CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 41028/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 30/09/2020 del GIP del TRIBUNALE di VERBANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, Vincenzo SENATORE, che ha concluso per l'annullamento della sentenza; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, il G.u.p. presso il Tribunale di Verbania, pronunciando a seguito dell'opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen., in relazione alle parole minacciose pronunciate nel corso di una discussione con [OSCURATO:PERSONA], alla quale rivolgeva la frase:" io e Signorini, persone che hanno cercato di ostacolarci, le abbiamo portate a via Torino" ( luogo ove è ubicato il cimitero di Domodossola), osservando che, nei confronti del predetto imputato, per il medesimo fatto (seppure non circostanziato) si era già pronunciato il Giudice di Pace di Verbania in data 06/03/2018. 2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Verbania, che denuncia inosservanza o erronea applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. La sentenza emessa dal G.d.P. di Verbania aveva un contenuto solo processuale, con essa essendo stata dichiarata la inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa denunciante, per difetto di legittimazione attiva del patrocinante, essendo, invece, mancata la valutazione del merito della contestazione. Rileva, inoltre, il ricorrente che, al momento della pronunzia della sentenza impugnata, il 30.9.2020, non era pendente alcun sovrapponibile procedimento, essendo stato definito quello originariamente incardinato innanzi al Giudice di Pace con la sentenza n. 14393/19 della Corte di Cassazione che, a sua volta, aveva dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto dalla persona offesa avverso la sentenza del 06/03/2018. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, ritenuto fondato il ricorso del Procuratore di Verbania, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.La declaratoria di inammissibilità del ricorso immediato, con cui venne instaurato il primo procedimento, definito con la sentenza del Giudice di Pace di Verbania del 06/03/2018, rende, di fatto, mai esercitata, in quel procedimento, l'azione penale. Solo tale ultima attività, infatti, ove ritualmente compiuta, inibisce la procedibilità del procedimento duplicato, secondo il principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite" Donati", a tenore del quale «non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P. M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente.» (Sez. U, n. I 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800). In tale ottica, nel caso in cui vengano instaurati due diversi procedimenti penali riguardanti il medesimo fatto storico, il discrimen che preclude la possibilità di procedere nuovamente per il medesimo fatto è costituito dall'avvenuto esercizio dell'azione penale nell'altro procedimento, a cui consegue la necessità che venga disposta l'archiviazione del procedimento per il quale non sia stata ancora esercitata l'azione penale; mentre, nel caso in cui in entrambi i procedimenti sia stata promossa l'azione penale, dovrà pronunciarsi sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. per quello dei due procedimenti nel quale l'azione sia stata esercitata in un momento successivo (Sez. 5 n. 17252 del 20/02/2020, Rv. 279113). 2.Effettivamente, dunque, in caso di contestuale pendenza presso lo stesso ufficio (o presso uffici diversi della stessa sede giudiziaria) di più procedimenti penali per uno stesso fatto e nei confronti della stessa persona, una volta esercitata l'azione penale nell'ambito di uno di tali procedimenti, deve considerarsi indebita la reiterazione dell'esercizio del potere di promuovere l'azione, assumendo, in assenza di un'espressa disposizione normativa, diretto rilievo il principio di "consumazione" del potere medesimo, correlato a quello di "preclusione", del quale costituisce espressione il divieto di "bis in idem" dopo la formazione del giudicato; ne consegue che, nell'ambito del secondo procedimento, va chiesta e disposta l'archiviazione, ovvero, nel caso in cui l'azione penale sia già stata esercitata, ne va dichiarata l'improcedibilità con sentenza (Sez. 4, n. 25640 del 21/05/2008, Rv. 2407839). La nozione di "bis in idem processuale" ha riguardo, infatti, al rapporto tra il fatto storico, oggetto di giudicato, ed il nuovo giudizio e, prescindendo dalle eventuali differenti qualificazioni giuridiche, preclude una seconda iniziativa penale là dove il medesimo fatto, nella sua dimensione storico-naturalistica, sia stato già oggetto di una pronuncia di carattere definitivo (Sez. 7 , n. 32631 del 01/10/2020, Rv. 280774; nonché Corte Cost. n. 200/2016 che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale, ha interpretato il principio del ne bis in idem dando atto della opzione della Convenzione per il più favorevole criterio dell' idem factum in luogo della più restrittiva nozione di idem legale). 3. Tanto premesso, e ribadito che la preclusione del "ne bis in idem" opera solo allorché l'azione penale sia già stata esercitata nel diverso procedimento, pendente dinanzi alla stessa Autorità giudiziaria, in quanto solo in quel momento si consuma il potere dell'organo pubblico di accusa in relazione allo specifico fatto di reato, rendendo la successiva iniziativa priva di fonte di legittimazione e, pertanto, inidonea a provocare conseguenze sul piano processuale (Sez. 5 n. 504 del 11/11/2014 (dep. 2015 ) Rv. 262219), deve, tuttavia, convenirsi con il Procuratore ricorrente sul fatto che, nel caso di specie, la sentenza del Giudice di Pace, con la quale venne dichiarata la inammissibilità del ricorso immediato della persona offesa, per la rilevata carenza di un presupposto processuale, aveva, per un verso, vanificato l'esercizio dell'azione penale in quel primo procedimento, da considerarsi tamquam non esset, in quanto non idoneo a produrre le correlate conseguenze sul piano processuale, neppure essendo intervenuta la pronuncia nel merito dell'Accusa, stante la natura meramente processuale della decisione assunta. Dall'altro, non può non osservarsi come, alla data del 30.9.2020, in cui venne pronunciata la sentenza impugnata, non poteva neppure dirsi pendente un diverso procedimento per quello stesso reato, giacchè il primo giudizio era stato definito nell'anno 2019, con la sentenza della Corte di Cassazione dichiarativa della inammissibilità del ricorso della persona offesa. 4.Consegue a tanto che la decisione assunta dal Gip presso il Tribunale di Verbania non è corretta, in quanto assunta in violazione del disposto dell'articolo 649 cod. proc. pen., giacchè, nella situazione processuale in esame, né può dirsi già consumato il potere di iniziativa del Pubblico Ministero, donde la insussistenza della litispendenza idonea a configurare il divieto di bis in idem, né è configurabile un giudicato preclusivo della decisione, per la natura meramente processuale della sentenza emessa dal Giudice di pace. 5.L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata, assunta in violazione del disposto di cui all'art. 649 cod. proc. pen., dovendo disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Verbania per il giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Verbania per il giudizio. Così deciso in