesi dell'errore revocatorio contemplata dall'art.395, n. 4, c.p.c., essendo stata supposta l’inesistenza di un fattoprocessuale positivamente risultante dagli atti interni del giudizio dilegittimità, senza che al riguardo sia stata svolta alcuna attivitàinterpretativa o valutativa, venendo in rilievo la mera esistenza di undato processuale documentalmente accertabile;- l’errore presenta infatti carattere determinante, poiché la stessaordinanza revocanda ha espressamente riconosciuto la fondatezzadella censura concernente il mancato esame della questione relativa alterzo rapporto di conto corrente, pur escludendone la concludenza sulpresupposto che si fosse formato il giudicato interno sul diverso capoconcernente il difetto di prova delle nullità contrattuali;- va, dunque, revocata l'ordinanza impugnata;- venuto meno il presupposto sul quale l’ordinanza revocata avevafondato la declaratoria di inammissibilità del motivo, occorre procedereall'esame dello stesso nell’ambito del giudizio rescissorio;- il motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112cod. proc. civ. e 2938 cod. civ., l’omesso esame di un fatto decisivo econtroverso del giudizio e l’assenza di motivazione, in relazione allamancata considerazione che la banca non aveva sollevato l’eccezionedi prescrizione in relazione al conto n. 60751 e che, comunque, ilcorrentista aveva interrotto il relativo termine;- tale motivo è fondato;Numero registro generale 12245/2025Numero sezionale 2859/2026Numero di raccolta generale 23123/2026Data pubblicazione 13/07/2026- la sentenza impugnata ha affermato che l’appellante non avevacontestato la declaratoria di prescrizione, salvo dedurre l’esistenza diun unico negozio collegato, ma dagli atti processuali emerge chel’appellante aveva specificamente dedotto sia la mancata proposizionedell'eccezione di prescrizione con riguardo al conto corrente n. 60751,sia l’effetto interruttivo delle diffide del maggio e giugno 2009;- la Corte territoriale ha dunque omesso di esaminare una censuraritualmente devoluta al suo esame e potenzialmente decisiva, poichédiretta a contestare la declaratoria di prescrizione con riguardo alrapporto di conto corrente n. 60751 sia sotto il profilo della mancataproposizione della relativa eccezione, sia sotto quello dell'intervenutainterruzione del termine prescrizionale, con conseguente violazionedell'art. 112 cod. proc. civ.;- la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione iscritto al n.17306/2020 R.G. va, dunque, cassata e rinviata, anche per le spese,alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e revoca l’ordinanza impugnata; accoglie ilprimo motivo del ricorso per cassazione iscritto al n. 17306/2020 R.G.;cassa la sentenza impugnata con tale ricorso relativamente al motivoaccolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello di Roma, indiversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti