CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23252/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA). dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza qui impugnata, rilevata l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo G, ha confermato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 27 maggio 2024, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente per i delitti di truffa, di cui art. 640, cod. pen., contestati ai capi A, E, 3, e per il delitto di appropriazione indebita contestato al capo K, come pure per il fatto contestato al capo L, qualificato come furto. La Corte, ritenuta più grave la truffa contestata al capo A, rideterminava la sanzione penale inflitta in primo grado in un anno e otto mesi di reclusione ed euro 900,00 di multa. Seguivano le statuizioni civili. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia, deducendo i vizi di motivazione (per mancanza o mera apparenza) in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilità per i fatti ascritti ai capi A, E, K ed L. 2.1. In particolare, quanto alla truffa nella vendita di una vettura, non nel possesso dell'alienante, la difesa ritiene deficitaria la motivazione che non ha colto come il silenzio serbato sulla non disponibilità del bene alienato non potesse di certo costituire artificio o raggiro rilevante ai fini della integrazione del fatto tipico; 2.2. Quanto alla truffa contestata al capo E, difetterebbe la motivazione in ordine alla prova della identità del soggetto che avrebbe alienato la vettura (ancora una volta non nel suo possesso) alla persona offesa Santucci; 2.3. Quanto ai reati sub K ed L, sarebbe omessa o meramente apparente la motivazione che ha consentito ai giudici di merito di ritenere che il biglietto contenente dichiarazione "confessoria" fosse stato vergato dall'imputato. 3. Le doglianze difensive, preceduta dalla riedizione in premessa dei motivi di appello, che occupano i tre quarti dell'incarto dedicato ai motivi di impugnazione, reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove, già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte ha più volte affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. -t-. Nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede. La Corte di appello ha, infatti, dato conto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, ripercorrendo le corrette modalità dei fatti, la identificazione puntuale dell'autore e la riconducibilità allo stesso del manoscritto confessorio rinvenuto nei locali ove esercitava l'attività. 3.1. Occorre pertanto solo ribadire, quanto al primo motivo, che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa contrattuale possono consistere anche nel silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere, indipendentemente dal fatto che dette circostanze siano conoscibili dalla controparte con ricorso all'ordinaria diligenza (Sez. 2, n. 41717 del 14/10/2009, Malandrin, Rv. 244952 - 01; Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023, Alfonso, Rv. 285442 - 01); 3.2.-3. Quanto alla dimostrazione dei fatti descritti in imputazione, offerta dai dati conoscitivi testimoniali o documentali acquisiti al processo, e quanto alla prova che la condotta sia attribuibile all'imputato, deve ancora una volta ribadirsi che il diritto dell'indagato di non rispondere all'interrogatorio e quello di non consentire l'esame o di non rendere spontanee dichiarazioni a confutazione degli elementi di accusa cristallizati in imputazione non si pone in contrasto con il principio di distribuzione dell'onere probatorio (onus probandi incumbit ei qui dicit, non ei qui negat), giacché l'eventuale affermazione della responsabilità penale discende, nel caso di silenzio dell'incolpato, più che da tale silenzio, dalla prova, a carico dell'accusa, di determinate circostanze obiettive non contestate. Quello di fornire una spiegazione alternativa plausibile dell'assunto descritto in imputazione si configura infatti, al più, come un onere di allegazione a carico dell'imputato, giammai come un onere probatorio (Sez. 4, n. 22105 del 02/05/2023, Cuomo, Rv. 284642 - 01; sul tema, vedi anche C. cost. n. 19 luglio 1968 n.110 e 2 febbraio 1971 n. 14; nonché ordinanze 4 maggio 1972 n. 88 e 15 aprile 1981 n. 65). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dic P.Q.MIl consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ielli il- Gew PLUA,DEPOSITATig IN C ELLERIA G I U 2026 F MCI e• i0 GiUdiZiari0 Gog, tIki