CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2023
Cassazione n. 47215/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che li primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - imputato dei reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 commesso nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. - con il quale ha dedotto la violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità per il reato in questione sul rilievo che io stesso non sia stato integrato per l'assenza aerreiemento oggettivo e di quello soggettivo, non sia consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e logicamente disattesi con corretti argomenti dal giudice del merito, senza che il ricorso si confronti criticamente con essi, essenao stato spiegato come si ritiene raggiunta ra prova della sussistenza di entrambi gli elementi costitutivi il reato e, in particolare, del dolo specifico di evasione considerati: il superamento della soglia di punibilità in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione per l'anno 2015; la piena consapevolezza dei ricorrente aeiresatto ammontare deirimposta dovuta e a tatto che lo stesso, neppure successivamente, abbia manifestato la volontà di adempiere all'obbligo fiscale, a nulla valendo, ai fini delle esclusione della penale responsabilità del prevenuto, la circostanza che questi abbia poi trasmesso la comunicazione annuale IVA (si veda, intatti, da ultimo, in tate senso: Corte di cassazione, Sezione III penale, 10 gennaio 2023, n. 381); che è del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la di (egge in roi.a7lone >1.i m>nc2t2 ridu7inne ri01.1.2 nona 1-rai-tane-1nel di censura concernente il trattamento punitivo, la cui determinazione è, invece, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che questa Corte possa altrimenti sindacare l'esercizio dei potere discrezionale sul punto attribuito ai giudice di marito; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. PQM nirhiArA inAmrnicctillIP li rirnNn P CllnriAnn rìcorrPnte pagArn.Pnto dpup cppcp processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggio 2023 P ccinsigiiere estenseire Ii