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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023

Cassazione n. 43875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/2/2023 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 23/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 2, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, chiedendo l'annullamento della decisione.

La Corte si sarebbe limitata ad un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza alcun esame degli elementi forniti dalla difesa che attesterebbero l'esistenza delle operazioni fatturate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate documentalmente.

Si lamenta, inoltre, carenza di motivazione quanto all'entità della pena.

3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure contenute nel gravame - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, peraltro, l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata con argomento del tutto solido e congruo, ben ancorato alle risultanze dibattimentali e non censurabile.

In particolare, era risultato che l'emittente: a) non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali; b) non aveva disponibilità di personale, attrezzature o mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori indicati; c) le fatture avevano contenuto generico, oltre a palesi incongruenze nella numerazione o in altri elementi (due di queste riportavano come sede dell'emittente la medesima via, ma in città diverse).

La ricorrente, inoltre, non aveva mai fornito documentazione relativa ai rapporti apparentemente intercorsi con la Gutu, né era stata prodotta prova dei pagamenti delle fatture medesime.

4. Rilevato, poi, quanto al trattamento sanzionatorio, che l'impugnazione è ancora manifestamente infondata.

La Corte di appello, con motivazione priva di illogicità, ha infatti evidenziato che il G.i.p. si era discostato dal minimo edittale (peraltro in misura assai limitata) in ragione degli importi delle fatture portate in detrazione, per oltre 130mila euro, così che la sanzione doveva ritenersi equa e proporzionata.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il nsigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/2/2023 la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia emessa il 23/2/2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata giudicata colpevole del delitto di cui all'art. 2, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74, e condannata alla pena di un anno di reclusione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, chiedendo l'annullamento della decisione. La Corte si sarebbe limitata ad un mero richiamo per relationem alla sentenza di primo grado, senza alcun esame degli elementi forniti dalla difesa che attesterebbero l'esistenza delle operazioni fatturate dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], riscontrate documentalmente. Si lamenta, inoltre, carenza di motivazione quanto all'entità della pena. 3. Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, perché - riproponendo le medesime censure contenute nel gravame - tende ad ottenere in questa sede una nuova lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, peraltro, l'inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture emesse dalla ditta [OSCURATO:PERSONA] è stata confermata con argomento del tutto solido e congruo, ben ancorato alle risultanze dibattimentali e non censurabile. In particolare, era risultato che l'emittente: a) non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali; b) non aveva disponibilità di personale, attrezzature o mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori indicati; c) le fatture avevano contenuto generico, oltre a palesi incongruenze nella numerazione o in altri elementi (due di queste riportavano come sede dell'emittente la medesima via, ma in città diverse). La ricorrente, inoltre, non aveva mai fornito documentazione relativa ai rapporti apparentemente intercorsi con la Gutu, né era stata prodotta prova dei pagamenti delle fatture medesime. 4. Rilevato, poi, quanto al trattamento sanzionatorio, che l'impugnazione è ancora manifestamente infondata. La Corte di appello, con motivazione priva di illogicità, ha infatti evidenziato che il G.i.p. si era discostato dal minimo edittale (peraltro in misura assai limitata) in ragione degli importi delle fatture portate in detrazione, per oltre 130mila euro, così che la sanzione doveva ritenersi equa e proporzionata. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 6 ottobre 2023 Il nsigliere
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