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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 02906/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricoros Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 21-13887/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti processuali e di merito svolti in punto di accertamento della penale responsabilità per un fatto ritratto da telecamere e supportato da riconoscimento degli indumenti e dei mezzi usati nella consumazione della rapina armata.

1.1. Il primo motivo di ricorso insiste nel denunciare vizio processuale di nullità per la formazione incompleta del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari poi utilizzato nel giudizio a prova contratta.

La difesa lamenta l'assenza in quel giudizio di un fascicolo fotografico a colori formato con la estrapolazione delle immagini contenute nel video della telecamera di sicurezza che aveva registrato l'evento delittuoso oggetto di imputazione.

Il motivo pecca di assoluta genericità; la difesa assume che nel corso delle indagini il fascicolo del pubblico ministero contenesse immagini a colori, mentre la Corte investita del motivo di gravame ha rigettato il motivo richiamando la motivazione della sentenza di primo grado ove si dava atto della assenza di immagini a colori nel fascicolo formato per le indagini preliminari.

Orbene, la difesa non dimostra in alcun modo concreto, né la esistenza di tale fascicolo contenente immagini a colori, avendo il GIP evidentemente ripreso i dati provenienti dalla informativa di polizia giudiziaria che descriveva immagini osservate a colori, ma evidentemente "traslate" in bianco e nero nel fascicolo per le indagini, sulla cui formazione si è formata la volontà sulla decisione allo stato degli atti, secondo il rito scelto dall'imputato.

Né per vero la difesa offre concreta ostensione dell'interesse che muove tale doglianza, così pure non deduce che la prova assunta attraverso l'esame del fascicolo monocromatico sarebbe decisiva, così sottraendosi alla prospettazione della eventuale "resistenza" della prova di colpevolezza rinveniente da altri e diversi elementi non censurati.

1.2. Le critiche esposte con il secondo motivo di ricorso ripropongono censure in fatto afferenti la valutazione delle prove coerentemente scrutinate nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova.

In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.

E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché 21-13887/2021 siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U., n..24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

A fronte dei dati identificativi - del tutto inequivoci - le astratte ipotesi alternative introdotte dalla difesa appaiono del tutto irragionevoli, come esposto in sentenza, e non assumono alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011 dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763).

E tale non è certamente il dubbio sulla identificazione dell'imputato supportata da una pluralità di convergenti evidenze di carattere narrativo e documentale.

1.3. Genericità ed infondatezza caratterizzano anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di merito, che ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale provocato (euro 100,00).

La Corte di merito, apprezzata la non particolare modestia del danno patrimoniale provocato, ha altresì valorizzato la dimensione plurale del danno provocato alla persona con la condotta violenta, per l'allarme e la tensione emotiva destati nella persona offesa anche dall'uso di arma da fuoco.

La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la natura plurioffensiva del reato e la conseguente componente non patrimoniale del danno provocato, che non può essere definito lieve anche per le modalità della condotta, così come apprezzato nel giudizio di merito con motivazione congrua e non censurabile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 19308, del 20/1/2010, Rv. 247363; Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695).

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

2.1. La natura non particolarmente complessa delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricoros Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. 21-13887/2021 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti processuali e di merito svolti in punto di accertamento della penale responsabilità per un fatto ritratto da telecamere e supportato da riconoscimento degli indumenti e dei mezzi usati nella consumazione della rapina armata. 1.1. Il primo motivo di ricorso insiste nel denunciare vizio processuale di nullità per la formazione incompleta del contenuto del fascicolo delle indagini preliminari poi utilizzato nel giudizio a prova contratta. La difesa lamenta l'assenza in quel giudizio di un fascicolo fotografico a colori formato con la estrapolazione delle immagini contenute nel video della telecamera di sicurezza che aveva registrato l'evento delittuoso oggetto di imputazione. Il motivo pecca di assoluta genericità; la difesa assume che nel corso delle indagini il fascicolo del pubblico ministero contenesse immagini a colori, mentre la Corte investita del motivo di gravame ha rigettato il motivo richiamando la motivazione della sentenza di primo grado ove si dava atto della assenza di immagini a colori nel fascicolo formato per le indagini preliminari. Orbene, la difesa non dimostra in alcun modo concreto, né la esistenza di tale fascicolo contenente immagini a colori, avendo il GIP evidentemente ripreso i dati provenienti dalla informativa di polizia giudiziaria che descriveva immagini osservate a colori, ma evidentemente "traslate" in bianco e nero nel fascicolo per le indagini, sulla cui formazione si è formata la volontà sulla decisione allo stato degli atti, secondo il rito scelto dall'imputato. Né per vero la difesa offre concreta ostensione dell'interesse che muove tale doglianza, così pure non deduce che la prova assunta attraverso l'esame del fascicolo monocromatico sarebbe decisiva, così sottraendosi alla prospettazione della eventuale "resistenza" della prova di colpevolezza rinveniente da altri e diversi elementi non censurati. 1.2. Le critiche esposte con il secondo motivo di ricorso ripropongono censure in fatto afferenti la valutazione delle prove coerentemente scrutinate nel corpo della decisione impugnata, la cui riproposizione è tesa - in tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. E costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché 21-13887/2021 siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n..24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). A fronte dei dati identificativi - del tutto inequivoci - le astratte ipotesi alternative introdotte dalla difesa appaiono del tutto irragionevoli, come esposto in sentenza, e non assumono alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. 1, n. 3282, del 17/11/2011 dep. 2012, nonché, in termini generali, Sez. 1, n. 31546, del 21/5/2008, Rv. 240763). E tale non è certamente il dubbio sulla identificazione dell'imputato supportata da una pluralità di convergenti evidenze di carattere narrativo e documentale. 1.3. Genericità ed infondatezza caratterizzano anche il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la decisione della Corte di merito, che ha rigettato il motivo di appello con il quale si chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale provocato (euro 100,00). La Corte di merito, apprezzata la non particolare modestia del danno patrimoniale provocato, ha altresì valorizzato la dimensione plurale del danno provocato alla persona con la condotta violenta, per l'allarme e la tensione emotiva destati nella persona offesa anche dall'uso di arma da fuoco. La motivazione si conforma peraltro all'orientamento assolutamente consolidato di questa Corte, che valorizza sul punto la natura plurioffensiva del reato e la conseguente componente non patrimoniale del danno provocato, che non può essere definito lieve anche per le modalità della condotta, così come apprezzato nel giudizio di merito con motivazione congrua e non censurabile nella sede di legittimità (Sez. 2, n. 19308, del 20/1/2010, Rv. 247363; Sez. 2, n. 50660, del 5/10/2017, Rv. 271695). 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. 2.1. La natura non particolarmente complessa delle questioni proposte con i motivi di ricorso e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensor