CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 gennaio 2022
Cassazione n. 17911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della Corte di appello di L'Aquila. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il parere del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con riferimento al primo motivo di ricorso comune a tutti i ricorrenti. Gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], hanno insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila, all'esito di rito abbreviato, in parziale riforma della sentenza emessa il 29 aprile 2015 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di L'Aquila nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per violazione degli artt. 74 e 73 d.P.R. 309/90, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni 14 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA] in anni 6, mesi 9 e giorni 10 di reclusione, per [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche, in anni 5 di reclusione. Confermava nel resto la sentenza. A [OSCURATO:PERSONA] viene contestato il ruolo di organizzatore, insieme a [OSCURATO:PERSONA] - giudicato separatamente - dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di rilevanti quantitativi di cocaina tra Modena e Montorio al Vomano (capo A). A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] viene contestato il ruolo di partecipi alla associazione, con mansioni esecutive e di supporto. Il compendio probatorio si fonda sull'attività di intercettazione, sui servizi di osservazione, pedinamento e controllo, sulle perquisizioni e analisi dei tabulati delle transazioni effettuate tramite il canale [OSCURATO:PERSONA], sui sequestri e arresti dei correi, con particolare riferimento al manoscritto sequestrato il 23 dicembre 2011, a seguito dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano annotati numerosi nominativi con a fianco indicate somme di denaro e quantitativi, che hanno permesso di individuare, in relazione al periodo compreso tra il 2008 e il 2011, gli acquirenti della sostanza stupefacente con i relativi importi di denaro dovuti. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge processuale in relazione al principio di immutabilità del giudice. In alternativa, violazione di legge processuale in relazione agli artt.179 e 37 cod. proc. pen. Dalla epigrafe della sentenza impugnata risulterebbe avere preso parte alla decisione dell'appello il consigliere, dottore [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in posizione di incompatibilità radicale con il processo, essendo stato il giudice della misura coercitiva n. 33/2012 in veste di Giudice delle indagini preliminari, e la presenza del quale, nella fase di celebrazione dell'udienza del 13 gennaio 2022 è stata ovviata dalla sostituzione, in limine, da parte del consigliere [OSCURATO:PERSONA], nel corso della discussione, come chiesto di attestare attraverso la richiesta di rettificazione del verbale di udienza depositata presso la Corte di appello di L'Aquila in data 13 aprile 2022. Dal dispositivo della sentenza emessa a seguito della camera di consiglio, non è possibile evincere la composizione del collegio decidente, ragion per cui, dovendo far fede quanto emerge dal frontespizio della sentenza, è lecito desumere che il dottor Gargarella, nonostante la sua assenza in fase di discussione, abbia partecipato alla camera di consiglio. D'altra parte, ove l'intestazione non fosse frutto di errore, si solleva la questione circa la applicabilità, in via estensiva, al caso di specie della disciplina di cui all'art. 37 cod. pen. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art.74, comma 2, d.P.R. 309/90. Manca la prova dell'affectio societatis. Riesce difficile immaginare la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla presunta associazione se si pensa che lo stesso è stato arrestato il 23 ottobre 2011 ed è rimasto attinto dalla misura cautelare fino al 12 dicembre 2012, mentre, anche dopo il suo arresto, gli imputati hanno continuato a delinquere organizzando acquisti di partite di sostanza stupefacente, anche avvalendosi di canali alternativi. La Corte d'appello non ha valutato l'intercettazione del 23 ottobre 2011, nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mostrano incredulità e dissenso circa l'iniziativa del [OSCURATO:PERSONA] conclusasi con l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di 1 kg di cocaina. Se vi fosse stato un sodalizio, sarebbe stato inimmaginabile che nessuno sapesse dei movimenti dell'altro, soprattutto trattandosi di detenzione di 1 kg. di cocaina. I giudici di merito non spiegano da dove traggano la prova sullo stabile incardinamento di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sulla commissione dei reati di cui ai capi C) ed E) della rubrica, tanto più ove si consideri che [OSCURATO:PERSONA], in sede di interrogatorio, riferiva di aver acquistato ripetutamente sostanze stupefacente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], senza mai fare menzione del [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui al capo E) della rubrica, ritenuto provato esclusivamente sulla scorta dei fogli manoscritti sequestrati a [OSCURATO:PERSONA]. Come stabilito nella sentenza Sez. 6, n. 21289 del 24/04/2009, Leo, Rv. 244179 - 01, le dichiarazioni accusatorie rese da un co-indagato contenute in un block notes possono essere acquisite come documento ma non posseggono, quanto al contenuto, la valenza probatoria delle dichiarazioni contra alios, se non accompagnate da alcuna illustrazione da parte del loro autore in sede di interrogatorio.La Corte ha erroneamente affermato la piena valenza probatoria dei fogli manoscritti nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e ha omesso di indicare i riscontri individualizzanti. 3. Avverso la sentenza ricorre per Cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] di Pasquale, deducendo i seguenti motivi: 3.1. Violazione di legge processuale in relazione al principio di immutabilità del giudice. In alternativa, violazione degli artt. 179 e 37 cod. proc. pen. Il motivo è sostanzialmente identico a quello formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla posizione del dottor [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del pactum scelleris tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dell'affectio societatis. Difetta la coscienza e volontà di far parte del sodalizio criminoso e di contribuire alla realizzazione degli scopi perseguiti. Il vincolo tra i coimputati e [OSCURATO:PERSONA] doveva essere qualificato come temporaneo e non permanente. Gli elementi probatori richiamati dalla Corte d'appello non sono sufficienti per confermare la sussistenza del sodalizio e il carattere stabile dell'accordo; [OSCURATO:PERSONA] si è limitato soltanto a eseguire, in occasione dei suoi viaggi in [OSCURATO:PERSONA], dazioni di denaro nella mani del [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo per lo stupefacente. Dagli atti risulta accertato che il ricorrente non ha mai ceduto sostanze stupefacenti a terze persone, non è mai stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, non ha realizzato profitto diretto o indiretto dalla partecipazione all'associazione. Vi è unicamente la prova che [OSCURATO:PERSONA] sporadicamente facesse uso di sostanze stupefacenti, che si approvvigionasse da [OSCURATO:PERSONA], pagando regolarmente le dosi, e che tutti gli interessati fossero tra loro legati da un rapporto di amicizia dall'età adolescenziale. E' ancora accertato che il [OSCURATO:PERSONA] svolgesse l'attività di autotrasportatore per conto terzi da oltre 15 anni e che, lavorando in maniera esclusiva per un'azienda con sede a Parma, percorresse sempre la stessa tratta di viaggio Montorio - Parma - Chioggia, attraversando, quindi, il territorio di Modena, con cadenza settimanale per dieci mesi all'anno. Non risulta che abbia mai partecipato a riunioni con [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'apporto causale svolto da [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio criminale. Secondo i giudici di merito, lo stesso va individuato per i giudici di merito nella consegna di somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA] per ben trentuno volte tra il 2009 e il 2011. Non vi è prova diretta che [OSCURATO:PERSONA] abbia consegnato nelle mani del [OSCURATO:PERSONA] il denaro, né che i due si siano incontrati, né che tali somme fossero corrispettivo per lo stupefacente. Nelle date indicate nei fogli di [OSCURATO:PERSONA], riferite a presumibili consegne di somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA], non vi sono uscite al casello autostradale di Modena né 4 1,/ telefonate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], né accertamenti in loco che attestino incontri tra i due o consegne di somme di denaro. Per arrivare a Parma, occorre passare da Modena ed è normale che le celle del telefono e i ponti radio confermino la presenza del [OSCURATO:PERSONA] in tale zona, ma ciò è avvenuto sempre per motivi di lavoro. Nei fogli scritti sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] compare come "Calist" soltanto nella parte del quaderno che riguarda le modalità di pagamento. E' la riprova che il ricorrente viene utilizzato esclusivamente per consegnare, in alcune occasioni, somme di denaro a [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla valenza probatoria dei fogli manoscritti da [OSCURATO:PERSONA]. Si ribadisce quanto già sottolineato dalla difesa [OSCURATO:PERSONA] in merito all'inutilizzabilità del manoscritto di [OSCURATO:PERSONA] erga alios. 4.Avverso la sentenza, ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti motivi: 4.1. Nullità della sentenza per violazione del principio di immutabilità del giudice. In alternativa, violazione di legge processuale in relazione agli artt. 179 e 37 cod. proc. pen. 4.2. Eccezione di incostituzionalità della norma di cui all'art. 328, comma 1- bis, cod. proc. pen. La Corte d'appello, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 328 cod. proc. pen., non si confrontata con l'eccezione proposta nella parte in cui si è evidenziato il contrasto con i principi sovranazionali e con l'art. 117 della Costituzione. 4.3. Violazione di legge in relazione all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990. Non è stato provato nè il pactum sceleris, né l'affectio societatis. I singoli atti di acquisto rimangono singole illecite operazioni di natura mercantile. Né gli appunti sequestrati al ricorrente, né le rilevazioni viacard, né i traffici telefonici individuati tramite tabulati, sono in grado di superare la soglia del dubbio che effettivamente l'obiettivo del [OSCURATO:PERSONA], in occasione dei viaggi verso Modena e dintorni fosse quello di incontrare [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento della prova in relazione agli artt. 234, 237 e 192 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] giudicante non ha motivato riguardo alle doglianze difensive circa il ruolo di organizzatore dell'associazione da parte del ricorrente, che, non solo è smentito dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] fosse, a sua volta, figura ancillare di diversi cittadini albanesi, i quali appaiono, per il timore che incutono sui loro connazionali, i veri "signori" del traffico, ma anche dal rilievo probatorio che egli non conoscesse i canali di approvvigionamento dello stupefacente, non gestisse e non disponesse delle scorte, ma fosse, semplicemente, il destinatario finale della fornitura che gli veniva addebitata al prezzo concordato e con scadenze prefissate. Da ultimo, a smentire la posizione di vertice nella compagine, si pone la assoluta fungibilità del ruolo svolto nell'economia complessiva dell'attività criminosa scritta, essendo, ad esempio, l'imputato intercambiabile con [OSCURATO:PERSONA]. E' censurabile la costruzione della organizzazione dell'associazione basata sul contenuto del cosiddetto brogliaccio sequestrato a casa del prevenuto, non potendo lo stesso, per le ragioni già esposte, essere utilizzato quale fonte di notizia di responsabilità collettiva. 4.5. Vizio di motivazione relativamente al motivo d'appello inerente alla configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e la riconducibilità delle fattispecie di cui ai capi C) e L) nell'ambito dell'art. 73, comma 5, del suindicato d.P.R. L'unica quantità di stupefacente rinvenuta nella disponibilità del ricorrente è pari a pochi grammi e rientra sicuramente nell'ambito dell'ipotesi attenuata. Analogo ragionamento si impone per i capi F), G), H), I) e L), ritenuti provati sulla base dei soli appunti ritrovati in possesso del ricorrente, che, da soli, non valgono a fornire contenuto univoco a un elemento indiziario. 4.6 Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e in relazione all'art. 533 cod. pen., con riferimento alla attribuzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], del reato di cui al capo R). Non vi è prova, in base alle intercettazioni, che la partita di stupefacente sequestrata al [OSCURATO:PERSONA] fosse destinata a [OSCURATO:PERSONA] o da questi dovesse essere custodita. Sul punto la sentenza, da un lato, è viziata da travisamento della prova, in relazione al contenuto della conversazione, nel corso della quale il predetto dimostra l'estraneità alla partita di sostanza trovata in possesso del [OSCURATO:PERSONA], affermando che quando costui fosse tornato libero, avrebbero dovuto tra loro due ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) definire il dare/avere, e, dall'altro, viola la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", atteso che la presunzione utilizzata si avvale di un'inammissibile valorizzazione di un elemento indiziario successivo al fatto, consistente nella mera pretesa di pagamento avanzata da [OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo del prevenuto. 4.7. Violazione di legge e vizio di motivazione, anche nella forma del travisamento della prova, in relazione all'attribuzione, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Contasti, del reato di cui al capo S). La droga, nell'occasione, è stata trovata nel giubbotto indossato da [OSCURATO:PERSONA], che si assumeva, in accordo con il ricorrente, senza alcuna evidenza probatoria che il rifornimento da parte di costui fosse avvenuto in Roma, e, soprattutto, su sua indicazione per garantire un canale alternativo a quello albanese. 4.8. Violazione di legge in relazione alla eccessività della pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. L'unico precedente a carico del ricorrente è costituito dalla condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione inflitta per l'ipotesi attenuata di detenzione di stupefacenti relativa al possesso di 26 grammi di cocaina, dal quale è scaturito, con l'arresto eseguito il 21 dicembre 2011, anche il presente processo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono infondati, lambendo, in alcuni casi, l'inammissibilità, per le ragioni di seguito indicate. 2. Ricorso [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato, posto che l'intestazione della sentenza, nella quale [OSCURATO:PERSONA] risultava, per errore materiale, componente del Collegio, è stata corretta con ordinanza del 7 luglio 2022. E', dunque, pacifico che i componenti del Collegio, in tutte le fasi del processo di appello, siano stati i consiglieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla prova dell'affectio societatis ripropone censure già mosse con i motivi d'appello e disattese da quel giudice in ordine al peso probatorio attribuito ai 31 fogli manoscritti rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], all'analisi dei tabulati alle intercettazioni telefoniche e al sequestro di stupefacente a suo carico. La difesa sollecita una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali, in tal guisa richiedendo, sul presupposto di una valutazione alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione. Con motivazione congrua e immune da vizi logici, la sentenza impugnata richiama per relationem i 31 fogli manoscritti - con nomi, date, quantità e cifre rinvenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] al momento del suo arresto, dai quali emerge che [OSCURATO:PERSONA], nel corso degli anni, ha effettuato numerosissime transazioni in denaro (almeno trenta, tra le quali alcune di ingente valore, come quella relativa alla somma di 50.000,00 euro) presso la [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] (fornitore dell'associazione) e del nipote; da tali annotazioni, riscontrate direttamente presso la [OSCURATO:PERSONA], risulta che il ricorrente consegnava brevi manu a [OSCURATO:PERSONA] alcuni assegni o direttamente somme di denaro e che [OSCURATO:PERSONA] pagava il [OSCURATO:PERSONA] e restituiva partite di cocaina, evidentemente non buone. Le analisi dei tabulati forniscono un ulteriore riscontro perché provano che il giorno della consegna del denaro, per come annotato nei manoscritti, l'utenza di [OSCURATO:PERSONA] agganciava le celle di Montorio al Vomano e che, sempre quel giornorvi erano contatti telefonici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di appello evidenzia, poi, l'importanza, ai fini della prova dell'associazione, del reato-fine di cui al capo R), nella commissione del quale risultano coinvolti il fornitore [OSCURATO:PERSONA], il suo stretto collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, appunto, il [OSCURATO:PERSONA]: dopo un incontro preliminare accertato dagli operanti il 19 ottobre 2011, svoltosi al fine di concordare le modalità dell'acquisto tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il primo, il 22 ottobre 2011, pedinato dalle forze dell'ordine e in costante contatto telefonico con [OSCURATO:PERSONA], si incontrava con [OSCURATO:PERSONA] e riceveva una busta in cellophane; poco dopo era fermato e, verificato che la busta conteneva 1 kg. di cocaina, arrestato in flagranza. Le telefonate captate nei momenti successivi all'arresto consentivano di riscontrare, non solo che la droga non era stata pagata, con evidente disappunto di [OSCURATO:PERSONA], ma, soprattutto, che nel descritto episodio, era coinvolto anche [OSCURATO:PERSONA]. E, infatti, preso atto dell'intervenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA], oltre che della perdita del chilo di cocaina, [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il pagamento della somma pattuita, cioè 25.000 euro, dapprima telefonicamente e poi raggiungendolo a Montorio. [OSCURATO:PERSONA], nel corso delle numerosissime telefonate con [OSCURATO:PERSONA], faceva presente che [OSCURATO:PERSONA] in carcere non aveva fatto i loro nomi e che tutti rischiavano dieci anni di reclusione. Quanto asserito dalla difesa, quindi, non corrisponde al vero, limitandosi [OSCURATO:PERSONA] a svalutare la significatività degli elementi valorizzati in sentenza, analizzandoli singolarmente, segmentandoli e riproponendone l'interpretazione alternativa ed innocua, già disattesa dai giudici di merito, che invece, li hanno coordinati e letti unitariamente. La sentenza mette chiaramente in evidenza la frequenza, l'intensità e il tenore dei contatti tra gli imputati e [OSCURATO:PERSONA], il lungo perdurare delle condotte, l'evidente ripartizione dei compiti con comportamenti tutti interdipendenti, la predisposizione di mezzi finanziari unitari, il ricorso comune agli strumenti necessari per le azioni delittuose (si veda, in particolare, il sistematico ricorso a taluni soggetti, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per le dazioni di denaro, brevi manu o tramite [OSCURATO:PERSONA]), nonché il contesto unitario di riferimento territoriale (consistente, quanto alla vendita, alla zona di Teramo e, in particolare, a un ben determinato elenco clienti, e, quanto all'acquisto, al modenese).Inoltre, la cronologia dei reati fine contestati (oltre che la disamina dei manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], che riscontrano una incessante attività di approvvigionamento dal 2008 al 2011) rende ancora più evidente la serialità delle operazioni che venivano organizzate e compiute una di seguito all'altra °-, breve distanza temporale, senza soluzione di continuità. Tali elementi costituiscono, con tutta evidenza, i tratti distintivi dell'esistenza di un consolidato sodalizio criminoso. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte distrettuale correttamente evidenziato che: - gli imputati, pur a seguito dell'intervenuto arresto del [OSCURATO:PERSONA], hanno continuato a delinquere, organizzando acquisti di partite di sostanza stupefacente, anche avvalendosi di canali alternativi; - in occasione dell'arresto del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] si è dato da fare per pagare la difesa del predetto.; - i ruoli all'interno dell'associazione erano ben definiti: per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], il predetto svolgeva, prevalentemente, il ruolo di corriere, oltre a quello di braccio destro e socio in affari di [OSCURATO:PERSONA], 1) accompagnandolo sovente agli incontri con [OSCURATO:PERSONA], finalizzati a concordare nuove consegne e a convenire le modalità di pagamento delle somme dovute, negoziando, eventualmente, dilazioni; 2) acquistando, peraltro, a sua volta, una parte dello stupefacente, da cedere a terzi; 3) intrattenendo, talvolta, rapporti diretti, per conto del [OSCURATO:PERSONA], proprio con il [OSCURATO:PERSONA], circostanze che si desumono, sia dal tenore dei manoscritti del [OSCURATO:PERSONA], sia dalle conversazioni telefoniche captate, tra cui molteplici tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al credito vantato da [OSCURATO:PERSONA]. 2.3. Il terzo motivo di ricorso è infondato. Come correttamente affermato dalla Corte d'appello, i manoscritti di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono, a tutti gli effetti, dei documenti che possono essere utilizzati senza limiti, a maggior ragione tenendo presente che sono stati formati in epoca non sospetta (dal 2008 al 2011) e, quindi, non in concomitanza e in funzione del procedimento, e che sono stati acquisiti a sorpresa dalle forze dell'ordine. Rileva il Collegio che la giurisprudenza citata dal ricorrente riguardi il diverso caso delle dichiarazioni accusatorie contenute in un documento manoscritto proveniente dall'imputato, spontaneamente esibito al giudice durante l'interrogatorio ed acquisito agli atti del processo (artt. 234 e 237 cod. proc. pen.). In questo caso, vi è, effettivamente, un orientamento giurisprudenziale, che sostiene che le dichiarazioni sono utilizzabili nei suoi confronti secondo le regole di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen, mentre le affermazioni contra alios hanno il valore di mero indizio da corroborare con ulteriori riscontri probatori.Nel caso in esame, però, non si tratta di dichiarazioni confessorie provenienti dall'imputato, ma di appunti, che fotografano una situazione di fatto e che sono, conseguentemente, acquisibili e utilizzabili come documento. 3. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 3.1. In ordine al primo motivo, si richiama, quanto osservato, a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.1. del "Considerato in diritto". 3.2. Il secondo e il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente, riguardando entrambi la prova circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. I giudici di merito hanno bene argomentato sul punto, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica, pertanto incensurabili nella sede di legittimità. In particolare, hanno spiegato, con una trama motivazionale dotata di elevata logicità, la ragione per la quale la posizione del ricorrente è configurabile come quella di partecipe all'associazione, incaricato di effettuare, in occasione dei viaggi in [OSCURATO:PERSONA], la consegna di somme di denaro dovute per partite di sostanza stupefacente, in genere già consegnate, o comunque per parziali pagamenti delle stesse, nelle mani del [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza si evince dalle risultanze dei fogli manoscritti dal [OSCURATO:PERSONA]; più precisamente, [OSCURATO:PERSONA], nel proprio block notes, annotava una determinata data e, subito dopo, indicava il nome "Calist" specificando la somma di denaro che veniva consegnata dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA]. Tale emergenza è riscontrata dall'analisi dei tabulati, dai quali si evince che, proprio nel giorno indicato, vi erano contatti telefonici tra l'utenza del [OSCURATO:PERSONA], quella del [OSCURATO:PERSONA] e quella del [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, i contatti con quella del [OSCURATO:PERSONA] avvenivano esattamente allorché l'utenza dell'imputato agganciava la cella di Modena ove viveva il [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di fatti che si sono ripetuti ben trentuno volte nell'arco di quattro anni. La Corte ha affrontato esaurientemente anche il motivo di ricorso della difesa relativo al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era un autotrasportatore ed eseguiva gli spostamenti passando dal territorio di Modena esclusivamente per motivi di lavoro. La sentenza impugnata ritiene, correttamente, che, ciò nonostante, debba darsi rilievo: - alla indubbia valenza probatoria relativa ai numerosi contatti intercorsi fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel corso di detti viaggi; - alle annotazioni presenti nella contabilità di [OSCURATO:PERSONA], riferite alle date di ogni singolo viaggio realizzato dal [OSCURATO:PERSONA], tracciato dal passaggio con "telepass" o dalla viacard in uso all'imputato, relative a dazioni di denaro brevi manu effettuate dal ricorrente al [OSCURATO:PERSONA];-alle conversazioni tra i due nel corso delle quali [OSCURATO:PERSONA] commenta l'attività della associazione e chiama "socio" [OSCURATO:PERSONA], il quale commenta che è logico che loro due si raccontino le cose. Contrariamente all'assunto difensivo, in conclusione, la sentenza non incorre nei vizi denunciati, in quanto risulta esaminata ogni censura difensiva e confutata la prospettazione riduttiva o alternativa proposta e nuovamente reiterata, senza minimamente confrontarsi con il coerente percorso giustificativo della sentenza impugnata. 3.3. In ordine al quarto motivo, si richiama, quanto osservato, a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.3. del "Considerato in diritto". 4. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] 4.1. In ordine al primo motivo, si richiama, quanto osservato, a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.1. del "Considerato in diritto". 4.2. Quanto alla eccezione di incostituzionalità dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., la Corte di appello territoriale ha correttamente affrontato la questione, evidenziando che non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali, atteso che i criteri di valutazione della prova nel giudizio abbreviato sono identici sia per il G.u.p., assertivamente competente per territorio, che per il G.u.p. distrettuale. In relazione al principio del giudice naturale, inoltre, la Corte costituzionale ha chiarito e ribadito che deve intendersi tale quello prefigurato dalla legge secondo i criteri generali che appartengono alla discrezionalità legislativa. L'attribuzione della competenza al giudice dell'udienza preliminare distrettuale, quindi, non può ritenersi né arbitraria né irragionevole, restando nell'area delle scelte discrezionali del legislatore. 4.3. In ordine al terzo motivo, si richiama, quanto osservato, a proposito della posizione di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 3.2. del "Considerato in diritto". 4.4. Il quarto motivo generico: i giudici di merito hanno, infatti, fornito adeguata motivazione in ordine: - al ruolo apicale di [OSCURATO:PERSONA], connotato da sicuri poteri direttivi, organizzativi e decisionali in relazione alla scelta dello stupefacente (oltre che dei quantitativi); - alle trattative per l'acquisto; - al procacciamento del denaro necessario per pagare le forniture (anche mediante la riscossione dei crediti vantati nei confronti di suoi abituali cessionari); - alla determinazione dei termini e delle modalità di pagamento, alla tenuta dei conti all'organizzazione, nei dettagli del trasporto e della cessione. Rispetto a tali osservazioni dei giudici, il ricorrente non si confronta.Inoltre, come osservato ineccepibilmente dalla Corte di appello, [OSCURATO:PERSONA] è sicuramente quello che ha maggiori rapporti con il fornitore della sostanza stupefacente, [OSCURATO:PERSONA], intermediario tra l'imputato e i suoi connazionali, reali cedenti di talune partite. 4.5. Il quinto motivo è infondato. La sentenza impugnata appare coerente con i principi giurisprudenziali secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi (Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696); ovvero la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098). E', del pari, manifestamente infondato il motivo di ricorso circa la configurabilità della fattispecie lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, con riferimento alle imputazioni relative ai capi C) e L). Ancora una volta i giudici di merito, con una ricostruzione esaustiva e lineare, hanno concordemente valorizzato la circostanza che, sulla base delle intercettazioni, di quanto risulta dagli appunti di [OSCURATO:PERSONA] e dagli accertamenti di polizia giudiziaria, ogni volta che venivano effettuati i viaggi per acquistare cocaina da [OSCURATO:PERSONA], la quantità di stupefacente era pari indicativamente ad almeno 500 grammi. Anche con riferimento ai reati di cui ai capi F), G), H), I) e L), la Corte dì appello ha evidenziato correttamente che nel contesto sopra ampiamente descritto, non poteva riconoscersi la fattispecie di lieve entità e che, in ogni caso, si trattava di cessioni da 1 gr. fino a 50 grammi di cocaina alla volta, nell'arco di tre anni. 4.6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Si richiamano le osservazioni svolte, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al paragrafo 2.2. del "Considerato in diritto". 4.7. Il settimo motivo è generico e, comunque, manifestamente infondato. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio la condotta del ricorrente, anche alla luce delle intercettazioni telefoniche che permettevano di accertare che era lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ad ammettere il proprio diretto coinvolgimento nel reato di cui al capo S).4.8. L'ottavo motivo è riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre in presenza di pena determinata in misura prossima al minimo edittale e dell'apprezzamento del giudice di merito che ha richiamato la gravità del fatto/reato e la capacità a delinquere dell'imputato. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.