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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04236/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22597 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22597del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A41 G924J) MADEDDU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T49 G924A) MAGGI Erika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B45 A192P) MAGGI Massimiliano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82A12 A192N) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B27 G491S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42P16 I697J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74C54 G491C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E71 G491N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75C41 D612T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R30 D862H) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura generale alle liti, dall’av- vocatoPatrizio Rosi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R22 G713P ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 367/2020, pubblicatain data 9 giugno2020 (e notificata in data 26 giugno 2020); Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria di un bene immobile nell’am- bito di una procedura esecutiva promossada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), ha intimato precetto di rilascio agli occu- panti di tale immobile, [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], sulla base del relativo decreto di trasfe- rimento.

Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando, unitamente all’atto di precetto di rilascio, lo stesso decreto di trasferimento.

L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Pistoia.

RicorronoGiuseppa e [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi.

Resistono con distinti controricorsiValeria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA]..

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’ art. 617.1 cpc – errato apprezzamento del termine perentorio di venti giorni per la proposizione delle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto –errato accoglimento dell’eccezione di tardività li- mitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA]».

Con il secondo motivo, non rubricato ma semplicemente intro- dotto dall’espressione«nel merito e preliminarmente», in realtà non vengono formulate specifiche censure in relazione alla de- cisione impugnata, limitandosi i ricorrenti a contestare, Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 genericamente, il richiamo e la condivisione operati dal tribu- nale con riguardo alle ragioni di infondatezza dell’opposizione già poste a base della decisione collegiale sul reclamo avverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con espressariserva di indicazione delle specifiche censure riguardanti tali ragioni della decisione, nell’ambito degli altri motivi del ricorso.

Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bis disp. att. cpc».

Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’ art. 164 bis disp. att. cpc per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo».

Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bisdisp. att. cpc per altro profilo – errata valuta- zione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il pro- filo dei costi della procedura».

Con il sestomotivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bis disp. att. cpcper altro profilo – errata valuta- zione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il pro- filo della sproporzione tra perizia di stima e valore di realizzo».

Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’ art. 164 bis disp. att. cpc per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il profilo dell’interesse del debitore». 2.Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, non rispetta il requisito dellaesposizione somma- riadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez . 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ).

La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez.

L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez.

U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004).

Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti nell’eventuale appello, ed infine del te- nore della sentenza impugnata(se di secondo grado). 3.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 3.1Va premesso che oggetto del presente giudizio è una op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., propo- sta avverso il precetto di rilascio di immobile, intimato daVale- ria [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria didetto immobile in sede giudi- ziaria, sulla base del relativo decreto di trasferimento, a [OSCURATO:PERSONA], Erika e [OSCURATO:PERSONA],occupanti dello stesso.

Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 Con l’opposizione, proposta anche da [OSCURATO:PERSONA], non intimata, viene peraltro sostanzialmente impugnato, in realtà, proprio il decreto di trasferimento.

Più precisamente, si sostiene che tale decreto sarebbe viziato perchéil processo esecutivo all’esito del quale è stato emesso, dopo l’ultimo esperimento di vendita rimasto infruttuoso, avrebbe dovuto essere dichiarato anticipatamente chius o, ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c., come richiesto dalla parte debitrice con specifica istanza diretta a tal fine.

Secondo i ricorrenti, tale istanza sarebbe stata illegittimamente respinta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha, immediata- mente dopo, disposto un nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale l’immobile pignorato è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo notevolmente inferiore a quello di stima (pari cioè a € 47.250,00, a fronte di una stima originaria di € 207.000,00), sufficiente ad attribuire al creditore proce- dente in sede di riparto un importo inferiore ad € 30.000,00, pari a meno del 10% del suo credito (che si assume superiore a complessivi € 310.000,00), percentuale che gli stessi ricor- rentiritengono non congrua. 3.2La centrale rilevanza attribuita al decreto di trasferimento ed alla sua legittimitàavrebbe allora imposto puntuali, precisi e lineari riferimenti ai dati della procedura di espropriazione im- mobiliare nel cui corso quel titolo esecutivo giudiziale è stato emesso.

Invece, nel ricorso non viene neanche sommariamente chiarito: chi era la parte debitrice esecutata nell’espropriazione immobi- liare; se fosse quest’ultima (come sarebbe logico presumere, in quanto unica legittimata a tanto) ad avere proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo; chi fossero esatta- mentegli occupanti dell’immobile espropriato e a quale titolo lo occupassero.

Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 I ricorrenti fannoriferimento alla debitrice esecutata nell’espro- priazione, anche quale parte che aveva proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, indicandola in en- trambi i casi semplicemente come “Madeddu”, senza precisarne le generalità complete, come sarebbe stato ovviamente neces- sarioal fine di chiarire quanto meno chi fosse delle due ricor- renti con tale cognome.

Sembrerebbe, poi, in verità emergere dal contenuto complessivo del ricorso che gli occupanti dell’im- mobile espropriato fossero esclusivamenteMaria [OSCURATO:PERSONA]- deddu, Erika e [OSCURATO:PERSONA], ma neanche tale circo- stanza risulta adeguatamente chiarita e, tanto meno, è indicato il titolo di tale occupazione.

Ritiene la Corte che i ricorrenti, avendo contestatocon l’oppo- sizione, in sostanza, un atto del procedimento di espropriazione immobiliare nel cui corso si è formato il titolo esecutivo per il rilascio in concreto azionato ed opposto in uno al successivo precetto,avrebbero certamente avuto l’onere di chiarire tali cir- costanzein modo puntuale e preciso nel ricorso, che risulta in- vece del tutto equivoco in proposito, il che impedisce di valutare adeguatamente i presupposti dell’opposizione e di bene inten- dere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedi- mento impugnato.

La necessità della massima chiarezza nell’esposizione dei fatti, con riguardo ai punti indicati,dai quali dipendono una serie di questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia (come meglio emergerà anche dalla successiva esposizione), risulta, in particolare, derivare ulteriormente, nella specie, an- che dalla considerazione che la stessa sentenza impugnata con- tiene indicazioni quanto meno ambigue in proposito.

È opportuno, infine, osservare che l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] e la creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]., nei rispettivi controricorsi, sembrano affermare o comunque dare per paci- fico che la debitrice esecutata fosse la sola [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 ma ciò non può ritenersi sufficiente ad escludere l’inammissibi- lità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non solo per la mancata indicazione delle altre circo- stanze di fatto rilevanti, ma anche perché, venendo in rilievo un requisito di ammissibilità dell’atto di impugnazione, esso non può essere soddisfatto se non in base al contenuto dello stesso.

C’è solo da chiedersi se non possaritenersi quanto meno sor- prendente che un atto di impugnazione diretto ad una corte di suprema istanza e redatto da un professionista dotato della ne- cessaria speciale abilitazione, difetti di indicazioni elementari e basilari come quelle sin qui richiamate, fino al punto di omet- tere l’indicazione delle generalità complete dei soggetti interes- sati dai fatti di causa, ingenerando in tal modo evidenti equi- voci. 4.Quanto fin qui rilevato in punto di inammissibilità del ricorso è certamentedirimente ed assorbe ogni altra questione.

In ogni caso, anche per completezza di esposizione, la Corte ritiene opportuno osservare che l’esito della controversia non avrebbe potuto essere diverso, anche a voler dare seguito a quanto pare emergere dal complesso degli atti difensivi e a ri- costruire,quindi, la vicenda processuale nel senso che l’espro- priazione immobiliare nel corso della quale è stato emesso il decreto di trasferimento opposto si sia svolta nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, [OSCURATO:PERSONA]- ddu, Erika e [OSCURATO:PERSONA], siano terzi estranei a tale pro- cedura esecutiva, meri occupanti dell’immobile pignorato in danno della prima.

Vanno, a tal fine, distintamente prese in esame le posizioni della debitrice esecutata e quelle degli occupanti dell’immobile espropriato in danno della stessa. 5.Per quanto riguarda i meri occupanti dell’immobile pignorato in dannodi [OSCURATO:PERSONA] e trasferito alla [OSCURATO:PERSONA], cioè gli intimati del suo rilascio, [OSCURATO:PERSONA], nonché Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 Erika e [OSCURATO:PERSONA], il tribunale ha dichiarato l’inammis- sibilità dell’opposizione, in quanto li ha ritenutiprivi della legit- timazione ad impugnare il decreto di trasferimento.

Il giudice di primo e unico grado ha affermato, in proposito, che la legittimazione a contestare la regolareemissione del decreto di trasferimento spetta solo alle parti del relativo processo di espropriazione– cioè il debitore e i creditori – nonché all’aggiu- dicatario o, comunque, ai partecipanti al procedimento di ven- dita, ma non ai terzi estranei alla procedura esecutiva e alla vendita, aggiungendo che gli occupanti dell’immobile espro- priato avrebbero, se del caso, potuto e dovuto proporre oppo- sizione all’esecuzione per rilascio promossa nei loro confronti, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., essendo dunque inammissibile la loro opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. diretta a contestare la regolare emissione del decreto di trasfe- rimento.

Va precisato che la statuizione è formulata in modo (peraltro solo apparentemente) non del tutto univoco, in quanto il tribu- nale premette che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte opposta «non coglie nel segno », salvo poi illustrare le ragioni per cui essa è in realtà da ritenere sostan- zialmente fondata e, comunque, concludere affermando che l’opposizione agli atti esecutivi degli occupanti intimati è inam- missibile.

Risulta peraltro evidente che si tratta al più di un mero errore materiale, non potendo sorgere dubbi sul fatto che il tribunale abbia in effetti inteso senz’altro dichiarare inammis- sibile l’opposizione agli atti esecutivi dei meri occupanti dell’im- mobile espropriato, come dimostra anche la circostanza che le altre osservazioni che seguono nel provvedimento impugnato, relative all’infondatezza nel merito dell’opposizione stessa, sono precedute da una formula verbale che indica chiaramente che si tratta di una ulteriore motivazione resa esclusivamente ad abundantiam (il tribunale afferma infatti testualmente, Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 prima di esaminare il merito dell’opposizione: «anche a voler tacere tali dirimentielementi …»).

Orbene, la suddetta ratio decidendi relativa all’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi degli intimati, terzi rispetto al processo esecutivo per espropriazione immobiliare e meri oc- cupanti dell’immobile staggito, che è in realtà da ritenere as- sorbente e decisiva ai fini della statuizione finale con riguardo a tali occupanti (basti richiamare sul punto il costante indirizzo di questa Corte,secondo cui le considerazioni sul merito della domanda ritenuta inammissibile devono ritenersi enunciate solo ad abundantiamed alle stesse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle: cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 , Rv. 595555 – 01; conf., ex multise tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez.

U , Sentenza n. 2155del 01/02/2021 , Rv. 660428 – 02 ), non risulta in alcun modo censurata nel ricorso.

Quindi, la suddetta statuizione di inammissibilità dell’opposi- zione degli intimati deve ritenersi passata in giudicato e ciò de- termina senz’altro l’inammissibilità del ricorso di questi ultimi, cioè del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché di Erika e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1Sempre a fini di completezza espositiva, va aggiunto che tale statuizione dovrebbe ritenersi sostanzialmente conforme a diritto (d’altra parte la relativa questione, comportando la radi- cale improponibilità, ab origine, dell’opposizione, sarebbe co- munque sempre rilevabile, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., nella presente sede).

I terzi estranei all’azione esecutiva ed al procedimento di ven- dita dell’immobile pignorato, che neanche assumano di essere titolari di diritti incompatibilicon la sua espropriazione in danno del debitore, non hanno, infatti, un interesse giuridicamente Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 protetto che li legittimi ad impugnare direttamente il decreto di trasferimento; ciò vale anche se si tratta di soggetti che occu- pano di fatto l’immobile espropriato, a maggior ragione se la contestazione della legittimità del decreto di trasferimento viene svolta sull’assunto di una precedente irregolarità degli atti esecutivi.

I soggetti che non partecipano in alcun modo al pro- cesso di espropriazione e non nesubiscano direttamente gli ef- fetti, come gli occupanti (di fatto o anche di diritto) dell’immo- bile staggito,infatti, oltre ad essere espressamente legittimati per legge ad impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’or- dine di liberazione dell’immobile pignorato eventualmente emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c., possono al più contestare l’opponibilità del decreto di trasferi- mento, quale titolo esecutivo per l’obbligo di rilascio, nei loro confronti (come del resto correttamente rilevato dal tribunale), ma restano estranei a tutte le questioni che riguardano il rego- lare svolgimento del processo esecutivo in cui quel titolo giudi- ziale si è formato, compresequelle relative alla fase di vendita, aggiudicazione e trasferimento del bene pignorato.

Dunque, deve ritenersi sostanzialmente conforme a diritto, con le integrazioni e precisazioni appena svolte, quanto affermato sul punto dal tribunale, e cioè che i terzi estranei all’esecuzione per espropriazione immobiliare, vale a dire i ricorrenti meri oc- cupanti dell’immobile espropriato e intimati del rilascio, non erano legittimati a contestare la regolarità del processo esecu- tivo e, quindi, la conseguente legittima emissione del decreto di trasferimento.

6. Per quanto riguarda laposizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare all’esito del quale è stato emesso il decreto di trasferimento oggetto dell’opposi- zione, valgono le seguenti considerazioni. 6.1Nella sentenza impugnata viene espressamente dichiarata inammissibilel’opposizione della parte debitrice del processo di Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 espropriazione immobiliare che, in tale qualità, aveva formulato in quella sede specifica istanza di chiusura anticipata del pro- cesso stesso, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., istanza espressamente rigettata dal giudice dell’esecuzione.

Secondo il tribunale, in base alla «ricostruzione cronologica dei fatti» del processo di espropriazione, deve infatti ritenersi che tale parte fosse a conoscenza del decreto di trasferimento da data anteriore a quella della notificazione del precetto di rilascio opposto, con conseguente tardività della sua opposizione.

Tale parte viene in realtà indicata nella sentenza come [OSCURATO:PERSONA], ma è chiaro, sulla base della ratio decidendi della statuizione, che il tribunale intenda far riferimento alla parte debitrice esecutata nel processo di espropriazione immo- biliare.

È, infatti, evidente che si tratta di una statuizione logicamente riferibile solo alla debitrice esecutata – quanto meno in man- canza di una chiara indicazione contraria in proposito – e ciò anche considerando che un mero occupante dell’immobile pi- gnorato non acquisterebbe la qualità di parte del processo ese- cutivo di espropriazione solo per avere eventualmente proposto un’istanza al giudice dell’esecuzione, senza peraltro essere a tanto legittimato. 6.2 In quanto riferita alla posizione della debitrice esecutata (cioè, in tesi, [OSCURATO:PERSONA]), la statuizione in esame an- drebbe senz’altro ritenuta conforme adiritto, sia pure con una correzione della motivazione.

È sufficiente considerare, in proposito, che, prima dell’emis- sione del decreto di trasferimento opposto, è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione l’istanzadi chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. ed è stato contestualmente (o, comunque, immediatamente dopo, ma comunque in pari data, cioè in data 5 agosto 2016), Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 disposto il nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale è stato aggiudicato l’immobile pignorato alla [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di atti anteriori al decreto di trasferimento, da quest’ul- timo necessariamente presupposti, con i quali era stata già espressamente esclusa la sussistenza delle condizioni per la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c.: di conseguenza, non potrebbe ritenersi am- missibile l’opposizione agli atti esecutivi diretta ad impugnare il successivo decreto di trasferimento, proprio sull’assunto della sussistenza di dette condizioni, in mancanza della contempora- nea e tempestiva impugnazione degli indicati atti presupposti (segnatamente: rigetto dell’istanza di chiusura anticipata; fis- sazione del nuovo esperimento di vendita; aggiudicazione dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], quanto meno se dispo- sta dal giudice dell’esecuzione).

Orbene, in primo luogo non risulta affatto che i predetti atti presupposti siano stati in alcun modo impugnati dalla debitrice espropriata; comunque, certamente non risulta che lo siano stati tempestivamente, nel termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., decorrente dalla data della effettiva conoscenza degli stessi da parte sua,che avrebbe dovuto essere specificamente da essa allegata e documentata, ciò quanto meno sulla base del principio di diritto secondo cui «colui il quale propone oppo- sizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di alle- gare e dimostrare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del ter- mine di decadenza per la proposizione dell’opposizione»: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012, Rv. 623940 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 –01).

Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 In definitiva, quindi, sarebbe da ritenere conforme a diritto an- che la statuizione di inammissibilità della presente opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla posizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito è stato emesso il decreto di trasferimento opposto, per la sostanziale violazione del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., sebbene previa correzione in tal senso dellamotivazione della decisione impugnata. 6.3D’altra parte, la conclusione non sarebbe diversa, anche ad escludere che la statuizione di inammissibilità dell’opposizione per tardività sia riferibile a [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito è stato emesso il decreto di trasferimento opposto, e a ritenere che essa si riferisca davvero aMaria [OSCURATO:PERSONA]- ddu.

In tal caso, effettivamente, sarebbe quanto meno dubbio il ra- gionevole senso logico e giuridico della decisione , ma, a ben vedere, si tratterebbe di una statuizione priva di effettivo rilievo proprio con riguardo alla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA], in quanto – come già visto – per i meri occupanti dell’immobile espropriato l’opposizione è stata dichiarata inam- missibile anche per le altre concorrenti ragioni in precedenza già esposte, non censurate specificamente nel ricorso e, co- munque, conformi a diritto, di per sé sole idonee a sorreggere la decisionefinale.

Al tempo stesso, peraltro, anche in tale ipotesi l’opposizione della debitrice esecutata (in tesi, [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe comunque da ritenere inammissibile, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo e tale inammissibilità sarebbe comunque rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., trattandosi di fattispecie in cui la do- manda non poteva essere proposta, ab origine.

Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 17

7. Dunque, in considerazione del contenuto della statuizione finale della sentenza impugnata, con la quale l’opposizione è stata integralmente respinta, da ritenersi conforme a diritto per tutti i ricorrenti, come appena chiarito, l’esito sostanziale del ricorso, per tutti i predetti ricorrenti, resterebbe il medesimo. 8.In definitiva, il r icorso deve ritenersi inammissibile per di- fetto di esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il che costituisce rilievo decisivo ed assorbente ai fini del suo esito.

Tanto esime dal rilievo che esso sarebbe altresì inammissibile (o, al più, in parte inammissibile e in parte manifestamente in- fondato) anche per la radicale inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento in favore della [OSCURATO:PERSONA], sia da parte della debitrice esecutata che da parte dei meri occupanti dell’immobile staggito, come sostanzialmente statuito nella sentenza impugnata, il cui dispo- sitivo deve ritenersi senz’altro conforme a diritto, sebbene con le correzioni di motivazione indicate ed eventualmente anche sulla base del rilievo di ufficio di detta inammissibilità nella pre- sente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. 9.Solo incidentalmente, quindi, a fini di massima completezza espositiva, può rilevarsi che anche la parte della sentenza im- pugnata in cui si esamina la questione di merito relativa alla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della pro- cedura ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c., escludendoli in conseguenza del riscontro della sostanziale fruttuosità dell’ese- cuzione per essersi dalla vendita ricavato comunque un importo superiore alle spese di procedura, idoneo ad una soddisfazione parziale, ma non del tutto irrisoria o meramente simbolica del creditore procedente, risulterebbe in realtà pienamente con- forme all’indirizzo di questa Corte, cui va senz’altro data conti- nuità(e che il ricorso non offre ragioni idonee a far rimeditare), secondo il quale «in tema di espropriazione immobiliare, la Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art.164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano appli- cati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti pro- cessuali tesi allamassima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico ba- sato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pre- gresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclu- sivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione; la re- lativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l’ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si veri- fichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell’art. 569 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 , Rv. 658146 – 04; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 29018del 20/10/2021, Rv. 662640 –01). 10.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei con- fronti dei ricorrenti, tra loro in solido, per l’identità della posi- zione processuale.

Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposi- zione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c..

Non solo il ricorso per cassazione, in quanto tale, è infatti ma- nifestamente inammissibile, ma anche la stessa originaria op- posizione lo era e, comunque, gli assunti in diritto posti a base della stessa risultano manifestamente infondati; dunque, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 dello strumento processuale da parte dei ricorrenti dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professio- nista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impu- gnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento.

La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella mi- sura di € 7.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore di ciascuna delle parti con- troricorrenti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i , tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, no nché spese ge- nerali ed accessori di legge; - condanna i ricorrenti , tra loro in soldio, a pagare in favore di ciascuno dei controricorrenti, l’ulteriore importo di € 7.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c..

S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 24 / 01/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 22597 /20 20 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22597del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55A41 G924J) MADEDDU [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53T49 G924A) MAGGI Erika (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 79B45 A192P) MAGGI Massimiliano (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 82A12 A192N) rappresentati e difesi, giusta procura allegata in calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57B27 G491S) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42P16 I697J) -ricorrenti- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Valeria (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74C54 G491C) rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al con- troricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66E71 G491N), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 75C41 D612T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72R30 D862H) [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentatae difesa, giusta procura generale alle liti, dall’av- vocatoPatrizio Rosi (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51R22 G713P ) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 367/2020, pubblicatain data 9 giugno2020 (e notificata in data 26 giugno 2020); Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 17 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 gennaio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria di un bene immobile nell’am- bito di una procedura esecutiva promossada [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nelle cui posizioni soggettive è poi subentrata [OSCURATO:SOCIETA].), ha intimato precetto di rilascio agli occu- panti di tale immobile, [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], sulla base del relativo decreto di trasfe- rimento. Giuseppa e [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., impugnando, unitamente all’atto di precetto di rilascio, lo stesso decreto di trasferimento. L’opposizione è stata respintadal Tribunale di Pistoia. RicorronoGiuseppa e [OSCURATO:PERSONA], nonché Erika e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di settemotivi. Resistono con distinti controricorsiValeria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in rappresentanza di [OSCURATO:SOCIETA].. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazionedell’ art. 617.1 cpc – errato apprezzamento del termine perentorio di venti giorni per la proposizione delle opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto –errato accoglimento dell’eccezione di tardività li- mitatamente alla posizione [OSCURATO:PERSONA]». Con il secondo motivo, non rubricato ma semplicemente intro- dotto dall’espressione«nel merito e preliminarmente», in realtà non vengono formulate specifiche censure in relazione alla de- cisione impugnata, limitandosi i ricorrenti a contestare, Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 17 genericamente, il richiamo e la condivisione operati dal tribu- nale con riguardo alle ragioni di infondatezza dell’opposizione già poste a base della decisione collegiale sul reclamo avverso l’istanza di sospensione dell’esecuzione, con espressariserva di indicazione delle specifiche censure riguardanti tali ragioni della decisione, nell’ambito degli altri motivi del ricorso. Con il terzo motivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bis disp. att. cpc». Con il quarto motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’ art. 164 bis disp. att. cpc per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo». Con il quintomotivosi denunzia «Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bisdisp. att. cpc per altro profilo – errata valuta- zione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il pro- filo dei costi della procedura». Con il sestomotivo si denunzia « Violazione e falsa applicazione dell’art. 164 bis disp. att. cpcper altro profilo – errata valuta- zione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il pro- filo della sproporzione tra perizia di stima e valore di realizzo». Con il settimo motivo si denunzia « Violazione e falsa applica- zionedell’ art. 164 bis disp. att. cpc per altro profilo – errata valutazione dell’infruttuosità del procedimento esecutivo sotto il profilo dell’interesse del debitore». 2.Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, non rispetta il requisito dellaesposizione somma- riadei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico re- quisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 17 la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 –01; conf.: Sez. 3 , Ordi- nanzan. 22385 del 19/10/2006 , Rv. 592918 – 01; Sez. 3 , Sen- tenzan. 15478 del 08/07/2014 , Rv. 631745 – 01; Sez . 6 - 3 , Sentenzan. 16103 del 02/08/2016 , Rv. 641493 - 01 ). La pre- scrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa deifatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass.,Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L , Sentenzan. 12761 del 09/07/2004 , Rv. 575401 – 01; Cass., Sez. U, Sentenza n. 30754 del 28/11/2004). Stante tale fun- zione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di di- ritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione av- versaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue ar- ticolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti nell’eventuale appello, ed infine del te- nore della sentenza impugnata(se di secondo grado). 3.Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo. 3.1Va premesso che oggetto del presente giudizio è una op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., propo- sta avverso il precetto di rilascio di immobile, intimato daVale- ria [OSCURATO:PERSONA], aggiudicataria didetto immobile in sede giudi- ziaria, sulla base del relativo decreto di trasferimento, a [OSCURATO:PERSONA], Erika e [OSCURATO:PERSONA],occupanti dello stesso. Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 17 Con l’opposizione, proposta anche da [OSCURATO:PERSONA], non intimata, viene peraltro sostanzialmente impugnato, in realtà, proprio il decreto di trasferimento. Più precisamente, si sostiene che tale decreto sarebbe viziato perchéil processo esecutivo all’esito del quale è stato emesso, dopo l’ultimo esperimento di vendita rimasto infruttuoso, avrebbe dovuto essere dichiarato anticipatamente chius o, ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c., come richiesto dalla parte debitrice con specifica istanza diretta a tal fine. Secondo i ricorrenti, tale istanza sarebbe stata illegittimamente respinta dal giudice dell’esecuzione, il quale ha, immediata- mente dopo, disposto un nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale l’immobile pignorato è stato aggiudicato alla [OSCURATO:PERSONA], per un prezzo notevolmente inferiore a quello di stima (pari cioè a € 47.250,00, a fronte di una stima originaria di € 207.000,00), sufficiente ad attribuire al creditore proce- dente in sede di riparto un importo inferiore ad € 30.000,00, pari a meno del 10% del suo credito (che si assume superiore a complessivi € 310.000,00), percentuale che gli stessi ricor- rentiritengono non congrua. 3.2La centrale rilevanza attribuita al decreto di trasferimento ed alla sua legittimitàavrebbe allora imposto puntuali, precisi e lineari riferimenti ai dati della procedura di espropriazione im- mobiliare nel cui corso quel titolo esecutivo giudiziale è stato emesso. Invece, nel ricorso non viene neanche sommariamente chiarito: chi era la parte debitrice esecutata nell’espropriazione immobi- liare; se fosse quest’ultima (come sarebbe logico presumere, in quanto unica legittimata a tanto) ad avere proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo; chi fossero esatta- mentegli occupanti dell’immobile espropriato e a quale titolo lo occupassero. Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 17 I ricorrenti fannoriferimento alla debitrice esecutata nell’espro- priazione, anche quale parte che aveva proposto l’istanza di chiusura anticipata del processo esecutivo, indicandola in en- trambi i casi semplicemente come “Madeddu”, senza precisarne le generalità complete, come sarebbe stato ovviamente neces- sarioal fine di chiarire quanto meno chi fosse delle due ricor- renti con tale cognome. Sembrerebbe, poi, in verità emergere dal contenuto complessivo del ricorso che gli occupanti dell’im- mobile espropriato fossero esclusivamenteMaria [OSCURATO:PERSONA]- deddu, Erika e [OSCURATO:PERSONA], ma neanche tale circo- stanza risulta adeguatamente chiarita e, tanto meno, è indicato il titolo di tale occupazione. Ritiene la Corte che i ricorrenti, avendo contestatocon l’oppo- sizione, in sostanza, un atto del procedimento di espropriazione immobiliare nel cui corso si è formato il titolo esecutivo per il rilascio in concreto azionato ed opposto in uno al successivo precetto,avrebbero certamente avuto l’onere di chiarire tali cir- costanzein modo puntuale e preciso nel ricorso, che risulta in- vece del tutto equivoco in proposito, il che impedisce di valutare adeguatamente i presupposti dell’opposizione e di bene inten- dere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedi- mento impugnato. La necessità della massima chiarezza nell’esposizione dei fatti, con riguardo ai punti indicati,dai quali dipendono una serie di questioni rilevanti ai fini della decisione della controversia (come meglio emergerà anche dalla successiva esposizione), risulta, in particolare, derivare ulteriormente, nella specie, an- che dalla considerazione che la stessa sentenza impugnata con- tiene indicazioni quanto meno ambigue in proposito. È opportuno, infine, osservare che l’aggiudicataria [OSCURATO:PERSONA] e la creditrice procedente [OSCURATO:SOCIETA]., nei rispettivi controricorsi, sembrano affermare o comunque dare per paci- fico che la debitrice esecutata fosse la sola [OSCURATO:PERSONA], Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 17 ma ciò non può ritenersi sufficiente ad escludere l’inammissibi- lità del ricorso per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., non solo per la mancata indicazione delle altre circo- stanze di fatto rilevanti, ma anche perché, venendo in rilievo un requisito di ammissibilità dell’atto di impugnazione, esso non può essere soddisfatto se non in base al contenuto dello stesso. C’è solo da chiedersi se non possaritenersi quanto meno sor- prendente che un atto di impugnazione diretto ad una corte di suprema istanza e redatto da un professionista dotato della ne- cessaria speciale abilitazione, difetti di indicazioni elementari e basilari come quelle sin qui richiamate, fino al punto di omet- tere l’indicazione delle generalità complete dei soggetti interes- sati dai fatti di causa, ingenerando in tal modo evidenti equi- voci. 4.Quanto fin qui rilevato in punto di inammissibilità del ricorso è certamentedirimente ed assorbe ogni altra questione. In ogni caso, anche per completezza di esposizione, la Corte ritiene opportuno osservare che l’esito della controversia non avrebbe potuto essere diverso, anche a voler dare seguito a quanto pare emergere dal complesso degli atti difensivi e a ri- costruire,quindi, la vicenda processuale nel senso che l’espro- priazione immobiliare nel corso della quale è stato emesso il decreto di trasferimento opposto si sia svolta nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] e che, invece, [OSCURATO:PERSONA]- ddu, Erika e [OSCURATO:PERSONA], siano terzi estranei a tale pro- cedura esecutiva, meri occupanti dell’immobile pignorato in danno della prima. Vanno, a tal fine, distintamente prese in esame le posizioni della debitrice esecutata e quelle degli occupanti dell’immobile espropriato in danno della stessa. 5.Per quanto riguarda i meri occupanti dell’immobile pignorato in dannodi [OSCURATO:PERSONA] e trasferito alla [OSCURATO:PERSONA], cioè gli intimati del suo rilascio, [OSCURATO:PERSONA], nonché Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 17 Erika e [OSCURATO:PERSONA], il tribunale ha dichiarato l’inammis- sibilità dell’opposizione, in quanto li ha ritenutiprivi della legit- timazione ad impugnare il decreto di trasferimento. Il giudice di primo e unico grado ha affermato, in proposito, che la legittimazione a contestare la regolareemissione del decreto di trasferimento spetta solo alle parti del relativo processo di espropriazione– cioè il debitore e i creditori – nonché all’aggiu- dicatario o, comunque, ai partecipanti al procedimento di ven- dita, ma non ai terzi estranei alla procedura esecutiva e alla vendita, aggiungendo che gli occupanti dell’immobile espro- priato avrebbero, se del caso, potuto e dovuto proporre oppo- sizione all’esecuzione per rilascio promossa nei loro confronti, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., essendo dunque inammissibile la loro opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. diretta a contestare la regolare emissione del decreto di trasfe- rimento. Va precisato che la statuizione è formulata in modo (peraltro solo apparentemente) non del tutto univoco, in quanto il tribu- nale premette che l’eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta da parte opposta «non coglie nel segno », salvo poi illustrare le ragioni per cui essa è in realtà da ritenere sostan- zialmente fondata e, comunque, concludere affermando che l’opposizione agli atti esecutivi degli occupanti intimati è inam- missibile. Risulta peraltro evidente che si tratta al più di un mero errore materiale, non potendo sorgere dubbi sul fatto che il tribunale abbia in effetti inteso senz’altro dichiarare inammis- sibile l’opposizione agli atti esecutivi dei meri occupanti dell’im- mobile espropriato, come dimostra anche la circostanza che le altre osservazioni che seguono nel provvedimento impugnato, relative all’infondatezza nel merito dell’opposizione stessa, sono precedute da una formula verbale che indica chiaramente che si tratta di una ulteriore motivazione resa esclusivamente ad abundantiam (il tribunale afferma infatti testualmente, Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 17 prima di esaminare il merito dell’opposizione: «anche a voler tacere tali dirimentielementi …»). Orbene, la suddetta ratio decidendi relativa all’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi degli intimati, terzi rispetto al processo esecutivo per espropriazione immobiliare e meri oc- cupanti dell’immobile staggito, che è in realtà da ritenere as- sorbente e decisiva ai fini della statuizione finale con riguardo a tali occupanti (basti richiamare sul punto il costante indirizzo di questa Corte,secondo cui le considerazioni sul merito della domanda ritenuta inammissibile devono ritenersi enunciate solo ad abundantiamed alle stesse non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della statuizione finale, né sussiste l’interesse dei soccombenti ad impugnarle: cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007 , Rv. 595555 – 01; conf., ex multise tra le più recenti: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U , Sentenza n. 2155del 01/02/2021 , Rv. 660428 – 02 ), non risulta in alcun modo censurata nel ricorso. Quindi, la suddetta statuizione di inammissibilità dell’opposi- zione degli intimati deve ritenersi passata in giudicato e ciò de- termina senz’altro l’inammissibilità del ricorso di questi ultimi, cioè del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nonché di Erika e [OSCURATO:PERSONA]. 5.1Sempre a fini di completezza espositiva, va aggiunto che tale statuizione dovrebbe ritenersi sostanzialmente conforme a diritto (d’altra parte la relativa questione, comportando la radi- cale improponibilità, ab origine, dell’opposizione, sarebbe co- munque sempre rilevabile, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., nella presente sede). I terzi estranei all’azione esecutiva ed al procedimento di ven- dita dell’immobile pignorato, che neanche assumano di essere titolari di diritti incompatibilicon la sua espropriazione in danno del debitore, non hanno, infatti, un interesse giuridicamente Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 17 protetto che li legittimi ad impugnare direttamente il decreto di trasferimento; ciò vale anche se si tratta di soggetti che occu- pano di fatto l’immobile espropriato, a maggior ragione se la contestazione della legittimità del decreto di trasferimento viene svolta sull’assunto di una precedente irregolarità degli atti esecutivi. I soggetti che non partecipano in alcun modo al pro- cesso di espropriazione e non nesubiscano direttamente gli ef- fetti, come gli occupanti (di fatto o anche di diritto) dell’immo- bile staggito,infatti, oltre ad essere espressamente legittimati per legge ad impugnare con l’opposizione agli atti esecutivi l’or- dine di liberazione dell’immobile pignorato eventualmente emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 560 c.p.c., possono al più contestare l’opponibilità del decreto di trasferi- mento, quale titolo esecutivo per l’obbligo di rilascio, nei loro confronti (come del resto correttamente rilevato dal tribunale), ma restano estranei a tutte le questioni che riguardano il rego- lare svolgimento del processo esecutivo in cui quel titolo giudi- ziale si è formato, compresequelle relative alla fase di vendita, aggiudicazione e trasferimento del bene pignorato. Dunque, deve ritenersi sostanzialmente conforme a diritto, con le integrazioni e precisazioni appena svolte, quanto affermato sul punto dal tribunale, e cioè che i terzi estranei all’esecuzione per espropriazione immobiliare, vale a dire i ricorrenti meri oc- cupanti dell’immobile espropriato e intimati del rilascio, non erano legittimati a contestare la regolarità del processo esecu- tivo e, quindi, la conseguente legittima emissione del decreto di trasferimento. 6. Per quanto riguarda laposizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare all’esito del quale è stato emesso il decreto di trasferimento oggetto dell’opposi- zione, valgono le seguenti considerazioni. 6.1Nella sentenza impugnata viene espressamente dichiarata inammissibilel’opposizione della parte debitrice del processo di Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 17 espropriazione immobiliare che, in tale qualità, aveva formulato in quella sede specifica istanza di chiusura anticipata del pro- cesso stesso, ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., istanza espressamente rigettata dal giudice dell’esecuzione. Secondo il tribunale, in base alla «ricostruzione cronologica dei fatti» del processo di espropriazione, deve infatti ritenersi che tale parte fosse a conoscenza del decreto di trasferimento da data anteriore a quella della notificazione del precetto di rilascio opposto, con conseguente tardività della sua opposizione. Tale parte viene in realtà indicata nella sentenza come [OSCURATO:PERSONA], ma è chiaro, sulla base della ratio decidendi della statuizione, che il tribunale intenda far riferimento alla parte debitrice esecutata nel processo di espropriazione immo- biliare. È, infatti, evidente che si tratta di una statuizione logicamente riferibile solo alla debitrice esecutata – quanto meno in man- canza di una chiara indicazione contraria in proposito – e ciò anche considerando che un mero occupante dell’immobile pi- gnorato non acquisterebbe la qualità di parte del processo ese- cutivo di espropriazione solo per avere eventualmente proposto un’istanza al giudice dell’esecuzione, senza peraltro essere a tanto legittimato. 6.2 In quanto riferita alla posizione della debitrice esecutata (cioè, in tesi, [OSCURATO:PERSONA]), la statuizione in esame an- drebbe senz’altro ritenuta conforme adiritto, sia pure con una correzione della motivazione. È sufficiente considerare, in proposito, che, prima dell’emis- sione del decreto di trasferimento opposto, è stata rigettata dal giudice dell’esecuzione l’istanzadi chiusura anticipata del pro- cesso esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c. ed è stato contestualmente (o, comunque, immediatamente dopo, ma comunque in pari data, cioè in data 5 agosto 2016), Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 12 di 17 disposto il nuovo esperimento di vendita, all’esito del quale è stato aggiudicato l’immobile pignorato alla [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di atti anteriori al decreto di trasferimento, da quest’ul- timo necessariamente presupposti, con i quali era stata già espressamente esclusa la sussistenza delle condizioni per la chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c.: di conseguenza, non potrebbe ritenersi am- missibile l’opposizione agli atti esecutivi diretta ad impugnare il successivo decreto di trasferimento, proprio sull’assunto della sussistenza di dette condizioni, in mancanza della contempora- nea e tempestiva impugnazione degli indicati atti presupposti (segnatamente: rigetto dell’istanza di chiusura anticipata; fis- sazione del nuovo esperimento di vendita; aggiudicazione dell’immobile in favore della [OSCURATO:PERSONA], quanto meno se dispo- sta dal giudice dell’esecuzione). Orbene, in primo luogo non risulta affatto che i predetti atti presupposti siano stati in alcun modo impugnati dalla debitrice espropriata; comunque, certamente non risulta che lo siano stati tempestivamente, nel termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., decorrente dalla data della effettiva conoscenza degli stessi da parte sua,che avrebbe dovuto essere specificamente da essa allegata e documentata, ciò quanto meno sulla base del principio di diritto secondo cui «colui il quale propone oppo- sizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., ha l’onere di alle- gare e dimostrare il momento in cui abbia avuto la conoscenza, legale o di fatto, dell’atto esecutivo che assume viziato, non potendosi altrimenti verificare il rispetto da parte sua del ter- mine di decadenza per la proposizione dell’opposizione»: cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18723 del 27/07/2017, Rv. 645159 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 7051 del 09/05/2012, Rv. 622630 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19277 del 07/11/2012, Rv. 623940 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 –01). Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 13 di 17 In definitiva, quindi, sarebbe da ritenere conforme a diritto an- che la statuizione di inammissibilità della presente opposizione agli atti esecutivi, con riguardo alla posizione della debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito è stato emesso il decreto di trasferimento opposto, per la sostanziale violazione del termine perentorio di cui all’art. 617 c.p.c., sebbene previa correzione in tal senso dellamotivazione della decisione impugnata. 6.3D’altra parte, la conclusione non sarebbe diversa, anche ad escludere che la statuizione di inammissibilità dell’opposizione per tardività sia riferibile a [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice esecutata nel processo di espropriazione immobiliare al cui esito è stato emesso il decreto di trasferimento opposto, e a ritenere che essa si riferisca davvero aMaria [OSCURATO:PERSONA]- ddu. In tal caso, effettivamente, sarebbe quanto meno dubbio il ra- gionevole senso logico e giuridico della decisione , ma, a ben vedere, si tratterebbe di una statuizione priva di effettivo rilievo proprio con riguardo alla posizione della stessa [OSCURATO:PERSONA], in quanto – come già visto – per i meri occupanti dell’immobile espropriato l’opposizione è stata dichiarata inam- missibile anche per le altre concorrenti ragioni in precedenza già esposte, non censurate specificamente nel ricorso e, co- munque, conformi a diritto, di per sé sole idonee a sorreggere la decisionefinale. Al tempo stesso, peraltro, anche in tale ipotesi l’opposizione della debitrice esecutata (in tesi, [OSCURATO:PERSONA]) sarebbe comunque da ritenere inammissibile, per le ragioni esposte nel precedente paragrafo e tale inammissibilità sarebbe comunque rilevabile nella presente sede, anche di ufficio, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c., trattandosi di fattispecie in cui la do- manda non poteva essere proposta, ab origine. Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 14 di 17 7. Dunque, in considerazione del contenuto della statuizione finale della sentenza impugnata, con la quale l’opposizione è stata integralmente respinta, da ritenersi conforme a diritto per tutti i ricorrenti, come appena chiarito, l’esito sostanziale del ricorso, per tutti i predetti ricorrenti, resterebbe il medesimo. 8.In definitiva, il r icorso deve ritenersi inammissibile per di- fetto di esposizione dei fatti, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., il che costituisce rilievo decisivo ed assorbente ai fini del suo esito. Tanto esime dal rilievo che esso sarebbe altresì inammissibile (o, al più, in parte inammissibile e in parte manifestamente in- fondato) anche per la radicale inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il decreto di trasferimento in favore della [OSCURATO:PERSONA], sia da parte della debitrice esecutata che da parte dei meri occupanti dell’immobile staggito, come sostanzialmente statuito nella sentenza impugnata, il cui dispo- sitivo deve ritenersi senz’altro conforme a diritto, sebbene con le correzioni di motivazione indicate ed eventualmente anche sulla base del rilievo di ufficio di detta inammissibilità nella pre- sente sede, ai sensi dell’art. 382, comma 3, c.p.c.. 9.Solo incidentalmente, quindi, a fini di massima completezza espositiva, può rilevarsi che anche la parte della sentenza im- pugnata in cui si esamina la questione di merito relativa alla sussistenza dei presupposti per la chiusura anticipata della pro- cedura ai sensi dell’art. 164 bisdisp. att. c.p.c., escludendoli in conseguenza del riscontro della sostanziale fruttuosità dell’ese- cuzione per essersi dalla vendita ricavato comunque un importo superiore alle spese di procedura, idoneo ad una soddisfazione parziale, ma non del tutto irrisoria o meramente simbolica del creditore procedente, risulterebbe in realtà pienamente con- forme all’indirizzo di questa Corte, cui va senz’altro data conti- nuità(e che il ricorso non offre ragioni idonee a far rimeditare), secondo il quale «in tema di espropriazione immobiliare, la Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 15 di 17 peculiare ipotesi di chiusura anticipata della procedura ex art.164 bis disp. att. c.p.c. ricorre e va disposta ove, invano appli- cati o tentati ovvero motivatamente esclusi tutti gli istituti pro- cessuali tesi allamassima possibile fruttuosità della vendita del bene pignorato, risulti, in base ad un giudizio prognostico ba- sato su dati obiettivi anche come raccolti nell’andamento pre- gresso del processo, che il bene sia in concreto invendibile o che la somma ricavabile nei successivi sviluppi della procedura possa dare luogo ad un soddisfacimento soltanto irrisorio dei crediti azionati ed a maggior ragione se possa consentire esclu- sivamente la copertura dei successivi costi di esecuzione; la re- lativa valutazione non deve avere luogo in modo espresso prima di ogni rifissazione, specie qualora il numero ne sia stato stabilito con l’ordinanza di vendita o altro provvedimento, ma una motivazione espressa è necessaria in caso di esplicita istanza di uno dei soggetti del processo oppure quando si veri- fichino o considerino fatti nuovi, soprattutto in relazione alle previsioni dell'ordinanza ai sensi dell’art. 569 c.p.c.» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11116 del 10/06/2020 , Rv. 658146 – 04; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 29018del 20/10/2021, Rv. 662640 –01). 10.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, nei con- fronti dei ricorrenti, tra loro in solido, per l’identità della posi- zione processuale. Deve inoltre farsi luogo alla condanna prevista dalla disposi- zione di cui all’art. 96, comma 3, c.p.c.. Non solo il ricorso per cassazione, in quanto tale, è infatti ma- nifestamente inammissibile, ma anche la stessa originaria op- posizione lo era e, comunque, gli assunti in diritto posti a base della stessa risultano manifestamente infondati; dunque, la proposizione dell’impugnazione costituisce un evidente abuso Ric. n. 22597/2020 –Sez. 3 – A d. 24 gennaio 2023 – Ordinanza – Pagina 16 di 17 dello strumento processuale da parte dei ricorrenti dovendosi certamente ritenere in una siffatta ipotesi percepibile dal legale abilitato all’esercizio presso le giurisdizioni superiori (professio- nista del cui operato la parte risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c.: cfr. Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 20732 del 14/10/2016, Rv. 642925 –01), sulla base della diligenza cui è tenuto per la prestazione altamente professionale che fornisce,la circostanza di perorare tesi infondate, e comunque di avanzare una impu- gnazione di legittimità non suscettibile di accoglimento. La Corte stima peraltro equo contenere tale condanna nella mi- sura di € 7.000,00 (importo pari a quello liquidato per le spese del giudizio di legittimità), in favore di ciascuna delle parti con- troricorrenti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna i ricorrent i , tra loro in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, no nché spese ge- nerali ed accessori di legge; - condanna i ricorrenti , tra loro in soldio, a pagare in favore di ciascuno dei controricorrenti, l’ulteriore importo di € 7.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.. S
Sentenza Cassazione n. 04236/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris