CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21894/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, con le quali si è chiesto dichiararsi la inammissibilità dei ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di Roma ha annullato l'ordinanza del GIP del Tribunale cittadino, con la quale era stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Ivan, la misura degli arresti domiciliari in relazione alla sua partecipazione a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e ad alcuni reati fine (capi 21, 28 e 30), limitatamente al reato di cui al capo 21), confermando il provvedimento quanto ai restanti reati. 2. La difesa ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla valutazione della gravità indiziaria rispetto al reato associativo, assumendo che, nella specie, difetterebbe una valutazione autonoma degli elementi costitutivi della ipotesi di reato, avendo il Tribunale ricostruito i singoli episodi delittuosi per inferirne l'esistenza del sodalizio, senza dar conto tuttavia della struttura della associazione e senza considerare le deduzioni difensive, anche in relazione alla circostanza che nessuno dei soggetti escussi aveva fatto riferimento diretto o indiretto al [OSCURATO:PERSONA]. Il ragionamento del Tribunale si porrebbe, dunque, in termini di mera deducibilità del delitto associativo quale proiezione della pluralità dei delitti di spaccio, cui va ad aggiungersi il rapporto con alcuni dei co- indagati, senza che siano stati indicati elementi a riprova della esistenza di un pactum sceleris o fondanti una identità d'interessi, pur avendo lo stesso GIP escluso, per esempio, l'appartenenza al sodalizio di alcuni degli indagati (il riferimento è al [OSCURATO:PERSONA] e al MARINO). La principale ragione di doglianza, per come specificato in ricorso, risiede nel fatto che il Tribunale non avrebbe ricostruito i gravi indizi partendo da elementi specifici a carico dell'indagato, ma si sarebbe limitato a inserirlo nel contesto allo stesso estraneo, senza giustificare la infondatezza della lettura alternativa delle intercettazioni prospettata a difesa. Anche i collaboratori, oltre a riferirsi a fatti appresi de relato, non hanno ricostruito un ruolo del [OSCURATO:PERSONA], l'unico dato emerso riguardando il debito maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale i pagamenti erano avvenuti in maniera tracciabile. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto violazione di legge per non avere i giudici del riesame riqualificato in favor rei il delitto associativo ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, essendosi trattato di "droga parlata", priva di riscontro investigativo fattuale. Infine, con il terzo motivo, ha dedotto violazione di legge e vizio motivazionale quanto alle esigenze cautelari, il compendio indiziario giustificando l'applicazione di misura meno afflittiva. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Lidia GIORGIO, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha ricostruito i fatti di cui alla incolpazione provvisoria, precisando, quanto al reato associativo, che l'accusa recepita nell'ordinanza genetica aveva attribuito al [OSCURATO:PERSONA] un ruolo specifico all'interno del sodalizio, quale soggetto cioè preposto al coordinamento dell'attività di spaccio e distribuzione della droga nelle zone di Caserta e Isernia, alla riscossione delle somme dai pushers o dai clienti, anche mediante comportamenti intimidatori e violenti, avendo egli svolto anche attività di pusher e custode dello stupefacente destinato ad altri spacciatori, il tutto in un periodo ricompreso tra gennaio e dicembre 2019. Il GIP, inoltre, aveva ritenuto in capo al [OSCURATO:PERSONA] la gravità indiziaria in ordine alla cessione di cui alla lettera b) del capo 28), per aver fatto da tramite nel passaggio di dieci grammi di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] Domenico a MARINO Stefano e, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] Antonio, anche nella cessione di 30 grammi di cocaina dal citato [OSCURATO:PERSONA] a TREGLIA Massimiliano. Nel confermare le conclusioni del GIP rispetto a tali incolpazioni provvisorie, il Tribunale capitolino ha precisato che esse si reggevano sul contenuto di intercettazioni, peraltro richiamate con riferimento a ciascun episodio e, in alcuni casi, sull'esito di servizi di osservazione e controllo. Quanto al reato associativo, specificamente, il Tribunale ha ricostruito la genesi dell'indagine, dando conto del fatto che la compagine era nata da una frattura dei rapporti tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Domenico in merito alla gestione dello spaccio nel sud pontino. I due erano già stati condannati per il delitto associativo relativamente a condotte poste in essere dal 2015 e sino al 31/12/2018, unitamente ad altri indagati nel presente procedimento che, tuttavia, ha ad oggetto fatti che si pongono in linea di discontinuità rispetto a quelli citati, avendo [OSCURATO:PERSONA] Domenico dato vita a un'autonoma associazione, solo in parte soggettivamente coincidente con quella gestita con il fratello, questa operando nelle zone di [OSCURATO:PERSONA] e Formia. Alcuni dei reati fine, peraltro, erano stati accertati non solo attraverso le operazioni di intercettazione, ma anche grazie a sequestri, fermi e arresti. Quanto al ruolo del [OSCURATO:PERSONA], lo stesso era stato ricavato, innanzitutto, dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riconosciuto la sua immagine in fotografia e il soprannome datogli ("chiattone"), avendo precisato di conoscere l'indagato sin dal 2015 e di avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che era in debito per pregresse forniture di droga e che l'indagato spacciava per conto di [OSCURATO:PERSONA] Domenico. Tali dichiarazioni, solo parzialmente de relato, avevano sostanzialmente descritto la vicinanza del [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] Domenico, nel contesto di contrapposizione di questi con il proprio fratello, ricevendo riscontro nel contenuto delle intercettazioni, dalle quali era emersa tale vicinanza, in termini di subordinazione del [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA], e il comune interesse per gli affari concernenti la droga e la riscossione dei relativi introiti, il ruoio dell'indagato essendo stato descritto anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] Adriano (le cui dichiarazioni erano state convalidate anche dalla compagna di costui RUIZ Galan) che vi si era riferito quale soggetto che gli aveva proposto di effettuare dei trasporti di droga. Elementi di sicuro rilievo, poi, sono stati tratti dalle intercettazioni relative alla cessione di cui al capo 30), dalle quali si era ricavato il ruolo di esattore dell'indagato nei confronti dell'associazione diretta dallo [OSCURATO:PERSONA], di soggetto preposto a gestire i rapporti di dare/avere con terzi e la sua disponibilità ad agire, anche con intimidazioni e violenza, nei confronti di altre persone, ove richiesto dallo [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, il Tribunale ha richiamato anche conversazioni precedenti ai singoli reati fine, anche tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui il [OSCURATO:PERSONA] era indicato quale intraneo al sodalizio e dialoghi dai quali era emerso il suo ruolo di custode dello stupefacente. Infine, nel rispondere ai rilievi difensivi, proponenti una lettura alternativa dei rapporti [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha rilevato che la prova di pagamenti non poteva essere tratta dalla documentazione prodotta, siccome generica (matrici di assegni recanti la mera indicazione del nome "Mimmo") o dalle dichiarazioni di soggetti parimenti coinvolti nell'indagine e legati all'indagato (come il padre [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe), rispetto alle quali il Tribunale ha posto in evidenza la compatibilità di eventuali altri rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e l'indagato. con quelli di accertata matrice illecita. Infine, quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, richiamata la presunzione relativa che presidia il reato associativo per il quale si procede, ha ritenuto comunque sussistente quella special preventiva, svalutando la mera incensuratezza e la occupazione lavorativa addotte a difesa, per valorizzare invece la gravità dei fatti e la molteplicità dei ruoli assunti all'interno del gruppo, tenuto conto della scelta della misura custodiale graduata, non ritenendo idonea a salvaguardare le esigenze cautelari una misura non custodiale, tenuto conto della personalità dell'indagato, dichiaratosi pronto a "picchiare" soggetti per debiti di droga. 3. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. In tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 31553 del 17/5/2017, Pavíglianiti, Rv. 270628; sez. 4, n. 18795 del 2/3/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Pertanto, con riferimento al giudizio cautelare personale, il controllo di legittimità non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del giudice della cautela e del tribunale del riesame, essendo esso circoscritto all'esame dell'atto impugnato onde verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo (sez. 2, n. 9212 del 2/2/2017, Sansone, Rv. 269438).Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato; dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. 4. Nella specie, le doglianze del ricorrente si risolvono nella rappresentazione di divergenti valutazioni in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria come accertata dal Tribunale del riesame, inerenti a circostanze di puro fatto non sindacabili in questa sede, essendo rimasto indimostrato, rispetto al ragionamento giustificativo dei giudici territoriali, l'assunto difensivo secondo il quale il giudice del riesame si sarebbe limitato a valorizzare gli elementi a sostegno dei reati scopo per inferirne la sussistenza di quelli costitutivi del sodalizio di riferimento, viceversa delineato in maniera perfettamente coerente con i risultati probatori emersi dalle indagini, tenendo in considerazione le allegazioni difensive, peraltro riproposte in questa sede al fine di fondare una lettura alternativa del compendio indiziario. Quanto, poi, alla qualificazione giuridica della condotta associativa, il motivo è connotato da assoluta genericità, essendosi limitata la difesa ad affermare la necessità di una riqualificazione in termini di associazione dedita al piccolo spaccio sull'assunto che, nella specie, si sarebbe tratto di sola droga "parlata", senza tener in alcuna considerazione l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo la quale, in molti reati fine, gli elementi indiziari erano stati tratti anche dal sequestro della sostanza. 5. Il terzo motivo è infondato. Il Tribunale, pur dando atto della presunzione relativa che presidia il vaglio di sussistenza delle esigenze cautelari in relazione alla tipologia di reato contestato, ha valorizzato elementi di sicuro rilievo (modalità della condotta e atteggiamento dell'indagato, dichiaratosi pronto all'uso della violenza per risolvere i rapprti dare/avere del gruppo capeggiato dallo [OSCURATO:PERSONA]) per fondare la conclusione che, nella specie, l'esigenza di scongiurare pericoli di ricaduta nel reato era concretamente esistente, tenuto conto della multifunzionalità associativa del [OSCURATO:PERSONA], ritenuta la inefficacia di misure di tipo non contenitivo, in relazione alla personalità del [OSCURATO:PERSONA], incline anche alla violenza, per come emerso dagli elementi fattuali emersi dalle indagini. Trattasi di motivazione del tutto coerente con i parametri delineati dal diritto vivente: in tema di misure cautelari, si è definitivamente chiarito, infatti, che l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; ne deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (cfr. sez. 3 n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (cfr. sez. 4 n. 47837 del 04/10/2018, Rv. 273994), richiedendo una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277242). Quanto sopra si pone in linea di continuità con i principi elaborati ancor prima della novella di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 che ha introdotto nel testo dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità, essendosi ritenuto, anche prima di tale modifica, che esso costituisse presupposto implicito per l'adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l'attualità deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuità ed effettività del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (sez. 6 n. 24779 del 10/5/2016, Rando, Rv. 267830; sez. 2 n. 47891 del 7/9/2016, Vicini, Rv. 268366; n. 53645 del 8/9/2016, Lucà, Rv. 268977; sez. 5 n. 33004 del 3/5/2017, Cimieri, Rv. 271216). 5. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren