CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 14132/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 18/03/2021 che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di ricettazione. 1.1 Al riguardo il difensore rileva che alla data della sentenza della Corte di appello era già trascorso il termine prescrizionale massimo di dieci anni previsto dagli artt. 157 e 161 cod.pen. 1.2 II difensore eccepisce che la pena inflitta era eccessiva in considerazione delle modalità della condotta, nonché della natura del fatto contestato 1.3 Il difensore lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche, non avendo la Corte di appello considerato la pronuncia di questa Corte secondo cui tra gli elementi valutabili ai fini della concessione del beneficio rientrano la confessione spontanea, il corretto comportamento processuale e la collaborazione prestata alle indagini [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Il primo motivo di ricorso non considera che vi è stata sospensione dei termini di prescrizione dal 29/06/2012 al 7/12/2012, per cui sommando tale periodo al termine di dieci anni decorrente dal 9 dicembre 2010, alla data della sentenza della Corte di appello (18/03/2021), il reato non era ancora prescritto; si deve ribadire che l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463). 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, è principio costantemente affermato a questa Corte quello secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale (come nel caso in esame, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talchè è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen..(vedi sez. 2, sentenza n. 28852 del 08/05/2013 Taurasi e altro, Rv.256464; Sez. 2, sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.271243); inoltre, la Corte di appello ha evidenziato il quantitativo di merce ricettato (circa kg 800 di arance) per ritenere congrua la pena, con argomentazione logica e quindi immune da censure. 1.3 Deve infine ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; nel caso in esame, il ricorrente non ha indicato alcun elemento a tale proposito, limitandosi a richiamare massime giurisprudenziali, con conseguente genericità del motivo. 2.11 ricorso deve, pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell'a Cassa delle ammende. Così deciso il 22/03/2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] fredo Mantovano