Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 47210/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 8t7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, CDS perché, a bordo dell'autovettura Audi A6 tg [OSCURATO:TARGA], percorrendo l'Autostrada A4 verso Vicenza, dopo aver cagionato il sinistro in cui riportavano lesioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ottemperava all'obbligo di fermarsi e non prestava assistenza alle persone ferite. [OSCURATO:PERSONA] di Quartesolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge sotto un duplice profilo: - Illegalità della pena con riferimento alla mancata riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di patteggiamento per il reato di lesioni colpose stradali; -applicazione della anzidetta sanzione amministrativa accessoria in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'accordo intercorso tra imputato e pubblico ministero.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Va premesso che l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., prevede che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

3.1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc.

Rama, Rv. 266468).

L'originario testo dell'art. 222, comma 2, cod. strada prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente dì guida da due mesi ad un anno; la legge 21 febbraio 2006, n.102 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni.

La citata legge ha inoltre introdotto all'art. 222 il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. della L17 «sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni».

Orbene, il testo normativo appare chiaro nell'indicare che tale innovazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (Sez. 4, n.34222 del 11/07/2012, Giandusío, Rv. 253533; Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, Larocca, Rv. 252390).

3.2. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Il ricorrente trascura che con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. n. 285/1992, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.

Essa dunque non fa parte del contenuto dell'accordo negoziale sulla pena e il giudice di prime cure, fissando la durata della sanzione in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo medesimo, non ha commesso alcuna violazione di legge poiché, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez.

F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209).

Di conseguenza, la misura della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nel determinarne la durata, deve avere riguardo agli stessi criteri fissati dall'art. 218, comma 2, CDS per l'applicazione della medesima sanzione da parte dell'autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno arrecato nonchè al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (Cass. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393).

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. !, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 8t7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa nei suoi confronti, ex art. 444 cod. proc. pen., in ordine ai reati di cui all'art.189, commi 1, 6 e 7, CDS perché, a bordo dell'autovettura Audi A6 tg [OSCURATO:TARGA], percorrendo l'Autostrada A4 verso Vicenza, dopo aver cagionato il sinistro in cui riportavano lesioni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non ottemperava all'obbligo di fermarsi e non prestava assistenza alle persone ferite. [OSCURATO:PERSONA] di Quartesolo il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il ricorso è affidato a due motivi, con i quali il ricorrente deduce violazione di legge sotto un duplice profilo: - Illegalità della pena con riferimento alla mancata riduzione fino a un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di patteggiamento per il reato di lesioni colpose stradali; -applicazione della anzidetta sanzione amministrativa accessoria in modo difforme rispetto a quanto previsto dall'accordo intercorso tra imputato e pubblico ministero. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., prevede che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 3.1. Quanto al primo motivo, occorre sottolineare che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose (Sez. 4, n. 14504 del 22/03/2016, P.G. in proc. Rama, Rv. 266468). L'originario testo dell'art. 222, comma 2, cod. strada prevedeva, in caso di omicidio colposo con violazione delle norme del codice della strada, la sospensione della patente dì guida da due mesi ad un anno; la legge 21 febbraio 2006, n.102 ha modificato la durata della sanzione accessoria, per tale reato, non stabilendo un minimo ed elevando il massimo a quattro anni. La citata legge ha inoltre introdotto all'art. 222 il comma 2-bis, che prevede la diminuzione sino ad un terzo, in caso di applicazione della pena ex art. 444 cod.proc.pen. della L17 «sanzione amministrativa accessoria della patente fino a quattro anni». Orbene, il testo normativo appare chiaro nell'indicare che tale innovazione non si applica in relazione alle diverse disposizioni in punto di entità della sanzione: pertanto, con la nuova disciplina, il legislatore ha inteso introdurre, per l'ipotesi di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., una previsione di diminuzione limitatamente alla sanzione accessoria di entità maggiorata in esito alla modifica legislativa, vale a dire quella riferibile, appunto, al solo reato di omicidio colposo (Sez. 4, n.34222 del 11/07/2012, Giandusío, Rv. 253533; Sez. 4, n. 7382 del 12/01/2012, Larocca, Rv. 252390). 3.2. Altrettanto manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente trascura che con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nei casi previsti dall'art. 222 D.Lgs. n. 285/1992, atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo. Essa dunque non fa parte del contenuto dell'accordo negoziale sulla pena e il giudice di prime cure, fissando la durata della sanzione in modo difforme rispetto alle indicazioni contenute nell'accordo medesimo, non ha commesso alcuna violazione di legge poiché, secondo il consolidato orientamento di legittimità da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, «In tema di patteggiamento, la clausola con cui le parti concordano la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo l'applicazione di dette sanzioni nella loro disponibilità» (così Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279635; Sez. 4, n. 18538 del 10/01/2014, Rustemi, Rv. 259209). Di conseguenza, la misura della sanzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice il quale, nel determinarne la durata, deve avere riguardo agli stessi criteri fissati dall'art. 218, comma 2, CDS per l'applicazione della medesima sanzione da parte dell'autorità amministrativa, ovvero deve fare riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno arrecato nonchè al pericolo derivante dall'ulteriore circolazione (Cass. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280393). 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. !, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in fav
Sentenza Cassazione n. 47210/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris